§ 1.3.6 - Legge Regionale 29 agosto 1987, n. 27.
Modifica alla legge regionale 23 aprile 1981, n. 20, «Istituzione dell'Ufficio del difensore civico».


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 rapporti con organi statali e ufficio del difensore civico
Data:29/08/1987
Numero:27


Sommario
Art. 1.      1. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 20, avente ad oggetto «Istituzione dell'Ufficio del difensore civico».
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 1.3.6 - Legge Regionale 29 agosto 1987, n. 27. [1]

Modifica alla legge regionale 23 aprile 1981, n. 20, «Istituzione dell'Ufficio del difensore civico».

(B.U. 31 agosto 1987, n. 104).

 

Art. 1.

     1. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 20, avente ad oggetto «Istituzione dell'Ufficio del difensore civico».

 

     Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 12 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.