§ 2.2.118 - Legge Regionale 13 dicembre 1994, n. 19.
Disposizioni urgenti in materia di personale regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:13/12/1994
Numero:19


Sommario
Art. 1.      1. L'efficacia dei provvedimenti di cessazione anticipata dal servizio adottati prima della data di entrata in vigore del decreto legge 28 settembre 1994, n. 553, con decorrenza successiva alla [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.2.118 - Legge Regionale 13 dicembre 1994, n. 19.

Disposizioni urgenti in materia di personale regionale.

(B.U. 14 dicembre 1994, n. 50).

 

Art. 1.

     1. L'efficacia dei provvedimenti di cessazione anticipata dal servizio adottati prima della data di entrata in vigore del decreto legge 28 settembre 1994, n. 553, con decorrenza successiva alla data medesima, nei confronti di dipendenti ai quali, ai sensi del decreto legge n. 553/1994, non possa essere corrisposto il trattamento di quiescenza, è sospesa su domanda dell'interessato fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 553/1994 o di cessazione di efficacia dello stesso ai sensi dell'articolo 77, terzo comma, della Costituzione.

     2. Il personale mantenuto in servizio ai sensi del comma 1 conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento al momento della cessazione dal servizio.

     3. Il trattamento economico ed i profili previdenziali dei periodi di eventuale assenza dal servizio conseguenti dai provvedimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono disciplinati in attuazione della legge di conversione del decreto legge n. 553/1994. In caso di cessazione di efficacia dello stesso non compete per il periodo di assenza alcun trattamento economico.

     4. La sospensione dell'efficacia di cui al comma 1 prosegue ove, contestualmente al venir meno per mancata conversione in legge del decreto n. 553/1994, entri in vigore un ulteriore decreto legge per effetto del quale i dipendenti di cui al comma 1 si trovino nelle condizioni di non poter fruire né del trattamento economico né del trattamento di quiescenza.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.