§ 2.4.1 - Legge Regionale 26 novembre 1980, n. 66.
Soppressione degli EE.CC.AA. e trasferimento delle loro funzioni ai Comuni.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 enti soppressi
Data:26/11/1980
Numero:66


Sommario
Art. 1.  Soppressione degli Enti comunali di assistenza.
Art. 2.  Modalità di trasferimento.
Art. 3.  Trasferimento del personale.
Art. 4.  Gestione contabile dell'attività assistenziale.
Art. 5.  II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate dagli Enti comunali di assistenza.
Art. 6.  Contributi regionali agli EE.CC.AA. per il 1981.
Art. 7.  Contributi per le funzioni trasferite ai Comuni.
Art. 8.  Utilizzazione delle strutture e del personale dei soppressi EE.CC.AA.
Art. 9.  Unità Locali Sanitarie. Comunità montane e collinare.
Art. 10.      Per le finalità previste dal precedente articolo 6 è autorizzata, per il piano finanziario 1980-1982, per il periodo relativo agli esercizi 1981 e 1982, la spesa di lire 600 milioni.
Art. 11.      Per le finalità previste dal precedente articolo 7 è autorizzata per il piano finanziario 1980-1982, per il periodo relativo agli esercizi 1981 e 1982, la spesa di lire 1.900 milioni.


§ 2.4.1 - Legge Regionale 26 novembre 1980, n. 66. [1]

Soppressione degli EE.CC.AA. e trasferimento delle loro funzioni ai Comuni.

(B.U. 27 novembre 1980, n. 121).

 

CAPO I

Soppressione degli Enti comunali di assistenza e trasferimento delle loro funzioni ai Comuni

 

Art. 1. Soppressione degli Enti comunali di assistenza.

     Fatto salvo quanto disporranno in materia le emanande norme di attuazione dello Statuto, con effetto dal 1º luglio 1981 le funzioni comunque svolte, le attribuzioni, i servizi ed i beni degli Enti comunali di assistenza sono trasferiti al Comune nel cui territorio ciascun ECA ha sede.

     Dalla stessa data gli Enti comunali di assistenza sono soppressi ed i relativi Comitati amministratori sono sciolti.

     Il Comune subentra nella titolarità di tutte le situazioni giuridiche, attive passive, di pertinenza dell'Ente comunale di assistenza.

 

     Art. 2. Modalità di trasferimento.

     Entro il trentesimo giorno antecedente la data di cui al primo comma del precedente articolo il Presidente di ciascun ECA - previa deliberazione del rispettivo Comitato amministratore - presenta al Sindaco del proprio Comune, sia per l'ECA sia, separatamente, per ciascuna delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza concentrate o amministrate dall'Ente stesso:

     1) l'inventario dei beni;

     2) l'elenco delle carte, dei titoli e dei documenti relativi ai singoli elementi che compongono il patrimonio; limitatamente all'ECA anche i titoli ed i documenti relativi ai singoli elementi che compongono il patrimonio;

     3) la ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, con particolare riguardo alla posizione debitoria e creditoria dell'Ente;

     4) l'ultimo consuntivo deliberato;

     5) il bilancio di previsione relativo all'anno 1981 ovvero all'ultimo triennio comprendente l'anno 1981;

     6) l'elenco del personale in servizio alla data di pubblicazione della presente legge con specificazione dei ruoli, livelli, qualifiche, mansioni e trattamento economico in atto;

     7) il regolamento, con annessa pianta organica del personale dell'Ente;

     8) l'elenco dei collaboratori con rapporto di lavoro non subordinato alla data anzidetta;

     9) il verbale di verifica della consistenza di cassa effettuata non oltre quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

     10) il contratto per il servizio di tesoreria.

     Ove non sussistano i presupposti per l'attuazione di uno o più degli adempimenti sopra elencati, il Comitato amministratore dovrà darne atto nell'apposita deliberazione.

     Qualora il Presidente dell'ECA non presenti la documentazione prevista entro il termine indicato al primo comma del presente articolo, il Sindaco incarica il segretario comunale a provvedere entro i successivi trenta giorni.

 

     Art. 3. Trasferimento del personale.

     Il personale in servizio presso gli EE.CC.AA. alla data di pubblicazione della presente legge è assegnato ai rispettivi Comuni con effetto dal 1º luglio 1981.

     E' del pari assegnato ai Comuni il personale eventualmente assunto dagli EE.CC.AA. a seguito di concorsi pubblici regolarmente banditi prima della pubblicazione della presente legge.

     Il trasferimento del personale di cui ai precedenti commi ha luogo sulla base di elenchi nominativi da redigersi dal Presidente dell'ECA ai sensi del precedente articolo 2. In tali elenchi va distinto il personale che, quale ne sia la dipendenza formale in atto, svolga in tutto o in parte prevalenti mansioni di pertinenza delle II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate dall'ECA.

     All'inquadramento del personale di ruolo degli EE.CC.AA. negli organici ordinari del Comune di destinazione, che avrà effetto dalla data di assegnazione di cui al 1º comma, provvederà il Consiglio comunale con apposita deliberazione da adottare entro il 30 settembre 1981, fermo restando il livello retributivo-funzionale di ciascun addetto, nel rispetto della posizione giuridica, economica e professionale acquisita. Se necessario, a tal fine il Comune adeguerà la propria pianta organica con riguardo al numero e alle qualifiche dei soggetti da inquadrare.

     Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quella indicata nel comma precedente, i Comuni subentrano nella titolarità dei rapporti stessi, fermi restandone natura, contenuti e durata [2].

 

     Art. 4. Gestione contabile dell'attività assistenziale.

     Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attività di assistenza attribuite ai Comuni viene contabilizzata separatamente e i beni degli EE.CC.AA. conservano la destinazione per i servizi di assistenza pubblica anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale.

     I Comuni possono far ricorso alle procedure di erogazione di cui all'articolo 11 del regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, e possono emanare apposite norme regolamentari che consentano la partecipazione democratica, anche avvalendosi degli organismi circoscrizionali di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278.

     I mandati di pagamento relativi ad interventi assistenziali possono essere estinti dal tesoriere del Comune anche mediante:

     a) commutazione in assegno bancario non trasferibile a favore del creditore o dei creditori, da spedirsi agli stessi a mezzo raccomandata;

     b) assegno postale localizzato.

     Su richiesta degli interessati, motivata da difficoltà d'incasso diretto, gli assegni bancari e postali potranno essere emessi all'ordine.

 

CAPO II

Norme transitorie e finali

 

     Art. 5. II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate dagli Enti comunali di assistenza.

     Dalla data di soppressione degli EE.CC.AA. indicata all'articolo 1 della presente legge, l'Amministrazione delle II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate dagli EE.CC.AA. è effettuata da un Commissario per ciascun gruppo di istituzioni già retto da un unico ECA.

     Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione giuntale, entro il 1º luglio 1981, con proprio decreto procede alla nomina dei Commissari per le II.PP.AA.BB. già concentrate o amministrate dagli EE.CC.AA [3].

     Da tale data ogni Commissario svolge - con la stessa capacità del cessato Comitato amministratore dell'ECA, salvo quanto previsto al successivo comma del presente articolo - le funzioni di amministratore delle II.PP.AA.BB. già dipendenti da un medesimo ECA, assicurando la continuità delle prestazioni assistenziali da queste erogate e compiendo i necessari atti, fino all'entrata in vigore della legge statale di riforma dell'assistenza pubblica ovvero dell'apposita legge regionale in materia. Nel frattempo i Comuni e i Commissari concorderanno forme di collaborazione riguardanti l'attività delle II.PP.AA.BB. stesse.

     Per ogni atto di trasformazione patrimoniale, il Commissario, sentito il Comune nel cui territorio l'I.P.A.B. ha sede, deve chiedere ed ottenere specifica autorizzazione della Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione.

     Qualora non vi sia personale dipendente dalle II.PP.AA.BB. amministrate o esso sia insufficiente per l'espletamento delle funzioni d'istituto, il Commissario si avvale di personale che il Comune mette a disposizione, utilizzando i dipendenti contemplati dall'articolo 3 della presente legge.

 

     Art. 6. Contributi regionali agli EE.CC.AA. per il 1981.

     Per le esigenze concernenti il primo semestre dell'anno 1981 l'Amministrazione regionale continuerà ad assicurare l'integrazione dei bilanci degli EE.CC.AA. per lo svolgimento delle relative funzioni.

 

     Art. 7. Contributi per le funzioni trasferite ai Comuni.

     Dal 1º luglio 1981 e fino alla riforma dei servizi sociali la Regione è autorizzata a corrispondere contributi ai Comuni, tenuto conto dei servizi già prestati dagli EE.CC.AA. e dei criteri che saranno all'uopo determinati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 8. Utilizzazione delle strutture e del personale dei soppressi EE.CC.AA.

     Nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione della presente legge e il 31 luglio 1981 i Comuni sono autorizzati a concordare con gli Enti comunali di assistenza - anche attraverso apposite convenzioni - forme di collaborazione e di utilizzo delle strutture e del personale che possano agevolare la devoluzione finale delle competenze ai Comuni medesimi.

 

     Art. 9. Unità Locali Sanitarie. Comunità montane e collinare.

     Le funzioni dei Comuni di cui alla presente legge possono essere esercitate dai medesimi anche in forma associata, secondo i principi sanciti dall'articolo 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dagli articoli 11 e 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ovvero tramite le rispettive Comunità montane e collinare.

 

CAPO III

Norme finanziarie

 

     Art. 10.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 6 è autorizzata, per il piano finanziario 1980-1982, per il periodo relativo agli esercizi 1981 e 1982, la spesa di lire 600 milioni.

     La predetta spesa di lire 600 milioni fa carico al capitolo 3320 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 600 milioni.

     Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 10 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 4 allegato al piano medesimo).

 

     Art. 11.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 7 è autorizzata per il piano finanziario 1980-1982, per il periodo relativo agli esercizi 1981 e 1982, la spesa di lire 1.900 milioni.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 viene istituito, con decorrenza dall'esercizio 1981, al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3321 con la denominazione: «Contributi ai Comuni in relazione al trasferimento delle funzioni degli EE.CC.AA.» e con lo stanziamento di lire 1.900 milioni.

     Al predetto onere di lire 1.900 milioni si fa fronte, per lire 1.200 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 10

- Partita n. 1 - dell'elenco n. 4 allegato al piano medesimo) e, per le

restanti lire 700 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 1953

- «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» del più volte

citato stato di previsione.

     Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato capitolo 3321 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1980-1982.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Vedi per la collocazione a disposizione delle U.S.L. gli ultimi commi degli artt. 1 e 2 della L.R. 16 giugno 1983, n. 56.

[3] Vedi per le costituzioni delle U.S.L. i DD.P.G.R. 30 giugno 1981, pubblicati in B.U.R. 1º luglio 1981, n. 72. Il presente articolo deve intendersi abrogato con decorrenza 1º luglio 1987 dall'art. 5 della L.R. 30 marzo 1957, n. 9. Vedi inoltre le norme transitorie di cui agli artt. 4 e 5 della medesima legge regionale.