§ 5.4.6B - Legge Regionale 14 giugno 1996, n. 18.
Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 informazione e cultura
Data:14/06/1996
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Importo della tassa.
Art. 2.  Oggetto della tassa.
Art. 3.  Soggetti passivi.
Art. 4.  Versamento della tassa.
Art. 5.  Controllo sui versamenti.
Art. 6.  Delega alla riscossione.
Art. 7.  Devoluzione del gettito.
Art. 8.  Esoneri.
Art. 9.  Ripartizione del gettito.
Art. 10.  Comunicazioni.
Art. 11.  Norma finanziaria.
Art. 12.  Rinvio.
Art. 13.  Abrogazioni.
Art. 14.  Entrata in vigore.


§ 5.4.6B - Legge Regionale 14 giugno 1996, n. 18.

Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

(B.U. n. 68 del 18 giugno 1996).

 

Art. 1. Importo della tassa.

     1. A decorrere dall'anno accademico 1996/1997, l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita e disciplinata dai commi da 20 a 23 dell'art. 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, di seguito denominata "legge statale", è determinato in 98,13 Euro [1].

 

     Art. 2. Oggetto della tassa. [2]

     1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è dovuta alla Regione Emilia-Romagna per l'immatricolazione o l'iscrizione a ciascun anno accademico dei corsi di studio delle Università statali e legalmente riconosciute, degli Istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale e, a decorrere dall'anno accademico 2002/2003, per l'immatricolazione o l'iscrizione a ciascun anno accademico dei corsi di studio delle Accademie di Belle Arti, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati.

     2. Ai fini della presente legge, le università e gli istituti di cui al comma 1, sono denominati “Università”.

     3. I corsi di studio delle Università comprendono i corsi di diploma universitario, i corsi di laurea, i corsi delle scuole di specializzazione delle Università degli Studi, i corsi delle istituzioni di cui al comma 1 nonché i corsi attivati dalle Università a norma del D.M. 3 novembre 1999, n. 509.

 

     Art. 3. Soggetti passivi.

     1. La tassa è dovuta da tutti gli studenti che si immatricolano o si iscrivono ai corsi di studio delle Università, come definite ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge, aventi sede legale nella regione [3].

     2. Gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa alla Regione Emilia-Romagna una sola volta per ciascun anno accademico.

 

     Art. 4. Versamento della tassa.

     1. La tassa è versata alla Regione Emilia-Romagna dai soggetti obbligati su conto corrente postale [4].

     2. Ove sia stata attuata la delega alla riscossione ai sensi dell'art. 6, in deroga a quanto previsto dal comma 1, la tassa è versata dai soggetti obbligati all'Università secondo le modalità da questa stabilite.

     3. La tassa deve essere corrisposta in unica soluzione entro i termini di scadenza previsti per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio.

 

     Art. 5. Controllo sui versamenti.

     1. Le Università, ai sensi del comma 20 dell'art. 3 della legge statale, accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio previa verifica dell'avvenuto versamento della tassa regionale nella misura dovuta.

 

     Art. 6. Delega alla riscossione.

     1. Al fine di semplificare l'adempimento dell'obbligo tributario da parte dei soggetti obbligati, nonché di agevolare le Università nell'attività di verifica del versamento della tassa ai sensi dell'art. 5, la riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario può essere delegata alle Università.

     2. L'attivazione della delega di cui al comma 1 e le modalità di attuazione della delega stessa sono demandate ad apposita convenzione da stipularsi tra la Regione Emilia-Romagna e le singole Università.

     3. La convenzione di cui al comma 2 deve comunque prevedere:

     a) il trasferimento delle somme di cui al comma 4 entro il mese successivo a quello di riscossione;

     b) entità dell'eventuale rimborso delle spese per le funzioni delegate, in rapporto agli effettivi costi sostenuti ed al numero di riscossioni effettuate;

     c) i termini e le modalità per la comunicazione alla Regione dei dati relativi alle riscossioni effettuate.

     4. Ogni Università trasferisce le somme versate ai sensi del comma 2 dell'art. 4 all'ente, di seguito denominato "Ente", che, ai sensi della legislazione regionale, gestisce gli interventi per il diritto allo studio universitario.

 

     Art. 7. Devoluzione del gettito.

     1. Il gettito della tassa, ai sensi del comma 23 dell'art. 3 della legge statale, è interamente devoluto alla erogazione delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore di cui alla Legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni.

 

     Art. 8. Esoneri.

     1. Ai sensi del comma 22 dell'art. 3 della legge statale, sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti beneficiari delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore di cui alla Legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni, nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.

     2. Il Consiglio regionale determina la misura e le modalità dell'esonero dal pagamento della tassa regionale ad altre categorie di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.

     3. L’ente rimborsa d’ufficio la tassa regionale agli studenti esonerati ai sensi dei commi 1 e 2 [5].

 

     Art. 9. Ripartizione del gettito. [6]

     [1. Al fine di garantire il rispetto del principio di solidarietà tra le famiglie a reddito più elevato e quelle a reddito basso, la Regione, per ciascun anno accademico effettua la ripartizione del gettito della tassa tra gli Enti secondo le modalità di cui al presente articolo.

     2. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di diritto allo studio universitario, con propri provvedimenti, ripartisce tra gli Enti le somme derivanti dall'applicazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 10, con i seguenti criteri:

     a) le riscossioni conseguite presso la singola Università sono destinate alla erogazione delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore nonché agli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 8 da parte dell'Ente o degli Enti di riferimento dell'Università stessa;

     b) le eventuali somme residue, effettuata la ripartizione di cui alla lettera a), sono ripartite tra gli Enti le cui graduatorie per l'ottenimento delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore non siano ancora esaurite;

     c) le ulteriori somme eventualmente residuate, effettuate le operazioni di ripartizione di cui alle lettere a) e b), vengono mantenute nei bilanci degli Enti con vincolo di destinazione all'erogazione di borse di studio di competenza regionale e prestiti d'onore per l'anno accademico successivo; le predette somme rientrano comunque nel calcolo del riparto per gli anni accademici successivi.

     3. La ripartizione di cui alla lettera b) del comma 2 è effettuata in proporzione al numero di studenti che hanno conseguito l'iscrizione o l'immatricolazione nell'anno accademico precedente alle Università di riferimento e con il limite dell'esaurimento delle rispettive graduatorie e dell'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 8, comma 3.]

 

     Art. 10. Comunicazioni.

     1. Entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive l’ente comunica alla Regione:

     a) il numero degli idonei nelle graduatorie per l’assegnazione delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d’onore ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e successive modificazioni, e la spesa complessiva necessaria a darvi copertura;

     b) il numero degli esoneri concessi [7].

     2. Entro il termine di cui al comma 1, ove sia stata attivata la delega alla riscossione di cui all’art. 6, l’ente comunica inoltre alla Regione il numero di borse di studio di competenza regionale e di prestiti d’onore che, espletati gli adempimenti di cui al comma 3 dell’art. 8, possono essere assegnati sulla base delle somme trasferite dalle Università ai sensi del comma 4 dello stesso art. 6 [8].

     3. Entro il 30 novembre di ogni anno le Università comunicano alla Regione il numero degli studenti che hanno conseguito l'immatricolazione o l'iscrizione ai corsi di studio nell'anno accademico precedente.

     4. Ove sia stata attivata la delega di cui all'art. 6, le Università, oltre alle comunicazioni previste nella lettera c) del comma 3 di tale articolo, comunicano alla Regione, entro il 30 dicembre di ogni anno, i dati relativi alle riscossioni effettuate nell'esercizio finanziario di riferimento.

     5. [Non si fa luogo alla ripartizione prevista dall'art. 9 per l'erogazione delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore, nei confronti dell'Ente che non abbia effettuato le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 entro i termini ivi previsti] [9].

     6. [Ove l'Università non abbia effettuato nei termini le comunicazioni previste nei commi 3 e 4 e nella lettera c) del comma 3 dell'art. 6, non si fa luogo alla ripartizione di cui all'art. 9 per l'erogazione delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore nei confronti dell'Ente o degli Enti di riferimento] [10].

     7. [Nei casi di cui ai commi 5 e 6 le somme eventualmente riscosse a titolo di tassa regionale debbono essere versate, al netto delle somme necessarie all'espletamento degli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 8, nell'apposito conto corrente di cui al comma 1 dell'art. 4 per essere comunque destinate all'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore] [11].

 

     Art. 11. Norma finanziaria.

     1. Per l'attuazione della presente legge sono istituiti, nel bilancio regionale, un apposito capitolo nella parte entrata ed un apposito capitolo nella parte spesa.

     2. Agli oneri eventualmente derivanti dall'attivazione della delega di cui all'art. 6 si fa fronte mediante i fondi stanziati annualmente al capitolo corrispondente al Capitolo 05700 "Oneri per l'accertamento e la riscossione delle entrate. Spese obbligatorie" della parte spesa del Bilancio regionale 1996, che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 12. Rinvio.

     1. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge statale nonché, in quanto compatibili, quelle vigenti in materia di tasse sulle concessioni regionali.

 

     Art. 13. Abrogazioni.

     1. Il comma 2 dell'art. 35 della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46, modificata dalla L.R. 3 dicembre 1990, n. 51, è abrogato.

     2. Il secondo periodo del comma 5 dell'art. 35 della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46, modificata dalla L.R. 3 dicembre 1990, n. 51, è abrogato.

 

     Art. 14. Entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 4 della L.R. 3 aprile 2002, n. 6.

[3] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 3 aprile 2002, n. 6.

[4] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 3 aprile 2002, n. 6.

[5] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.R. 27 luglio 2007, n. 15.

[6] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 27 luglio 2007, n. 15.

[7] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.R. 27 luglio 2007, n. 15.

[8] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.R. 27 luglio 2007, n. 15.

[9] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 27 luglio 2007, n. 15.

[10] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 27 luglio 2007, n. 15.

[11] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 27 luglio 2007, n. 15.