§ 3.1.73 - Legge Regionale 15 gennaio 1982, n. 6.
Provvedimenti per favorire l'apertura, il miglioramento e la manutenzione di strade e piste forestali, nonché per la riconversione boschiva.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:15/01/1982
Numero:6


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546, ad erogare contributi, sovvenzioni e concorsi sulle spese che le Province, le Comunità [...]
Art. 2.      La misura del contributo di cui all'articolo precedente è determinata nei limiti seguenti:
Art. 3.      Le domande di contributo, corredate, ove del caso, dalla deliberazione dell'ente che autorizza l'iniziativa e da una relazione tecnico finanziaria sulle finalità, l'utilità e l'importo delle [...]
Art. 4.      Sono comunque ammessi ai benefici previsti dalla presente legge le iniziative avviate in data non anteriore al 1º gennaio 1981.
Art. 5.      Per le finalità previste dall'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 5.500 milioni per l'esercizio 1981, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.1.73 - Legge Regionale 15 gennaio 1982, n. 6. [1]

Provvedimenti per favorire l'apertura, il miglioramento e la manutenzione di strade e piste forestali, nonché per la riconversione boschiva.

(B.U. 15 gennaio 1982, n. 4).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546, ad erogare contributi, sovvenzioni e concorsi sulle spese che le Province, le Comunità montane, i Comuni e loro Consorzi, gli Enti pubblici, le Cooperative ed i privati coltivatori, proprietari o conduttori singoli od associati, abbiano sostenuto per l'apertura, il miglioramento, la manutenzione di strade e piste forestali aventi lo scopo di migliorare il rendimento qualitativo e quantitativo delle produzioni boschive.

     I benefici di cui al precedente comma possono altresì essere concessi ai medesimi destinatari per le spese sostenute nella riconversione delle specie legnose al fine del miglioramento qualitativo e quantitativo dei boschi di rispettiva pertinenza.

 

     Art. 2.

     La misura del contributo di cui all'articolo precedente è determinata nei limiti seguenti:

     a) sino al 98% nei confronti delle Province, Comunità montane, Comuni e loro Consorzi, Enti pubblici [2];

     b) sino al 90% nei confronti di Cooperative e di privati coltivatori, comunque associati al fine di attuare in forma collettiva la coltivazione, il taglio e la commercializzazione della produzione boschiva;

     c) sino al 75% nei confronti dei privati coltivatori, proprietari o conduttori.

 

     Art. 3.

     Le domande di contributo, corredate, ove del caso, dalla deliberazione dell'ente che autorizza l'iniziativa e da una relazione tecnico finanziaria sulle finalità, l'utilità e l'importo delle iniziative stesse, debbono pervenire agli Ispettorati ripartimentali delle foreste, competenti per territorio, entro il 31 marzo 1982 [3].

     L'ammissione al contributo ed il riparto dei relativi fondi avverrà con delibera della Giunta regionale.

     Per la liquidazione del contributo, i beneficiari provvederanno a fornire adeguata documentazione delle spese comunque sostenute.

     Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste provvederanno, mediante proprio personale, a valutare la congruità delle spese e la regolare esecuzione dei lavori ammessi a contributo.

     Sull'ammontare del contributo possono essere concesse anticipazioni fino al 50% [4].

 

     Art. 4.

     Sono comunque ammessi ai benefici previsti dalla presente legge le iniziative avviate in data non anteriore al 1º gennaio 1981.

 

     Art. 5.

     Per le finalità previste dall'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 5.500 milioni per l'esercizio 1981, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 13 - Categoria XI - il capitolo 8921 con la denominazione «Contributi, sovvenzioni e concorsi sulle spese per favorire l'apertura, il miglioramento e la manutenzione di strade e piste forestali, nonché per la riconversione boschiva, nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546» e con lo stanziamento di lire 5.500 milioni per l'esercizio 1981 [5].

     Al predetto onere di lire 5.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio 1981, e precisamente:

     - per lire 2.500 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 18 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi;

     - per le restanti lire 3.000 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 74 del sopraspecificato elenco n. 5, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 con D.A.F. n. 3/RAG. del 18 febbraio 1981.

 

     Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] La misura del contributo di cui alla presente lettera è elevato ai 100% nei confronti delle Province, Comunità montane, comuni ed Enti pubblici ai sensi dell'art. 2 della L.R. 8 agosto 1984, n. 34.

[3] Detto termine è stato abrogato ai sensi dell'art. 3 della L.R. 8 agosto 1984, n. 34. In base ai secondo comma della medesima norma, le domande dovranno pervenire entro ii 31 dicembre di ciascun anno.

[4] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 8 agosto 1984, n. 34.

[5] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 53 della L.R. 8 luglio 1987, n. 19.