§ 3.2.4 - Legge Regionale 16 aprile 1974, n. 14.
Provvidenze a favore delle Comunità montane e dei Consorzi fra Enti locali territoriali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 economia montana
Data:16/04/1974
Numero:14


Sommario
Art. 1.      Per le finalità previste dal primo comma dell'art. 29 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal [...]
Art. 2.      Allo scopo di valorizzare e potenziare le autonomie locali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Consorzi costituiti tra Enti locali territoriali, che si propongono, in base [...]
Art. 3.      L'erogazione dei contributi di cui all'articolo precedente sarà disposta, previa presentazione della domanda alla quale dovrà essere allegata copia dello statuto del Consorzio, dall'Assessore [...]
Art. 4.      I contributi previsti dall'articolo 2 sono cumulabili con ogni altro contributo o concorso concesso al Consorzio, a qualsiasi titolo, dall'Amministrazione regionale o dallo Stato.
Art. 5.      Per le finalità previste dall'art. 2 della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978, la spesa di lire 30 milioni.


§ 3.2.4 - Legge Regionale 16 aprile 1974, n. 14. [1]

Provvidenze a favore delle Comunità montane e dei Consorzi fra Enti locali territoriali.

(B.U. 30 aprile 1974, n. 24).

 

CAPO I

Ulteriore finanziamento della L.R. 4 maggio 1973, n. 29 per interventi a

favore delle Comunità montane

 

Art. 1.

     Per le finalità previste dal primo comma dell'art. 29 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978.

     Il predetto maggior onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 1956 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, il cui stanziamento viene elevato da lire 100 milioni a lire 200 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974 (Rubrica n. 2 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

     La spesa di lire 100 milioni autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1978 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

 

CAPO II

Interventi a favore dei Consorzi fra Enti locali territoriali

 

     Art. 2.

     Allo scopo di valorizzare e potenziare le autonomie locali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Consorzi costituiti tra Enti locali territoriali, che si propongono, in base ai loro statuti, il perseguimento di fini generali di sviluppo economico, sociale e civile di interesse sovracomunale e che di fatto li esercitano, contributi annui nella misura di lire 1.500 per ogni abitante rilevato nei Comuni consorziati nell'ultimo censimento generale della popolazione [2].

 

     Art. 3.

     L'erogazione dei contributi di cui all'articolo precedente sarà disposta, previa presentazione della domanda alla quale dovrà essere allegata copia dello statuto del Consorzio, dall'Assessore regionale agli Enti locali, con l'osservanza delle norme previste dalla legge regionale 3 giugno 1970, n. 19, previe intese con l'Assessore regionale alla pianificazione e al bilancio.

 

     Art. 4.

     I contributi previsti dall'articolo 2 sono cumulabili con ogni altro contributo o concorso concesso al Consorzio, a qualsiasi titolo, dall'Amministrazione regionale o dallo Stato.

     Detti contributi saranno corrisposti nei limiti della disponibilità prevista in bilancio.

 

     Art. 5.

     Per le finalità previste dall'art. 2 della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978, la spesa di lire 30 milioni.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 è istituito - al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 4 - Categoria IV - il capitolo 1272 con la denominazione: «Contributi a favore dei Consorzi fra Enti locali territoriali che si propongono il perseguimento di fini generali di sviluppo economico, sociale e civile di interesse sovracomunale per la valorizzazione e il potenziamento delle autonomie locali» e con lo stanziamento di lire 30 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 2 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

     La spesa di lire 30 milioni, autorizzata per l'esercizio finanziario 1974, fa carico al sopraccitato capitolo 1272 e quella di pari importo, autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1978, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] L'originaria misura di lire 500 è stata così elevata dall'art. 83 della L.R. 1º febbraio 1991, n. 4.