§ 3.1.133 - Legge Regionale 4 settembre 1991, n. 45.
Interventi urgenti per lo sviluppo dell'azienda diretto-coltivatrice.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:04/09/1991
Numero:45


Sommario
Art. 1.      1. Per far fronte ai maggiori oneri intervenuti a carico di aziende familiari diretto-coltivatrici della regione, in relazione alle variazioni dei tassi minimi verificatesi successivamente alla [...]
Art. 2.      1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, è autorizzato, nell'anno 1991, il limite di impegno di lire 300 milioni.


§ 3.1.133 - Legge Regionale 4 settembre 1991, n. 45. [1]

Interventi urgenti per lo sviluppo dell'azienda diretto-coltivatrice.

(B.U. 5 settembre 1991, n. 114).

 

Art. 1.

     1. Per far fronte ai maggiori oneri intervenuti a carico di aziende familiari diretto-coltivatrici della regione, in relazione alle variazioni dei tassi minimi verificatesi successivamente alla data del 16 marzo 1988 nelle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alla legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura del Friuli-Venezia Giulia (ERSA) un finanziamento straordinario annuale per la concessione di contributi quali quota maggiore di concorso negli interessi per le operazioni per le quali il nulla osta o il contratto condizionato di mutuo siano interventi anteriormente a tale data.

     2. Il concorso regionale negli interessi per le operazioni di cui al comma 1 comprende la differenza tra la misura del tasso agevolato minimo in vigore alla data di concessione del nulla osta ispettoriale o di stipula del contratto condizionato e la misura determinata nel bimestre in cui è stata o verrà a perfezionarsi l'operazione di credito.

     3. L'ERSA concede il contributo in annualità costanti posticipate, a seguito d'istruttoria delle istanze, corredate dal contratto condizionato o, in assenza, dal nulla osta ispettoriale, e dal contratto definitivo, in copie autenticate.

 

     Art. 2.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, è autorizzato, nell'anno 1991, il limite di impegno di lire 300 milioni.

     2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2020.

     3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 22 - Programma 3.1.6. - Spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 6658 (2.1.235.5.10.10.) con la denominazione: «Finanziamento pluriennale all'ERSA per la concessione alle aziende familiari diretto-coltivatrici di contributi, quali quota maggiore di concorso negli interessi, per le operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alla legge regionale 45/73, e successive modificazioni ed integrazioni» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993.

     4. All'onere complessivo di lire 900 milioni, in termini di competenza, si fa fronte mediante storno dai sottonotati capitoli dello stato di previsione predetto, per gli importi a fianco dei medesimi indicati:

     a) capitolo 6332: lire 300 milioni per l'anno 1991;

     b) capitolo 6460: lire 300 milioni per l'anno 1992;

     c) capitolo 6281: lire 300 milioni per l'anno 1993.

     5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2020 faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

     6. Sul precitato capitolo 6658 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, cui si fa fronte mediante storno di lire 100 milioni dal precitato capitolo 6332, e di lire 200 milioni dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» del predetto stato di previsione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.