§ 2.8.5 - Legge Regionale 28 novembre 1968, n. 36.
Finanziamenti straordinari per pubbliche iniziative ed interventi urgenti di interesse regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 interventi straordinari e per finalità istituzionali
Data:28/11/1968
Numero:36


Sommario
Art. 1.      Per le finalità previste dalla legge regionale 16 aprile 1968, n. 26, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1968, un'ulteriore spesa di lire 200 milioni.
Art. 2.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine una sovvenzione straordinaria di lire 300 milioni per la costruzione e l'acquisto di un immobile da destinare a palazzo [...]
Art. 3.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comune di Pordenone una sovvenzione straordinaria di lire 200 milioni per l'acquisto di un'area idonea, da destinarsi a nuova sede della [...]
Art. 4.      Le sovvenzioni, di cui ai precedenti artt. 2 e 3, saranno concesse con decreto dell'Assessore competente per materia, previa deliberazione della Giunta regionale.
Art. 5.      Per le finalità previste dall'art. 9 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1968, la spesa di lire 300 milioni.
Art. 6.      Per le finalità previste dalla legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1968, una ulteriore spesa di lire 250 milioni.
Art. 7.      Alla spesa complessiva occorrente per l'attuazione della presente legge si provvede con la maggiore entrata di lire 1.250.000.000 accertata sul capitolo 64 dello stato di previsione dell'entrata [...]
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.8.5 - Legge Regionale 28 novembre 1968, n. 36. [1]

Finanziamenti straordinari per pubbliche iniziative ed interventi urgenti di interesse regionale.

(B.U. 12 dicembre 1968, n. 37).

 

Art. 1.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 16 aprile 1968, n. 26, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1968, un'ulteriore spesa di lire 200 milioni.

     Conseguentemente, lo stanziamento del capitolo 955 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 è elevato da lire 200 milioni a lire 400 milioni.

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine una sovvenzione straordinaria di lire 300 milioni per la costruzione e l'acquisto di un immobile da destinare a palazzo dello sport e per l'allestimento del medesimo con i necessari impianti e le relative attrezzature.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 è istituito il capitolo 563 con la denominazione: «Sovvenzione straordinaria al Comune di Udine per la costruzione e l'acquisto di un immobile e dei relativi impianti ed attrezzature da destinare a palazzo dello sport» e con lo stanziamento di lire 300 milioni.

 

     Art. 3.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comune di Pordenone una sovvenzione straordinaria di lire 200 milioni per l'acquisto di un'area idonea, da destinarsi a nuova sede della Fiera Campionaria Nazionale del Friuli-Venezia Giulia, con sede in Pordenone, e per la costruzione e l'acquisto dei relativi padiglioni, impianti fissi ed attrezzature.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 è istituito il capitolo 914 con la denominazione: «Sovvenzione straordinaria al Comune di Pordenone per l'acquisto di un'area idonea da destinarsi a nuova sede della Fiera Campionaria Nazionale del Friuli-Venezia Giulia con sede in Pordenone, per l'acquisto di un'area per la sede della Fiera e per la costruzione e l'acquisto dei relativi padiglioni, impianti fissi ed attrezzature», e con lo stanziamento di lire 200 milioni.

 

     Art. 4.

     Le sovvenzioni, di cui ai precedenti artt. 2 e 3, saranno concesse con decreto dell'Assessore competente per materia, previa deliberazione della Giunta regionale.

     L'erogazione di dette sovvenzioni sarà effettuata con le modalità che verranno stabilite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 5.

     Per le finalità previste dall'art. 9 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1968, la spesa di lire 300 milioni.

     Conseguentemente, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 è istituito il capitolo 913 con la denominazione: «Finanziamenti e contributi straordinari per l'attuazione di programmi per l'impianto e i'allestimento di centri commerciali, mercati alla produzione e centri di raccolta di prodotti agricoli» e con lo stanziamento di lire 300 milioni.

 

     Art. 6.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1968, una ulteriore spesa di lire 250 milioni.

     Conseguentemente, lo stanziamento del capitolo 768 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 è elevato da lire 405 milioni a lire 655 milioni.

 

     Art. 7.

     Alla spesa complessiva occorrente per l'attuazione della presente legge si provvede con la maggiore entrata di lire 1.250.000.000 accertata sul capitolo 64 dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario 1968, il cui stanziamento viene elevato da lire 1.400.000.000 a lire 2.650.000.000.

 

     Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.