§ 1.2.40 - Legge Regionale 22 agosto 1991, n. 33.
Norme riguardanti la «Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia».


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:22/08/1991
Numero:33


Sommario
Art. 1.      1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato ad applicare nei confronti dell'Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia le disposizioni di cui agli [...]
Art. 2.      1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura all'Associazione di cui all'articolo 1 i supporti organizzativi necessari all'espletamento delle funzioni statutarie.
Art. 3.      1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o la Giunta regionale possono, assumendosi gli oneri finanziari relativi, affidare all'Associazione di cui all'articolo 1 l'attuazione di [...]
Art. 4.      1. Gli oneri previsti dall'articolo 3 fanno carico ai capitoli 1, 222 e 224 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno [...]
Art. 5.      1. La legge regionale 23 agosto 1984, n. 40, è abrogata.
Art. 6.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 1.2.40 - Legge Regionale 22 agosto 1991, n. 33.

Norme riguardanti la «Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia».

(B.U. 23 agosto 1991, n. 107).

 

Art. 1.

     1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato ad applicare nei confronti dell'Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52.

 

     Art. 2.

     1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura all'Associazione di cui all'articolo 1 i supporti organizzativi necessari all'espletamento delle funzioni statutarie.

 

     Art. 3.

     1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o la Giunta regionale possono, assumendosi gli oneri finanziari relativi, affidare all'Associazione di cui all'articolo 1 l'attuazione di studi, manifestazioni, convegni, conferenze ed altre iniziative socio culturali rientranti tra i compiti d'istituto della Regione.

 

     Art. 4.

     1. Gli oneri previsti dall'articolo 3 fanno carico ai capitoli 1, 222 e 224 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno finanziario 1991, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

 

     Art. 5.

     1. La legge regionale 23 agosto 1984, n. 40, è abrogata.

 

     Art. 6.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.