§ 5.3.5 - Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 26.
Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica
Data:08/08/2001
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Principi e finalità.
Art. 2.  Oggetto.
Art. 3.  Tipologia degli interventi.
Art. 4.  Borse di studio.
Art. 5.  Interventi per l'integrazione dei soggetti in situazione di handicap.
Art. 6.  Destinatari degli interventi.
Art. 7.  Funzioni della Regione.
Art. 8.  Funzioni degli Enti locali.
Art. 9.  Conferenza regionale per il diritto allo studio.
Art. 10.  Norme finanziarie.
Art. 11.  Abrogazioni.
Art. 12.  Norme transitorie.


§ 5.3.5 - Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 26.

Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10.

(B.U. n. 112 del 9 agosto 2001).

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Principi e finalità.

     1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge disciplina, in raccordo con le norme della Legge 10 marzo 2000, n. 62, gli interventi per il diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita.

     2. La presente legge si ispira alla finalità di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo.

     3. La Regione e gli Enti locali, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e ferme restando le funzioni amministrative attribuite ai Comuni dall'art. 42 del D.P.R. 616/77, promuovono interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto.

     4. La Regione e gli Enti locali pongono a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva competenza in materia di diritto allo studio il principio della partecipazione delle istituzioni scolastiche, statali, paritarie e degli Enti locali, degli enti di formazione professionale, dell'associazionismo e delle parti sociali.

 

     Art. 2. Oggetto.

     1. Sono oggetto specifico della presente legge le azioni che favoriscono:

     a) la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo studio in favore degli alunni delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione, come definito dall'art. 1 della Legge 10 marzo 2000, n. 62 e fatta salva l'applicazione del comma 7 del medesimo articolo, e delle agenzie formative, nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogiche, didattiche e culturali, della libertà di insegnamento e della libertà di scelta educativa delle famiglie;

     b) la realizzazione di una offerta di servizi e di interventi differenziati, volta ad ampliare i livelli di partecipazione delle persone ai sistemi dell'istruzione e della formazione, anche in riferimento all'educazione degli adulti;

     c) il raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi, scolastici, formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi;

     d) il riequilibrio dell'offerta scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità, con particolare attenzione alle zone in cui l'ubicazione dei servizi comporti per gli utenti situazioni di particolare disagio;

     e) il sostegno al successo scolastico e formativo.

TITOLO II

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DESTINATARI

 

     Art. 3. Tipologia degli interventi.

     1. Gli interventi di cui alla presente legge a beneficio dei destinatari di cui agli articoli 5 e 6 sono:

     a) interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative:

     1) fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e delle superiori, ai sensi dell'art. 156, comma 1, del T.U. n. 297 del 16 aprile 1994, dell'art. 27 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dei relativi provvedimenti attuativi;

     2) servizi di mensa;

     3) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;

     4) servizi residenziali;

     5) sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap;

     6) borse di studio;

     b) progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa.

     2. Gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, numeri 1, 2, 3, 4 e 5 sono a carico del Comune di residenza dell'alunno, salvo che intervengano accordi diversi fra i Comuni interessati.

     3. Gli utenti concorrono al costo dei servizi di cui al comma 1, lettera a), numeri 2, 3, 4 e 5 con contributi riferiti alle proprie condizioni economiche. I Comuni individuano le fasce di reddito a cui rapportare tali contributi.

     4. I progetti di cui alla lettera b) del comma 1 riguardano:

     a) facilitazioni per l'utilizzo a fini scolastici e formativi delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio, nonché fruizione di supporti didattici e strumentali per progetti di innovazione e sperimentazione in ambito didattico ed educativo, con particolare riferimento alle tecnologie multimediali;

     b) iniziative volte a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità tra i diversi gradi e ordini di scuole, nonché forme di collaborazione fra scuole e famiglie;

     c) interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali, compresi i relativi progetti di qualificazione e aggiornamento del personale, anche in riferimento al raccordo tra esse, i nidi di infanzia e servizi integrativi e la scuola dell'obbligo;

     d) azioni di prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica.

 

     Art. 4. Borse di studio.

     1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione per tutti gli alunni delle scuole del sistema nazionale di istruzione e per gli allievi dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente, la Regione interviene attraverso l'attribuzione di borse di studio agli allievi meritevoli e/o a rischio di abbandono del percorso formativo, in disagiate condizioni economiche e residenti sul territorio regionale.

     2. Ai sensi del comma 11 dell'art. 1 della Legge n. 62/2000, al fine di ridurre il rischio di abbandono scolastico, le borse di studio, nella misura massima stabilita dalla Giunta regionale e di pari importo, vengono attribuite in via prioritaria, indipendentemente dalla relativa documentazione di spesa, agli alunni appartenenti a famiglie la cui situazione economica annua, determinata secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, non sia superiore a 30 milioni di Lire netti (pari a 15.493,71 euro) per un nucleo familiare di tre componenti, aumentabili in relazione alla composizione del nucleo stesso.

     3. Per gli alunni appartenenti a famiglie la cui situazione economica annua sia compresa fra il limite stabilito al comma 2 e Lire 60 milioni netti (pari a 30.987,41 euro) per un nucleo familiare di tre componenti, aumentabili in relazione alla composizione del nucleo stesso, le borse di studio di pari importo, non superiore alla misura massima prevista al comma 2, sono erogate a sostegno delle spese per l'istruzione.

     4. La Giunta regionale con proprio atto individua i beneficiari, l'importo massimo erogabile, eventualmente differenziato per ordine e grado di scuola frequentata e per fasce di reddito, che possono essere specificate all'interno dei limiti di cui al comma 3.

     5. La Giunta regionale, a garanzia dell'uniformità di trattamento, stabilisce altresì le modalità attraverso le quali le Province, di intesa con i Comuni, provvedono all'assegnazione delle borse di studio, anche avvalendosi della collaborazione delle scuole.

 

     Art. 5. Interventi per l'integrazione dei soggetti in situazione di handicap.

     1. La Regione e gli Enti locali promuovono - nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformità alle Leggi 5 febbraio 1992, n. 104 e 8 novembre 2000, n. 328 e relativi provvedimenti attuativi - interventi diretti a garantire il diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione nel sistema scolastico e formativo di soggetti in situazione di handicap, nonché di ogni cittadino che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali rischi di incontrare ostacoli al proprio percorso educativo e formativo.

     2. Gli interventi vengono attivati nel quadro di accordi di programma, stipulati fra Enti locali, organi scolastici ed Aziende Unità sanitarie locali, finalizzati ad una programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività gestite sul territorio da enti pubblici e privati.

     3. Nell'ambito degli accordi di programma, in particolare:

     a) i Comuni provvedono - nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con l'Amministrazione scolastica e le Aziende Unità sanitarie locali - agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione;

     b) le Aziende Unità sanitarie locali provvedono alla certificazione, partecipano alla definizione del piano educativo individualizzato ed effettuano le verifiche necessarie al suo aggiornamento, assicurando altresì le attività di consulenza e di supporto richieste dal personale docente, educativo e socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione.

 

     Art. 6. Destinatari degli interventi.

     1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in favore:

     a) dei frequentanti le scuole del sistema nazionale di istruzione, compresi quelli delle scuole dell'infanzia;

     b) dei frequentanti i corsi per adulti, organizzati al fine del conseguimento di titoli di studio o di certificazione di competenze;

     c) dei frequentanti i corsi di formazione professionale, di base e superiore, organizzati da soggetti accreditati ai sensi della legislazione vigente.

TITOLO III

RUOLI E FUNZIONI DEGLI ENTI ISTITUZIONALI

E STRUMENTI PER LA CONCERTAZIONE SOCIALE

 

     Art. 7. Funzioni della Regione.

     1. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e sperimentazione nelle materie di cui alla presente legge. A tal fine, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, approva gli indirizzi triennali, determinando complessivamente le risorse regionali, che si sommano con quelle dello Stato e degli Enti locali, raccordandone le modalità di impiego, nonché l'eventuale modifica dei limiti di reddito di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4.

     2. Compete altresì alla Regione la realizzazione di interventi di rilevanza regionale, direttamente o mediante la concessione di contributi a favore degli Enti locali, i cui criteri sono stabiliti negli indirizzi di cui al comma 1.

     3. La Giunta regionale approva, in coerenza con gli indirizzi di cui al comma 1, il riparto dei fondi a favore delle Province per gli interventi di cui all'art. 3 e le relative modalità di attuazione, anche in relazione ad intese fra Regione, Enti locali e scuole.

     4. La Regione e gli Enti locali, ciascuno per il proprio ambito di competenza, attuano le azioni necessarie per assicurare il monitoraggio ed il controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

 

     Art. 8. Funzioni degli Enti locali.

     1. Gli Enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dall'art. 139 del decreto legislativo n. 112/98 nel quadro degli indirizzi triennali di cui al comma 1 dell'art. 7, nonché degli atti di indirizzo di cui al comma 3 dello stesso articolo.

     2. Le Province approvano il programma degli interventi, elaborato con il concorso dei Comuni e delle scuole del sistema nazionale di istruzione del territorio di competenza, contenente i progetti e gli interventi di cui alla presente legge e la relativa assegnazione di fondi, nel rispetto degli indirizzi triennali e delle direttive regionali.

     3. Le Province trasmettono alla Regione una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione.

 

     Art. 9. Conferenza regionale per il diritto allo studio.

     1. Al fine di elaborare proposte per gli interventi di cui alla presente legge e di valutarne l'attuazione, in applicazione del principio di partecipazione di cui all'art. 1, comma 4, è convocata annualmente la Conferenza regionale per il diritto allo studio.

     2. Al tale scopo, la Giunta attiva le competenti sedi di concertazione, con particolare riferimento alla Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili, alla Conferenza permanente per l'istruzione e la formazione ed alla Commissione regionale tripartita, coinvolgendo altresì gli enti di formazione professionale accreditati, le associazioni delle scuole e delle famiglie maggiormente rappresentative a livello regionale ed il Forum del Terzo settore.

TITOLO IV

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E ABROGAZIONI

 

     Art. 10. Norme finanziarie.

     1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

 

     Art. 11. Abrogazioni.

     1. E' abrogata la L.R. 25 maggio 1999, n. 10 "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema formativo integrato".

     2. Sono abrogate inoltre le norme incompatibili con la presente legge.

 

 

     Art. 12. Norme transitorie.

     1. I procedimenti di programmazione e di assegnazione dei benefici in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione degli indirizzi triennali di cui all'articolo 7, comma 1, sono conclusi secondo le procedure delle norme regionali abrogate dall'articolo 11.