§ 2.8.7 - Legge Regionale 21 aprile 1970, n. 13.
Intervento straordinario a favore della provincia di Gorizia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 interventi straordinari e per finalità istituzionali
Data:21/04/1970
Numero:13


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 1 miliardo all'Amministrazione provinciale di Gorizia per le gestioni speciali da essa amministrate [...]
Art. 2.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 è istituito - al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 3 - Categoria IV - il capitolo 273 con la [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.


§ 2.8.7 - Legge Regionale 21 aprile 1970, n. 13. [1]

Intervento straordinario a favore della provincia di Gorizia.

(B.U. 29 maggio 1970, n. 15).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 1 miliardo all'Amministrazione provinciale di Gorizia per le gestioni speciali da essa amministrate negli esercizi 1967, 1968 e 1969.

     La concessione del contributo è disposta con decreto dell'Assessore regionale alle finanze.

 

     Art. 2.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 è istituito - al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 3 - Categoria IV - il capitolo 273 con la denominazione: «Contributo straordinario all'Amministrazione provinciale di Gorizia per le gestioni speciali da esse amministrate negli esercizi finanziari 1967, 1968 e 1969» e con lo stanziamento di lire 1 miliardo da prelevarsi dall'apposito fondo iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1969 (Rubrica n. 2 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

     L'onere di lire 1 miliardo previsto dall'articolo 1 della presente legge fa carico al precitato capitolo 273.

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.