§ 2.1.17 - Legge Regionale 17 ottobre 1983, n. 77. [*]
Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici
Data:17/10/1983
Numero:77


Sommario
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 


§ 2.1.17 - Legge Regionale 17 ottobre 1983, n. 77. [*]

Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale.

(B.U. 18 ottobre 1983, n. 106).

 

     Artt. 1. - 4.

     (Omissis) [1].

 

Art. 5.

     L'articolo 18 della legge regionale 22 marzo 1968, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 7.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 8.

     All'articolo 5, primo comma, della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     - i punti 7) e 13 bis) sono sostituiti dai seguenti:

     «7) enti locali;»

     «13 bis) foreste;»

     - dopo il punto 11 ) viene inserito il seguente:

     «11 bis) turismo;».

 

     Art. 9.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 10.

     La ripartizione in rubrica delle spese della Regione viene effettuata, con richiamo a quanto previsto dall'articolo 6, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, attribuendo i capitoli di spesa alla Presidenza della Giunta regionale ed alle Direzioni regionali, secondo le competenze determinate dalla presente legge.

     Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, da registrarsi alla corte dei conti e da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, saranno apportate le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 1983 ed al bilancio pluriennale 1983-85.

 

     Art. 11.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[1] Norme modificative ed integrative degli art. 3, 8, 9 e 14 della L.R. 22 marzo 1968, n. 22.

[2] Norma sostitutiva dell'art. 27 della L.R. 22 marzo 1968, n. 22.

[3] Norma sostitutiva dei punti 3) e 7) dell'art. 2 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[4] Norma modificativa dell'art. 7 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.