§ 5.5.7 - Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 18.
Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 musei e biblioteche
Data:24/03/2000
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Principi.
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Funzioni della Regione.
Art. 4.  Funzioni delle Province.
Art. 5.  Funzioni dei Comuni.
Art. 6.  Attribuzioni dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali.
Art. 7.  Programmazione regionale.
Art. 8.  Piano annuale provinciale.
Art. 9.  Valorizzazione e gestione dei beni culturali.
Art. 10.  Obiettivi di qualità.
Art. 11.  Organizzazione bibliotecaria regionale.
Art. 12.  I servizi e la cooperazione bibliotecaria.
Art. 13.  Soprintendenza per i beni librari e documentari.
Art. 14.  Organizzazione museale regionale.
Art. 15.  I servizi e la cooperazione museale.
Art. 16.  Norme transitorie.
Art. 17.  Norma finanziaria.
Art. 18.  Abrogazioni e modifiche.


§ 5.5.7 - Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 18.

Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali.

(B.U. n. 51 del 27 marzo 2000).

 

Art. 1. Principi.

     1. La Regione Emilia-Romagna esercita le funzioni di cui al D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 e al Capo VII del Titolo III del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, al fine di garantire la conservazione, la valorizzazione e la promozione dei beni e degli istituti culturali e di favorirne la fruizione da parte dei cittadini.

     2. L'istituzione e la programmazione degli istituti culturali perseguono i fini di informazione, documentazione e formazione permanente dei cittadini in raccordo con le finalità educative generali.

     3. La Regione, in concorso con gli enti locali, promuove l'autonomia e lo sviluppo degli istituti culturali e dei relativi servizi e attività, con particolare riguardo all'organizzazione bibliotecaria e documentaria e all'organizzazione museale.

     4. Le norme della presente legge si applicano altresì ai beni e agli istituti culturali la cui gestione sarà trasferita dallo Stato agli enti locali in applicazione del Capo V, Titolo IV, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

     5. Ai fini della presente legge si intendono:

     a) per "istituti culturali" le biblioteche, gli archivi storici e i musei degli enti locali o di interesse locale, nonché le loro articolazioni miste;

     b) per "beni culturali", i beni definiti dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 112/1998 ad esclusione degli istituti culturali.

 

     Art. 2. Finalità.

     1. Per attuare i principi di cui all'art. 1 la Regione:

     a) favorisce lo sviluppo degli istituti culturali attraverso forme di collaborazione tra gli stessi e con lo Stato, le Università, gli Enti locali, le Fondazioni bancarie ed altri enti pubblici e privati, promuovendo l'autonomia gestionale nelle forme più appropriate a seconda delle caratteristiche dei singoli beni e istituti culturali e delle esigenze di conservazione e valorizzazione degli stessi;

     b) promuove lo sviluppo dei servizi e delle attività riferiti ai beni culturali in particolare attraverso interventi diretti o convenzioni e accordi con lo Stato ed enti pubblici e privati;

     c) promuove il raccordo delle politiche del settore con quelle relative a istruzione e formazione, occupazione, turismo, ambiente e territorio, riqualificazione urbana, sviluppo economico e sociale.

 

     Art. 3. Funzioni della Regione.

     1. La Regione esercita, nel rispetto del principio di autonomia degli enti locali, le funzioni di indirizzo e programmazione in materia di beni e istituti culturali degli enti locali o ad essi affidati. In particolare la Regione:

     a) predispone il programma poliennale e approva il piano annuale previsti dall'art. 7;

     b) attua interventi diretti, di norma tramite convenzioni, per progetti di valorizzazione di beni e istituti culturali di particolare rilevanza, anche a seguito delle proposte della Commissione di cui all'art. 210 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3;

     c) promuove, di norma tramite convenzioni, programmi di collaborazione e cooperazione con le altre Regioni, le Università degli studi, gli organi dello Stato e gli organismi internazionali operanti nel settore;

     d) promuove e coordina il censimento e la catalogazione dei beni culturali secondo le metodologie nazionali definite in cooperazione con gli organi statali competenti;

     e) promuove e coordina gli interventi di manutenzione, di conservazione e di restauro sulla base di metodologie definite d'intesa con gli organi statali competenti;

     f) esercita le funzioni ad essa delegate dall'art. 9 del D.P.R. 3/1972;

     g) individua, con il concorso degli organismi statali, internazionali, degli Enti locali e delle organizzazioni professionali, gli standard per la gestione di beni e istituti culturali, anche per quanto concerne il rapporto con gli utenti, la professionalità e le competenze specialistiche bibliotecarie, archivistiche e museali degli operatori;

     h) promuove la costituzione di banche dati, la messa in rete delle notizie relative ai beni culturali e la loro valorizzazione attraverso la diffusione delle informazioni con i diversi mezzi di comunicazione;

     i) coordina, anche attraverso iniziative specifiche, la rilevazione dei dati sugli istituti culturali, i loro servizi e attività, nonché sulla relativa utenza;

     l) promuove la formazione specialistica e l'aggiornamento degli operatori degli istituti culturali.

     2. La Regione stipula convenzioni con soggetti pubblici e privati titolari di istituti culturali o di raccolte di riconosciuto interesse culturale o in grado di offrire servizi volti a perseguire le finalità della presente legge, qualora la rilevanza del patrimonio o dei servizi sia tale da concorrere all'ampliamento dell'organizzazione bibliotecaria e di quella museale regionali. Tali convenzioni riguardano la partecipazione a specifiche iniziative nell'ambito della programmazione regionale di cui all'art. 7 e comportano l'obbligo per tali soggetti di garantire l'accesso al proprio patrimonio e ai relativi servizi culturali.

     3. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), l) del comma 1 e di quelle del comma 2 la Regione si avvale di norma dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali, al quale si applicano le disposizioni previste dal Capo II del Titolo III della L.R. 27 maggio 1994, n. 24.

 

     Art. 4. Funzioni delle Province.

     1. Le Province esercitano le funzioni di programmazione e valorizzazione dei beni e degli istituti culturali ed in particolare:

     a) concorrono alla valorizzazione dei beni e degli istituti culturali, programmando e coordinando lo sviluppo dei servizi e il potenziamento delle strutture anche attraverso la cooperazione e l'attivazione di sistemi tra gli istituti culturali, tenendo anche conto delle esperienze maturate e del ruolo che possono svolgere istituti idonei del territorio;

     b) approvano, sulla base delle proposte presentate dai Comuni singoli o associati e nel quadro degli indirizzi della programmazione regionale, i piani annuali di cui all'art. 8;

     c) provvedono al rilevamento dei dati e alla gestione degli archivi di loro competenza, concorrendo all'aggiornamento e all'incremento del sistema informativo regionale;

     d) promuovono il miglioramento dei servizi e della gestione anche concorrendo alla definizione di standard e carta dei servizi per le diverse tipologie di istituti culturali;

     e) esercitano le funzioni previste dalla legislazione regionale per quanto concerne la formazione professionale degli operatori del settore;

     f) promuovono la didattica dei beni culturali mediante progetti definiti con gli operatori del settore e le istituzioni scolastiche e universitarie;

     g) svolgono attività di promozione attraverso iniziative espositive e divulgative del patrimonio culturale anche ai fini della promozione turistica;

     h) gestiscono, promuovono e valorizzano i patrimoni conservati nei propri istituti culturali e i beni culturali di cui hanno la titolarità.

     2. Le Province, nell'esercizio delle loro funzioni, perseguono l'integrazione delle risorse ed il potenziamento della cooperazione culturale attraverso la sottoscrizione di accordi di programma e la stipula di convenzioni per attività concordate di norma con l'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali.

     3. Le Province concorrono con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali all'attività di cui all'art. 2 della L.R. 10 aprile 1995, n. 29 con particolare riferimento all'incremento della cooperazione bibliotecaria, archivistica e museale e alla costituzione di sistemi organizzativi di cui agli artt. 12 e 15.

     4. Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 1, le Province possono avvalersi, con il supporto dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali, di appositi servizi tecnici dotati di personale in possesso dei requisiti professionali specifici.

 

     Art. 5. Funzioni dei Comuni.

     1. I Comuni concorrono all'attuazione delle finalità della presente legge attraverso l'organizzazione e l'apertura al pubblico di servizi culturali e informativi integrati, al fine di garantire il diritto dei cittadini all'informazione, alla documentazione e alla formazione permanente.

     2. A tale fine i Comuni:

     a) provvedono, secondo la legislazione vigente, all'istituzione e alla gestione degli istituti culturali e ne approvano i relativi regolamenti e carte dei servizi, promuovendone l'autonomia gestionale, secondo quanto previsto dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 208 della L.R. 3/1999;

     b) provvedono alla gestione dei musei e degli altri beni e istituti culturali loro trasferiti ai sensi dell'art. 150 del D.Lgs. 112/1998;

     c) assicurano l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali di loro titolarità secondo le metodologie definite dai competenti organi statali, avvalendosi di norma dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali;

     d) assicurano la conservazione e la tutela dei beni culturali di loro titolarità o loro affidati, attraverso la realizzazione di interventi di manutenzione e restauro secondo metodologie concordate con gli organi statali competenti, avvalendosi di norma dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali;

     e) provvedono all'integrazione tra gli istituti culturali e i servizi informativi, promuovendo il collegamento tra le proprie reti informative e quelle degli altri enti e organismi;

     f) concorrono con le Province alla predisposizione dei piani annuali, presentando proposte che riguardano in particolare lo sviluppo delle strutture e dei servizi al fine di adeguarli agli standard regionali e nazionali e alle raccomandazioni degli organismi internazionali;

     g) promuovono e valorizzano i patrimoni conservati nei propri istituti culturali e i beni culturali di cui hanno la titolarità o la gestione;

     h) provvedono, anche attraverso gli strumenti urbanistici di programmazione e attuazione e con il concorso dei musei civici, all'individuazione, salvaguardia e valorizzazione dei beni artistici, culturali e naturali del proprio territorio.

     3. Per la realizzazione di tali funzioni i Comuni si avvalgono di figure specifiche e specialistiche quali bibliotecari, archivisti, museologi ed altri esperti dei beni culturali.

     4. I Comuni perseguono l'integrazione delle risorse ed il potenziamento della cooperazione culturale attraverso la sottoscrizione di accordi di programma o la stipula di convenzioni e, inoltre, approvano specifiche iniziative ai fini della promozione turistica dei beni culturali del proprio territorio.

 

     Art. 6. Attribuzioni dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali.

     1. Fermo restando quanto previsto dalla L.R. 29/1995 e dagli artt. 208 e 209 della L.R. 3/1999, all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali spetta altresì:

     a) curare per la Regione il raccordo tecnico-scientifico tra gli Enti Locali, gli organi statali della tutela e gli Istituti Centrali del Ministero per i beni e le attività culturali;

     b) curare il concorso regionale all'esercizio della tutela e alla definizione degli standard di catalogazione e restauro di cui all'art. 149 del D.Lgs. 112/1998;

     c) esprimere parere alla Giunta regionale in relazione agli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3;

     d) promuovere iniziative espositive, didattiche e divulgative del patrimonio culturale.

     2. L'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, in base alla programmazione poliennale di cui all'art. 7, di intesa con le Province e contestualmente all'espressione del parere conforme sui piani provinciali, propone all'approvazione della Regione la suddivisione per destinazione di intervento dei fondi annuali per la programmazione bibliotecaria e per quella museale e il riparto dei relativi stanziamenti tra le Province coordinati con il programma delle proprie attività di cui al comma 1.

     3. L'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, d'intesa con gli enti interessati, può concorrere altresì all'acquisizione di beni, fondi, raccolte e collezioni di particolare valore artistico, storico e documentario da destinare all'incremento del patrimonio culturale delle organizzazioni bibliotecaria e museale regionali.

     4. L'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali si avvale di norma di una Commissione consultiva da istituire entro sei mesi dalla data di promulgazione della presente legge a norma dell'art. 3, comma 2 della L.R. 29/95 e dello Statuto dell'Istituto stesso. La Commissione consultiva, la cui composizione sarà definita con le organizzazioni professionali del settore, potrà giovarsi di articolazioni territoriali e tematiche e concorrerà in particolare alla definizione degli obiettivi di qualità di cui all'art. 10.

 

     Art. 7. Programmazione regionale.

     1. Nell'attuazione della politica di intervento in materia di beni e istituti culturali la Regione persegue il metodo della concertazione con gli Enti locali tramite la Conferenza Regione-Autonomie locali istituita dall'art. 25 della L.R. 3/1999.

     2. La Giunta regionale, acquisiti i pareri della Conferenza Regione- Autonomie locali e dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, predispone il programma poliennale degli interventi, tenendo conto, tra l'altro, delle proposte di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività formulate dalla Commissione per i beni e le attività culturali di cui all'art. 210 della L.R. 3/1999 e degli interventi di promozione turistica e ambientale. Il programma poliennale è coordinato con i piani di sviluppo regionale nel campo delle infrastrutture della comunicazione e delle politiche formative ed educative.

     3. Il Consiglio regionale, contestualmente al bilancio preventivo, approva il programma poliennale che prevede:

 

     a) le linee programmatiche e gli obiettivi da realizzare distinti tra organizzazione bibliotecaria e organizzazione museale;

     b) i criteri e le priorità per la destinazione delle risorse nonché gli interventi da incentivare;

     c) i parametri per valutare i risultati dell'intervento regionale;

     d) le percentuali di ripartizione delle risorse regionali per l'organizzazione bibliotecaria e per quella museale.

     4. La Giunta regionale, acquisite le istruttorie dei piani bibliotecari e di quelli museali condotte congiuntamente dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali e dalle Province, approva annualmente l'assegnazione alle Province delle risorse necessarie all'attuazione delle iniziative di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 8, il finanziamento delle attività di competenza dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali nonché quello degli interventi di cui alla lettera b), del comma 1 dell'art. 3, stabilendo anche i termini per l'utilizzo dei fondi assegnati. In caso di parziale realizzazione del piano annuale provinciale la Giunta regionale provvede, previo parere dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, al recupero delle somme non impegnate in sede di assegnazione dei fondi per gli anni successivi.

     5. Il finanziamento regionale può riguardare la seguente tipologia di interventi:

     a) avvio di nuovi servizi e allestimenti, potenziamento delle strutture e delle infrastrutture tecnologiche anche per la cooperazione e la gestione associata degli istituti culturali;

     b) costruzione, acquisizione, ristrutturazione e restauro di edifici adibiti o da adibire a sedi di istituti culturali ed alle attività ad essi connesse;

     c) costituzione e scambio di banche dati e di altri supporti informativi condivisi;

     d) progetti e attività di valorizzazione di beni, raccolte e istituti culturali di particolare rilevanza ai fini dello sviluppo

dell'organizzazione museale e di quella bibliotecaria dell'Emilia-Romagna;

     e) interventi per l'incremento, la tutela, la catalogazione, la conservazione ed il restauro del patrimonio culturale;

     f) attività di formazione specialistica e aggiornamento degli operatori;

     g) attività di promozione attraverso iniziative espositive, didattiche e divulgative del patrimonio culturale.

     6. Sono ricompresi nella programmazione regionale gli interventi di ristrutturazione, recupero, restauro e adeguamento di edifici storici adibiti o da adibire a sedi bibliotecarie, museali o archivistiche e alle attività culturali connesse.

     7. Il finanziamento regionale dei piani annuali provinciali di cui all'art. 8 riguarda esclusivamente gli interventi di cui alle lett. a) e b) del comma 5 e quelle del precedente comma 6.

 

     Art. 8. Piano annuale provinciale.

     1. In conformità con il programma poliennale e tramite concertazioni con i Comuni, la Provincia, contestualmente al bilancio preventivo, approva i piani annuali degli interventi per gli istituti culturali e i beni culturali, previo parere conforme dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali.

     2. Il piano contiene, collocandole in un quadro organico di intervento:

     a) le iniziative nei singoli settori che la Provincia e i Comuni intendono realizzare, con indicazione delle risorse messe a disposizione;

     b) le proposte relative agli interventi di competenza dell'Istituto per i beni artistici culturali e naturali.

     3. La Provincia trasmette annualmente alla Regione e all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali una relazione sullo stato di realizzazione dei piani annuali, corredata di una rendicontazione sull'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite, predisposta secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione regionale.

 

     Art. 9. Valorizzazione e gestione dei beni culturali.

     1. I beni culturali, di cui alla lett. a) dell'art. 148 del D.Lgs. 112/1998, di proprietà o affidati in gestione agli enti locali fanno parte dell'organizzazione bibliotecaria regionale o dell'organizzazione museale regionale a seconda delle loro prevalenti tipologie.

     2. La gestione dei beni culturali è improntata al rispetto dell'interesse tecnico-scientifico e della loro più congrua fruizione in ragione dei molteplici rapporti culturali, sociali ed economici che essi istituiscono dal punto di vista territoriale e tematico.

     3. La valorizzazione dei beni culturali è promossa dalla Regione e dagli Enti Locali, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, valutati gli orientamenti della Commissione di cui all'art. 154 del D.Lgs. 112/1998.

     4. Ai fini dell'ottimale esercizio delle attività di gestione degli istituti culturali, gli enti titolari o affidatari dei beni adottano forme gestionali, anche di natura associativa con altri soggetti pubblici e privati, che favoriscano l'autonomia degli istituti e l'utilizzo coordinato delle risorse.

 

     Art. 10. Obiettivi di qualità.

     1. Al fine di incrementare la fruizione dei beni culturali e di garantire la migliore qualità dei servizi di conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali, l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali elabora, in collaborazione coi soggetti interessati e con le organizzazioni professionali entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli standard di servizio e di professionalità degli addetti e li propone alla Giunta regionale per l'approvazione.

     2. Tali standard sono definiti secondo la natura, la dimensione, la localizzazione e l'eventuale organizzazione in sistema degli istituti considerati e valgono anche per i soggetti convenzionati ai sensi del comma 2 dell'art. 3 e nei casi di affidamento di particolari servizi alle organizzazioni del volontariato, da impegnare comunque in servizi aggiuntivi rispetto a quelli assicurati dall'ordinaria gestione degli istituti culturali.

     3. Gli standard si applicano anche in caso di affidamento all'esterno di funzioni e servizi propri degli istituti culturali e dei loro sistemi.

     4. L'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali fa riferimento, per l'elaborazione degli standard, rispettivamente alle raccomandazioni dell'International Federation of Library Association (IFLA) per i servizi bibliotecari, del Conseil International des Archives (CIA) per i servizi archivistici e al Codice dell'International Council of Museum (ICOM) per quelli museali.

     5. Il rispetto degli standard, verificato dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, è condizione per la concessione di contributi.

     6. Al fine di accedere ai finanziamenti della presente legge, gli enti gestori degli istituti culturali sono tenuti ad adottare gli standard, inserendoli nei rispettivi regolamenti, entro due anni dalla loro approvazione da parte della Giunta regionale.

 

     Art. 11. Organizzazione bibliotecaria regionale.

     1. Le biblioteche e gli archivi storici sono istituti culturali che concorrono, secondo la loro specifica caratterizzazione storica e

 

istituzionale e la loro prevalente tipologia, all'attuazione del diritto di

tutti i cittadini all'informazione e all'educazione permanente, nonché allo

sviluppo della ricerca e della conoscenza mediante la raccolta,

l'ordinamento, la conservazione, la messa a disposizione del pubblico dei

documenti e l'erogazione dei servizi informativi.

     2. L'organizzazione bibliotecaria regionale è costituita dall'insieme di biblioteche, archivi, fototeche, fonoteche, videoteche, mediateche e altri centri di documentazione e informazione, comunque denominati, degli Enti locali e di altri soggetti pubblici e privati convenzionati, e dal complesso dei servizi e delle attività rivolte a favorire l'accesso di tutti i cittadini alla conoscenza e all'informazione.

     3. Gli archivi degli Enti locali o comunque di interesse locale afferiscono di diritto, a tutti gli effetti, all'organizzazione bibliotecaria regionale nel rispetto del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e della normativa nazionale vigente.

 

     Art. 12. I servizi e la cooperazione bibliotecaria.

     1. Le biblioteche forniscono i servizi di cui al comma 1 del precedente articolo, nel rispetto dei principi stabiliti dal manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche, mediante:

     a) la corretta conservazione dei documenti;

     b) la catalogazione del materiale secondo le regole catalografiche nazionali e internazionali;

     c) l'organizzazione funzionale degli spazi e l'utilizzo di attrezzature idonee all'efficace erogazione dei servizi;

     d) l'impiego di personale qualificato in grado di gestire attività di alta complessità tecnico-scientifica.

     2. L'uso delle biblioteche e degli archivi è gratuito per quanto riguarda i servizi di consultazione dei documenti e dei cataloghi, la lettura e il prestito. Le biblioteche, singole o associate, gli archivi e i centri di documentazione possono sottoporre a tariffa i servizi volti a soddisfare richieste specifiche personalizzate, il prestito interbibliotecario e la riproduzione di documenti e cataloghi. I proventi finanziano le attività dell'istituto.

     3. Le biblioteche degli Enti locali e quelle convenzionate incrementano le proprie risorse informative e forniscono i loro servizi in collaborazione con altre biblioteche e istituti presenti nel territorio e di livello regionale, nazionale ed internazionale, al fine di realizzare un servizio bibliotecario integrato. Gli enti titolari di biblioteche, centri di documentazione e archivi, d'intesa con i Comuni e le Province territorialmente competenti, costituiscono sistemi bibliotecari, archivistici e informativi, per il miglioramento dei servizi al pubblico, attraverso la stipula di convenzioni.

     4. Le biblioteche e gli archivi partecipano, con il concorso delle rispettive Province e il coordinamento dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, alla definizione e sperimentazione degli standard di cui all'art. 10, adeguando ad essi le proprie strutture e servizi.

 

     Art. 13. Soprintendenza per i beni librari e documentari.

     1. La Soprintendenza per i beni librari e documentari provvede alla vigilanza sul patrimonio librario e documentario esistente nel territorio regionale, istruendo e predisponendo in particolare gli atti concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative di tutela e vigilanza delegate alle Regioni ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 3/1972, nonché esercitando ogni altra funzione, di competenza regionale, prevista in materia dalla legislazione vigente.

     2. Nell'ambito dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali il servizio di Soprintendenza per i beni librari e documentari svolge altresì le seguenti funzioni:

     a) promuove la rilevazione dei patrimoni bibliografici e documentari esistenti nel territorio regionale indipendentemente dalla loro afferenza istituzionale;

     b) costituisce il catalogo unico delle biblioteche emiliano-romagnole, avvalendosi delle tecnologie informatiche e telematiche, e collabora con i centri di documentazione delle Province, con i sistemi bibliotecari, con le biblioteche e gli archivi statali, con gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali, con le altre Regioni e le Università al fine di permettere lo scambio e favorire l'integrazione tra le banche dati regionali e nazionali;

     c) supporta, con attività di consulenza, l'organizzazione e lo sviluppo delle reti documentarie locali e la definizione di standard di servizio da conseguire;

     d) esprime parere circa l'organizzazione bibliotecaria, l'istituzione o la riorganizzazione istituzionale e funzionale di biblioteche, archivi, mediateche, centri di documentazione e nuovi servizi;

     e) vigila sulla conservazione e sugli interventi di prevenzione, riproduzione e restauro, in collaborazione con gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali, del patrimonio librario e documentario, con particolare riferimento al materiale antico, raro o di pregio.

 

     Art. 14. Organizzazione museale regionale.

     1. I musei e i beni culturali costituiscono sistemi integrati sul territorio, che interagiscono e cooperano con gli altri istituti culturali per garantire la più diffusa conoscenza del patrimonio culturale della regione e per promuovere la sua funzione educativa, nonché la sua corretta conservazione e valorizzazione anche ai fini del turismo culturale.

     2. L'organizzazione museale regionale è costituita dai musei, dai siti e dagli oggetti di rilevanza monumentale, artistica e archeologica, nonché dalle raccolte d'interesse artistico, storico, tecnico-scientifico, archeologico, paleontologico, etno-antropologico e naturalistico appartenenti agli enti locali o convenzionati.

     3. I musei e i beni culturali trasferiti in gestione dallo Stato a norma dell'art. 150 dal D.Lgs. 112/1998 vengono ricompresi a tutti gli effetti nell'organizzazione museale regionale.

 

     Art. 15. I servizi e la cooperazione museale.

     1. I musei acquisiscono e conservano le testimonianze della civiltà e dell'ambiente, le studiano, le valorizzano e ne diffondono la conoscenza.

     2. Sono compiti fondamentali dei musei, nel rispetto dei principi stabiliti dall'International Council of Museum (ICOM):

     a) l'incremento, la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio, nonché degli strumenti, delle attività e dei servizi finalizzati alla divulgazione scientifica-didattica, e turistico-culturale;

     b) la promozione di ricerche, manifestazioni e attività culturali in grado di garantire la più ampia conoscenza e fruizione del proprio patrimonio, anche in rapporto alle risorse e alle attività di altri istituti culturali operanti nel proprio ambito territoriale o tematico;

     c) l'impiego di personale qualificato in grado di gestire attività di alta complessità tecnico-scientifica.

     3. Al fine di assicurare la migliore promozione, integrazione e utilizzazione delle risorse culturali e dei servizi al pubblico, gli enti titolari di musei, raccolte e collezione di beni artistici, culturali e naturali possono costituire sistemi museali attraverso la stipula di convenzioni, di norma sentiti i Comuni e le Province territorialmente competenti, con altre istituzioni regionali, nazionali ed internazionali operanti nel proprio ambito territoriale o tematico.

     4. L'uso dei musei per documentati fini di studio è gratuito. Nell'ambito dei sistemi di cui al comma precedente, i musei concordano servizi comuni agli utenti, anche concertandone i prezzi al pubblico.

     5. I musei partecipano, con il concorso delle rispettive Province e il coordinamento dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, alla definizione e sperimentazione degli standard di cui all'art. 10, adeguando ad essi le proprie strutture e servizi.

 

     Art. 16. Norme transitorie.

     1. Ai procedimenti di concessione di contributi e erogazione finanziaria in corso all'entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti ancorché abrogate dall'art. 18.

     2. Nel primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge non si applica il comma 5 dell'art. 10 e possono essere concessi contributi una tantum per il raggiungimento degli standard, previo esplicito impegno del soggetto proponente a concorrere per almeno il 50% della spesa complessiva.

     3. Nel primo anno di vigenza della presente legge, la Giunta regionale provvede alla predisposizione di un piano annuale secondo la procedura stabilita dal comma 4 dell'art. 7.

 

     Art. 17. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

 

     Art. 18. Abrogazioni e modifiche.

     1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) L.R. 27 giugno 1977, n. 28 "Interventi per la creazione di servizi culturali polivalenti e per iniziative di rilevazione del patrimonio bibliografico e artistico";

     b) L.R. 27 dicembre 1983, n. 42 "Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale";

     c) L.R. 9 marzo 1990, n. 20 "Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale".

     2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della L.R. 29/95 "Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna":

     a) le parole "ai sensi del comma 2" nel comma 3 dell'art. 2;

     b) l'art. 13.

     3. [1].

 

 


[1] Modifica il comma 2, art. 2 della L.R. 10 aprile 1995, n. 29.