§ 1.3.4 - Legge Regionale 30 luglio 1979, n. 40.
Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 10 novembre 1971, n. 47, 6 luglio 1974, n. 29 e 27 giugno 1977, n. 32, concernenti spese per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 rapporti con organi statali e ufficio del difensore civico
Data:30/07/1979
Numero:40


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.      In conseguenza di quanto disposto all'articolo precedente, l'organico del personale del ruolo unico regionale viene corrispondentemente aumentato di 12 posti di segretario, 18 di coadiutore, 3 [...]
Art. 3.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa, sino ad un massimo di L. 28.000.000 per il ripristino dei locali già adibiti a sede dell'Ufficio Tavolare di Trieste, siti [...]
Art. 4.      Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio [...]


§ 1.3.4 - Legge Regionale 30 luglio 1979, n. 40.

Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 10 novembre 1971, n. 47, 6 luglio 1974, n. 29 e 27 giugno 1977, n. 32, concernenti spese per il funzionamento della Delegazione della Corte dei conti, dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste nonchè del Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia.

(B.U. 30 luglio 1979, n. 78).

 

Art. 1.

     [All'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste ed al Tribunale Amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia potrà essere assegnato personale regionale secondo quanto previsto dall'articolo unico, secondo comma, della legge regionale 10 novembre 1971, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di sette unità per l'Avvocatura e di dieci unità per il Tribunale amministrativo [1].

     Il numero massimo di 14 unità indicato all'articolo 13 della legge regionale 27 giugno 1977, n. 32, viene elevato a 20 unità.] [2]

 

     Art. 2.

     In conseguenza di quanto disposto all'articolo precedente, l'organico del personale del ruolo unico regionale viene corrispondentemente aumentato di 12 posti di segretario, 18 di coadiutore, 3 di agente tecnico e 4 di commesso.

 

     Art. 3.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa, sino ad un massimo di L. 28.000.000 per il ripristino dei locali già adibiti a sede dell'Ufficio Tavolare di Trieste, siti nell'ambito del Palazzo di Giustizia, nonchè per le opere di adeguamento e di sistemazione necessarie per adibire i locali stessi ad uffici giudiziari.

 

     Art. 4.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1979, che presentano sufficiente disponibilità ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

     L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge fa carico al capitolo 1706 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

 

 


[1] Vedi anche l'art. 49 della L.R. 2 febbraio 1991, n. 8.

[2] Articolo abrogato dall'art. 4, comma 3, della L.R. 9 settembre 1997, n. 31. L'abrogazione ha efficacia dal 1° gennaio 1999 come stabilito dall'art. 4, comma 5, della L.R. 9/97.