§ 5.4.2 - Legge Regionale 31 gennaio 1977, n. 7.
Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e politico dell'antifascismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 informazione e cultura
Data:31/01/1977
Numero:7


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 


§ 5.4.2 - Legge Regionale 31 gennaio 1977, n. 7. [1]

Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e politico dell'antifascismo.

(B.U. n. 18 dell'1 febbraio 1977).

 

Art. 1.

     La Regione, al fine di promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e politico dell'antifascismo e della Resistenza che riconosce come valori fondamentali dell'ordinamento costituzionale dello Stato e della Regione, stanzia annualmente in bilancio la somma di 25.822,84 Euro [2].

 

     Art. 2.

     Gli Enti e Associazioni che per le loro riconosciute finalità statutarie hanno diritto ai contributi previsti dalla presente legge sono:

     1) la Deputazione Emilia-Romagna per la Storia della Resistenza e della guerra di Liberazione;

     2) gli Istituti storici provinciali della Resistenza formalmente costituiti e operanti in Emilia-Romagna;

     3) la Fondazione «Cervi»;

     4) le Associazioni o Federazioni Partigiane con struttura nazionale, che siano riconosciute Enti morali;

     5) centri di studio e di ricerca che perseguono fini analoghi a quelli previsti dalla presente legge;

     6) il Comitato per le onoranze ai Caduti del Comune di Marzabotto - medaglia d'oro al valore militare.

 

     Art. 3.

     Per assicurare un regolare sviluppo dell'attività scientifico- culturale della Deputazione Emilia-Romagna per la Storia della Resistenza e della guerra di Liberazione, la Giunta regionale assegna a tale Ente annualmente, con atto deliberativo, un contributo finanziario di 5.164,57 Euro [3].

 

     Art. 4.

     La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare Bilancio e Affari generali, delibera altresì la misura dei contributi da corrispondere annualmente agli altri Enti e Associazioni di cui all'articolo 2, in relazione alle attività istituzionali e a quelle di ricerca e di studio che essi svolgono.

 

     Art. 5.

     Gli Enti e associazioni di cui all'articolo 2 trasmettono alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta sui programmi di attività.

     Qualora, in base ai programmi presentati dai singoli Enti, emergano esigenze immediate di finanziamento, potranno essere corrisposti, con atto deliberativo della Giunta regionale, acconti non superiori a 1.032,91 Euro [4].

 

     Art. 6.

     Per l'anno 1977 il contributo sarà erogato in unica soluzione, sulla base dell'attività svolta da ciascun Ente nel corso dell'anno.

 

     Art. 7.

     Al finanziamento dell'onere previsto dall'art. 1 della presente legge, per l'esercizio finanziario 1977, la Regione provvede mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione del 1977, dotato di uno stanziamento di L. 50.000.000, ed il prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 75100 del bilancio per l'esercizio stesso.

 

     Art. 8.

     Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 3 marzo 2016, n. 3.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.