§ 1.2.50 - Legge Regionale 11 maggio 1993, n. 20.
Norme sulla campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:11/05/1993
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Disciplina della propaganda elettorale.
Art. 2.  Norma di rinvio.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 1.2.50 - Legge Regionale 11 maggio 1993, n. 20. [1]

Norme sulla campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale.

(B.U. 11 maggio 1993, n. 31 - Suppl. straord.).

 

Art. 1. Disciplina della propaganda elettorale.

     1. Nella campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale, in materia di accesso alla stampa ed ai mezzi di informazione radiotelevisiva, di propaganda elettorale e di pubblicità delle spese elettorali si applicano le disposizioni degli articoli 28 e 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

     2. Ai fini del comma 1 le menzioni degli articoli citati nel medesimo comma che riguardano Comuni e Province, organi dei medesimi enti e candidati alle rispettive cariche, si intendono sostituite dalla Regione, dai corrispondenti organi regionali e dai candidati alle relative cariche.

     3. I divieti di cui all'articolo 29 della legge n. 81/1993 non si applicano, nella campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale, oltre che nelle ipotesi previste dal comma 7 del medesimo articolo 29, ai giornali locali dei partiti ed a quelli dei gruppi costituiti nel Consiglio regionale in carica.

 

     Art. 2. Norma di rinvio.

     1. Restano ferme le disposizioni della legge regionale 27 maggio 1983, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 91 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 28.