§ 5.4.14 - Legge Regionale 20 ottobre 1992, n. 39.
Norme per l'attività di comunicazione della regione e per il sostegno del sistema dell'informazione operante in Emilia - Romagna.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 informazione e cultura
Data:20/10/1992
Numero:39


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  Linee di indirizzo delle iniziative della Regione.
Art. 3.  Rapporti con gli organi di informazione.
Art. 4.  Coordinamento delle iniziative di informazione.
Art. 5.  Dotazione tecnica.
Art. 6.  Comunicazione diretta.
Art. 7.  Editoria.
Art. 8.  Vendita.
Art. 9.  Spazi pubblicitari.
Art. 10.  Comunicazioni di pubblica utilità.
Art. 11.  Pubblicità.
Art. 12.  Sostegno all'innovazione tecnologica del sistema dell'informazione locale.
Art. 13.  Convenzioni con il sistema radiotelevisivo pubblico e privato.
Art. 14.  Formazione professionale.
Art. 15.  Norma finanziaria.


§ 5.4.14 - Legge Regionale 20 ottobre 1992, n. 39. [1]

Norme per l'attività di comunicazione della regione e per il sostegno del sistema dell'informazione operante in Emilia - Romagna.

(B.U. n. 113 del 23 ottobre 1992).

 

Art. 1.

     1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto, promuove la più ampia informazione sulla attività propria, e degli Enti ed Aziende da essa istituiti, per assicurare una effettiva partecipazione della comunità regionale alla formazione ed attuazione delle sue scelte programmatiche, legislative e amministrative, nonché per creare un più stretto rapporto informativo fra i cittadini e le istituzioni, sia attraverso attività dirette di comunicazione istituzionale e di pubblica utilità, sia attraverso interventi di promozione, di qualificazione e valorizzazione di iniziative di comunicazione stampata e radiotelevisiva regionali e locali.

     2. La Regione riconosce il valore sociale degli organi dell'informazione scritta e audiovisiva operanti in Emilia Romagna, favorendone la qualificazione e l'adeguamento alle esigenze della comunità regionale.

 

     Art. 2. Linee di indirizzo delle iniziative della Regione.

     1. La Giunta annualmente comunica al Consiglio regionale le linee di indirizzo relative alle iniziative di informazione, promozionali e pubblicitarie di pubblica utilità che intende assumere in attuazione della presente legge.

 

     Art. 3. Rapporti con gli organi di informazione.

     I. La Regione assicura la più ampia collaborazione agli organi di informazione e alle agenzie di stampa; persegue la più ampia diffusione, nella società regionale, delle notizie sulla propria attività; garantisce l'accesso ad atti e documenti, secondo quanto stabilito dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalla disciplina regionale che ne attua i principi.

     2. Ai medesimi principi si ispira l'attività di comunicazione degli Enti e delle Aziende istituiti dalla Regione; attività che si può svolgere in forma autonoma o in collaborazione con i Servizi regionali.

 

     Art. 4. Coordinamento delle iniziative di informazione.

     1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. I, la Giunta costituisce, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44, un gruppo di lavoro, presieduto dal Presidente della Giunta regionale.

     2. II Servizio "Stampa e Informazione", avvalendosi anche del contributo di altri Servizi, cura l'attività informativa di comunicazione istituzionale e di pubblica utilità, anche a carattere pubblicitario, della Giunta regionale.

     3. Sono fatte salve le specifiche competenze che le vigenti norme attribuiscono ad Enti o Aziende regionali.

 

     Art. 5. Dotazione tecnica.

     I. AI fine di consentire un flusso tempestivo e continuativo di informazioni la Regione si dota di adeguata strumentazione tecnica stabilendo rapporti anche convenzionati con agenzie di stampa.

     2. La Regione, in favore di organi di informazione locale che presentino esigenze di tempestività informativa, concorre alla dotazione di apparati tecnici di trasmissione e ricezione delle notizie diffuse dall'Amministrazione regionale.

     3. Per i fini indicati al comma 2, la Giunta regionale concede contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     4. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, garantendo il pluralismo dell'informazione. La relativa deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 6. Comunicazione diretta.

     1. La Regione, per realizzare le finalità di cui all'art. 1, attua interventi di comunicazione diretta, ispirati a criteri di trasparenza, economicità e pluralismo, con la pubblicazione di editoria periodica e monografica, la realizzazione di campagne multimediali e, comunque, attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione più adatti al tipo di utente e di messaggio.

 

     Art. 7. Editoria.

     1. L'attività editoriale della Regione, periodica o monografica, persegue queste finalità:

     a) pubblicare testi normativi, atti amministrativi, documenti di materiali comunque collegati all'attività della Regione e degli Enti ed Aziende da essa istituiti;

     b) promuovere l'approfondimento, il dibattito e il confronto delle idee sulle più importanti questioni istituzionali, politiche, economiche e sociali riguardanti l'Emilia - Romagna;

     c) fornire informazioni di servizio e mettere a disposizione dei cittadini il contenuto di studi, ricerche, raccolte di dati, elaborazioni compiute o commissionate dalla Regione.

     2. Per lo svolgimento di queste attività e con la finalità di una maggiore efficacia produttiva e distributiva, la Giunta può stipulare apposite convenzioni con aziende o società editoriali qualificate. Per le convenzioni che consistono in incarichi di prestazioni intellettuali, si applicano le norme di cui agli articoli 19 e seguenti della L.R. 12 dicembre 1985, n. 27, e successive modificazioni. Per le convenzioni nelle quali prevalga comunque l'aspetto della fornitura di beni o di servizi, si applicano le norme della legge regionale di contabilità.

 

     Art. 8. Vendita.

     1. Le pubblicazioni della Regione possono essere messe in vendita anche attraverso convenzioni con aziende specializzate che assicurino regolarità e continuità nella diffusione individuate con le procedure di cui al comma 2 dell'art. 7.

     2. Il Presidente della Giunta, con proprio decreto, determina il prezzo dei periodici e dei volumi posti in vendita.

     3. Nel caso in cui, ai sensi del comma 1, venga stipulata una convenzione, tale prezzo verrà invece definito all'interno della convenzione stessa.

 

     Art. 9. Spazi pubblicitari.

     1. Nelle pubblicazioni della Regione è ammessa la vendita di spazi pubblicitari anche attraverso convenzioni con agenzie specializzate individuate con le procedure di cui al comma 2 dell'art. 7.

     2. 11 Presidente della Giunta, con proprio decreto, determina il prezzo degli spazi posti in vendita.

     3. Nel caso in cui, ai sensi del comma 1, venga stipulata una convenzione tale prezzo verrà invece definito all'interno della convenzione stessa.

 

     Art. 10. Comunicazioni di pubblica utilità.

     1. E' considerata comunicazione di pubblica utilità qualsiasi atto di comunicazione istituzionale destinato a diffondere un messaggio di interesse pubblico e diretto all'esterno dell'Amministrazione, utilizzando le tecniche promozionali di informazione o comunque ogni azione afferente il campo della pubblicità.

     2. Le iniziative di comunicazione di pubblica utilità sono dirette:

     a) a far conoscere l'attività legislativa, amministrativa e di programmazione della Regione ed in particolare l'applicazione da parte della stessa delle leggi e degli altri atti di rilevanza sociale, dei programmi e dei piani di sviluppo, nonché delle direttive comunitarie e degli altri atti della CEE;

     b) a promuovere l'immagine dell'Emilia-Romagna;

     c) a migliorare la conoscenza dei servizi pubblici prestati in ambito regionale e delle modalità di accesso ai medesimi;

     d) a realizzare nell'ambito delle competenze regionali azioni di comunicazione sociale dirette alla crescita ci vile della società;

     e) ad educare alla difesa della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e dei beni pubblici.

     3. L'attività amministrativa, i servizi ed in generale le iniziative che sono effettuate dalle Province, dai Comuni e dagli Enti locali, in materie delegate dalla Regione, possono essere oggetto della comunicazione della Regione.

 

     Art. 11. Pubblicità.

     1. Nella attività di comunicazione avente carattere pubblicitario, fatto salvo quanto definito nell'art. 5, la Regione, tenendo conto del Codice di autodisciplina pubblicitaria, si attiene a particolari criteri di correttezza, con riguardo alla chiara identificazione dell'autore del messaggio, alla sensibilità degli utenti, al rispetto delle opinioni altrui.

     2. Per lo svolgimento di questa attività la Regione può avvalersi di strutture specializzate, osservando le procedure di cui al comma 2 dell'art. 7, attenendosi, nella scelta delle agenzie e dei mezzi, a meri criteri tecnico - professionali.

 

     Art. 12. Sostegno all'innovazione tecnologica del sistema dell'informazione locale.

     1. La Regione, al fine di promuovere il pluralismo del sistema informativo locale ed il suo adeguato sviluppo, sostiene le iniziative di qualificazione e di ammodernamento del settore, favorendo gli investimenti relativi alla qualità di ricerca radiotelevisiva, all'acquisizione e alla innovazione di strutture, impianti, attrezzature e mezzi di produzione per l'informazione locale, scritta, radiofonica e televisiva.

     2. La legge regionale concernente gli interventi per il sostegno dell'innovazione tecnologica delle imprese disciplina l'erogazione dei benefici per il sostegno delle iniziative indicate al comma 1.

 

     Art. 13. Convenzioni con il sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

     1. Il Presidente, previa deliberazione della Giunta regionale, stipula convenzioni con le sedi periferiche della concessionaria pubblica e i concessionari privati in ambito locale, ai - sensi dell'art. 7, comma 2, della Legge 6 agosto 1990, n. 223, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della L.R. 13 gennaio 1992, n. 2.

 

     Art. 14. Formazione professionale.

     1. La Regione, nell'ambito dei programmi di formazione professionale, promuove la realizzazione di appositi corsi per la formazione e l'aggiornamento degli operatori della comunicazione.

 

     Art. 15. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione generale al bilancio, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

 

 

 


[1] Abrogata dal'art. 13 della L.R. 23 giugno 2017, n. 11.