§ 2.5.9 - Legge Regionale 10 giugno 1989, n. 14.
Norme modificative ed integrative della legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1 e della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 ordinamento e circoscrizione dei comuni
Data:10/06/1989
Numero:14


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, il comma 4 è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. Per la istituzione e la determinazione delle indennità di carica riferite alla Comunità collinare del Friuli sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 11, primo e secondo comma, [...]
Art. 3.      1. Per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto con essa compatibili, valgono le disposizioni contenute nella legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1, e nella legge regionale 13 giugno [...]


§ 2.5.9 - Legge Regionale 10 giugno 1989, n. 14. [1]

Norme modificative ed integrative della legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1 e della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45.

(B.U. 12 giugno 1989, n. 40).

 

Art. 1.

     1. All'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Per la istituzione e la determinazione delle indennità di carica riferite alla Comunità collinare del Friuli sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 11, primo e secondo comma, della legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1.

 

     Art. 3.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto con essa compatibili, valgono le disposizioni contenute nella legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1, e nella legge regionale 13 giugno 1988, n. 45.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.