§ 3.1.60 - Legge Regionale 24 novembre 1980, n. 65.
Rifinanziamento della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, concernente interventi per lo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:24/11/1980
Numero:65


Sommario
Art. unico.      Per gli scopi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato, nell'esercizio 1981, un ulteriore limite di impegno [...]


§ 3.1.60 - Legge Regionale 24 novembre 1980, n. 65. [1]

Rifinanziamento della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, concernente interventi per lo sviluppo della cooperazione agricola.

(B.U. 24 novembre 1980, n. 120).

 

Art. unico.

     Per gli scopi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato, nell'esercizio 1981, un ulteriore limite di impegno di lire 400 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 2012.

     L'onere di lire 800 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi 1981 e 1982, fa carico al capitolo 7243 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 800 milioni per il piano.

     Al predetto onere di lire 800 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 - «Fondo di riserva per le spese impreviste»

- del precitato stato di previsione.

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 2012 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.