§ 5.2.31 - Legge Regionale 1 giugno 1992, n. 27.
Criteri e procedure per la depubblicizzazione ed il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:01/06/1992
Numero:27

§ 5.2.31 - Legge Regionale 1 giugno 1992, n. 27.

Criteri e procedure per la depubblicizzazione ed il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche regionali ed infraregionali di assistenza e beneficenza.

(B.U. n. 68 del 3 giugno 1992).

 

(Legge abrogata dall’art. 64 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2).