§ 3.1.61 - Legge Regionale 2 gennaio 1981, n. 1.
Rifinanziamento parziale, per l'esercizio 1980, delle leggi regionali 31 agosto 1965, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni e 1º [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:02/01/1981
Numero:1


Sommario
Art. 1.      Per gli interventi previsti all'articolo 8 della legge regionale 1º settembre 1979, n. 58, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1980, l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni.
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.1.61 - Legge Regionale 2 gennaio 1981, n. 1.

Rifinanziamento parziale, per l'esercizio 1980, delle leggi regionali 31 agosto 1965, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni e 1º settembre 1979, n. 58, concernenti interventi per favorire l'esecuzione di infrastrutture di interesse agrario, di riordini fondiari e di opere comuni a più fondi.

(B.U. 2 gennaio 1981, n. 1).

 

Art. 1.

     Per gli interventi previsti all'articolo 8 della legge regionale 1º settembre 1979, n. 58, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1980, l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni.

     La predetta spesa fa carico al capitolo 7236 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1980.

     Al relativo onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 5 - Partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.