§ 2.8.8 - L.R. 28 aprile 1971, n. 16.
Finanziamenti regionali per occorrenze straordinarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 interventi straordinari e per finalità istituzionali
Data:28/04/1971
Numero:16


Sommario
Art. 1.      E' assegnata alla Provincia di Udine una sovvenzione straordinaria di lire 800 milioni, a titolo di concorso negli oneri dipendenti dalla devoluzione di una parte del suo patrimonio alla [...]
Art. 2.      E' assegnata alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Udine una sovvenzione straordinaria di lire 200 milioni, a titolo di concorso negli oneri dipendenti dalla [...]
Art. 3.      E' assegnata al Comune di Trieste una sovvenzione straordinaria di lire 200 milioni, da utilizzare per la sistemazione artistica della Risiera di S. Sabba, dichiarata monumento nazionale con [...]
Art. 4.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Gorizia uno speciale contributo di lire 600 milioni sulla spesa occorrente per l'esecuzione di un raccordo autostradale [...]
Art. 5.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla S.p.A. Autovie Venete con sede in Trieste un contributo straordinario di lire 550 milioni, da utilizzare per i maggiori oneri relativi [...]
Art. 6.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere
Art. 7.      Per le finalità previste dalla presente legge, sono istituiti, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, i seguenti capitoli
Art. 8.      Le singole spese autorizzate con gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettera a), 6 lettera b) e 6 lettera c), fanno carico rispettivamente ai capitoli 97, 98, 174, 886, 642, 592, 524 e 593 indicati [...]
Art. 9.      All'onere complessivo di lire 3 miliardi e 150 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede a favore dei capitoli indicati nel precedente articolo 7, mediante utilizzo [...]
Art. 10.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 2.8.8 - L.R. 28 aprile 1971, n. 16. [1]

Finanziamenti regionali per occorrenze straordinarie.

(B.U. 1 maggio 1971, n. 18).

 

Art. 1.

     E' assegnata alla Provincia di Udine una sovvenzione straordinaria di lire 800 milioni, a titolo di concorso negli oneri dipendenti dalla devoluzione di una parte del suo patrimonio alla Provincia di Pordenone, in attuazione della legge 1º marzo 1968, n. 171.

 

     Art. 2.

     E' assegnata alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Udine una sovvenzione straordinaria di lire 200 milioni, a titolo di concorso negli oneri dipendenti dalla devoluzione di una parte del suo patrimonio alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pordenone, in attuazione della legge 1º marzo 1968, n. 171.

 

     Art. 3.

     E' assegnata al Comune di Trieste una sovvenzione straordinaria di lire 200 milioni, da utilizzare per la sistemazione artistica della Risiera di S. Sabba, dichiarata monumento nazionale con D.P.R. 15 aprile 1965, n. 510.

 

     Art. 4.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Gorizia uno speciale contributo di lire 600 milioni sulla spesa occorrente per l'esecuzione di un raccordo autostradale fra l'autostrada Trieste-Venezia e l'aeroporto Giuliano di Ronchi dei Legionari.

 

     Art. 5.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla S.p.A. Autovie Venete con sede in Trieste un contributo straordinario di lire 550 milioni, da utilizzare per i maggiori oneri relativi alle opere assistite dai finanziamenti regionali, di cui alle leggi regionali 16 aprile 1968, n. 26, e 28 novembre 1968, n. 36, nonché per l'esecuzione di ulteriori opere ed infrastrutture, intese a completare la sistemazione del Valico di Coccau e ad aumentare l'efficienza dei servizi relativi.

     Per la concessione e l'erogazione del contributo si provvede ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 16 aprile 1968, n. 26.

 

     Art. 6.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

     a) all'Ente ospedaliero «Ospedale generale regionale S. Maria della Misericordia», con sede in Udine, un contributo straordinario di lire 300 milioni sulla spesa di acquisto di un edificio da destinare a sede di scuole professionali per il personale sanitario ausiliario;

     b) al Comune di Sacile un contributo straordinario di lire 200 milioni sulle spese di acquisto e di sistemazione di terreni e fabbricati, per la costituzione del Centro studi di Sacile;

     c) all'Ente ospedaliero «Ospedale generale zonale S. Antonio Abate», con sede in Tolmezzo, un contributo straordinario di lire 300 milioni, per impianti, attrezzature sanitarie ed arredamenti.

     Le modalità di erogazione dei contributi di cui al primo comma sono stabilite dalla Giunta regionale.

 

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 7.

     Per le finalità previste dalla presente legge, sono istituiti, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, i seguenti capitoli:

     - al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 3 - Categoria IV, il capitolo 97 con la denominazione «Sovvenzione straordinaria alla Provincia di Udine a titolo di concorso negli oneri dipendenti dalla devoluzione di una parte del suo patrimonio alla' Provincia di Pordenone, in attuazione della legge 1º marzo 1968, n. 171» e con lo stanziamento di lire 800 milioni;

     - al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 3 - Categoria IV, il capitolo 98 con la denominazione «Sovvenzione straordinaria alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Udine a titolo di concorso negli oneri dipendenti dalla devoluzione di una parte del suo patrimonio alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pordenone, in attuazione della legge 1º marzo 1968, n. 171» e con lo stanziamento di lire 200 milioni;

     - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV, il capitolo 174 con la denominazione «Sovvenzione straordinaria al Comune di Trieste per la sistemazione artistica della Risiera di S. Sabba, dichiarata monumento nazionale con D.P.R. 15 aprile 1965, n. 510» e con lo stanziamento di lire 200 milioni;

     - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI, il capitolo 886 con la denominazione «Contributo alla Provincia di Gorizia sulla spesa occorrente per l'esecuzione di un raccordo autostradale fra l'autostrada Trieste-Venezia e l'aeroporto Giuliano di Ronchi dei Legionari» e con lo stanziamento di lire 600 milioni;

     - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Categoria XI, il capitolo 642 con la denominazione «Contributo straordinario alla S.p.A. Autovie Venete con sede in Trieste per i maggiori oneri relativi alle opere assistite dai finanziamenti di cui alle leggi regionali 16 aprile 1968, n. 26, e 28 novembre 1968, n. 36, nonché per l'esecuzione di ulteriori opere ed infrastrutture, intese a completare la sistemazione del Valico di Coccau e ad aumentare l'efficienza dei servizi relativi» e con lo stanziamento di lire 550 milioni;

     - al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria XI, il capitolo 592 con la denominazione «Contributo straordinario all'Ente ospedaliero «Ospedale generale regionale S. Maria della Misericordia», con sede in Udine, sulla spesa di acquisto di un edificio da destinare a sede di scuole professionali per il personale sanitario ausiliario» e con lo stanziamento di lire 300 milioni;

     - al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria XI, il capitolo 524 con la denominazione «Contributo straordinario al Comune di Sacile sulla spesa di acquisto e di sistemazione di terreni e fabbricati, per la costituzione del Centro studi di Sacile» e con lo stanziamento di lire 200 milioni;

     - al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria XI, il capitolo 593 con la denominazione «Contributo straordinario all'Ente ospedaliero «Ospedale generale zonale S. Antonio Abate», con sede in Tolmezzo, per impianti, attrezzature sanitarie ed arredamenti» e con lo stanziamento di lire 300 milioni.

 

     Art. 8.

     Le singole spese autorizzate con gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettera a), 6 lettera b) e 6 lettera c), fanno carico rispettivamente ai capitoli 97, 98, 174, 886, 642, 592, 524 e 593 indicati nell'articolo precedente.

 

     Art. 9.

     All'onere complessivo di lire 3 miliardi e 150 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede a favore dei capitoli indicati nel precedente articolo 7, mediante utilizzo di una quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1969 con l'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 1970, n. 48.

 

     Art. 10.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.