§ 3.1.95 - Legge Regionale 15 aprile 1986, n. 14.
Norma integrativa in materia di forestazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:15/04/1986
Numero:14


Sommario
Art. unico.      Entro i limiti fissati dalla prima parte dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le disposizioni della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, si applicano nell'intero [...]


§ 3.1.95 - Legge Regionale 15 aprile 1986, n. 14.

Norma integrativa in materia di forestazione.

(B.U. 18 aprile 1986, n. 41).

 

Art. unico.

     Entro i limiti fissati dalla prima parte dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le disposizioni della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, si applicano nell'intero territorio regionale, e, quindi, a tutti i beni forestali, in esso esistenti, compresi quelli di cui all'articolo 1, secondo comma, del D.P.R. 26 giugno 1965, n. 958 [1].

 

 


[1] Contro la presente legge la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale. La Corte Costituzionale con ordinanza n. 71 del 19 marzo 1986, pubblicata in G.U. n. 71 del 24 marzo 1986, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione.