§ 5.2.16 - Legge Regionale 8 aprile 1980 n. 25.
Prime norme di attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in materia di assistenza sociale.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:08/04/1980
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Obiettivi.
Art. 2.  Interventi.
Art. 3.  Funzioni già svolte dalle II.PP.AA.BB. ed Enti nazionali soppressi.
Art. 4.  Ambiti territoriali.
Art. 5.  Primi provvedimenti di liquidazione delle II.PP.AA.BB.
Art. 6.  Organi liquidatori.
Art. 7.  Adempimento degli organi liquidatori.
Art. 8.  Attribuzione del patrimonio delle Istituzioni soppresse.
Art. 9.  Attribuzione del personale.
Art. 10.  Estinzione delle II.PP.AA.BB.
Art. 11.  Subdelega ai Comuni di funzioni regionali concernenti le persone giuridiche private.
Art. 12.  Delega ai Consorzi per i servizi sociali e sanitari delle funzioni regionali di vigilanza sugli Istituti pubblici e privati per l'assistenza agli adulti e anziani.
Art. 13.  Esercizio delle funzioni delegate e subdelegate.
Art. 14.  Revoca delle funzioni delegate e subdelegate.
Art. 15.  Attribuzioni patrimoniali.
Art. 16.  Attribuzione del personale.
Art. 17.  Fondo regionale.
Art. 18.  Variazione di bilancio.
Art. 19.  Modalità di controllo sulle II.PP.AA.BB.
Art. 20.  Gestione sociale dei servizi.


§ 5.2.16 - Legge Regionale 8 aprile 1980 n. 25.

Prime norme di attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in materia di assistenza sociale.

(B.U. n. 53 dell'11-4-1980).

 

Titolo I

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE

AI COMUNI AI SENSI DELL'ART. 25 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, n. 616

 

Art. 1. Obiettivi. [1]

 

     Art. 2. Interventi. [2]

 

     Art. 3. Funzioni già svolte dalle II.PP.AA.BB. ed Enti nazionali soppressi. [3]

 

     Art. 4. Ambiti territoriali. [4]

 

Titolo II

PRIME NORME PER LA LIQUIDAZIONE E PER IL TRASFERIMENTO DEI BENI E DEL

PERSONALE DELLE II.PP.AA.BB. AVENTI SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE

 

     Art. 5. Primi provvedimenti di liquidazione delle II.PP.AA.BB.

     Nella prima attuazione dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono soppresse e poste in liquidazione le II.PP.AA.BB. con sede legale nella Regione

     - che siano state concentrate o amministrate dai disciolti Enti comunali di assistenza

     - che abbiano la maggioranza dei componenti del Consiglio d'Amministrazione di nomina dei Comuni, delle Province, della Regione o di altri Enti pubblici salvo quelle il cui Presidente sia, per disposizione statutaria, un'autorità religiosa o un suo rappresentante

     - che non esercitano attività previste dallo statuto o altre attività assistenziali.

     Non rientrano nelle disposizioni di cui al comma precedente le II.PP.AA.BB. che svolgono prevalentemente attività di istruzione, compresa quella pre-scolare, e quelle che gestiscono seminari e case di riposo per religiosi.

     Sono altresì soppresse e poste in liquidazione le II.PP.AA.BB., la cui attività consiste nella gestione di convitti, istituti di ricovero, orfanotrofi, anche se all'interno si svolgono attività scolastiche, e le II.PP.AA.BB. che svolgono attività di istruzione professionale. Anche in questi casi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al primo comma.

     La Giunta regionale, sentito il Comune dove ha sede legale l'istituzione, su conforme parere della Commissione consiliare competente, individua le II.PP.AA.BB. di cui al 1° e 3° comma entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 6. Organi liquidatori.

     I Consigli d'amministrazione delle II.PP.AA.BB. costituiti in Commissioni di liquidazione continuano ad esercitare le loro funzioni, anche se scaduti, unicamente per le attività di liquidazione. A tal fine essi provvedono esclusivamente:

     1) agli adempimenti di cui al successivo art. 7;

     2) alla chiusura della contabilità al giorno precedente il trasferimento e alla redazione del relativo rendiconto;

     3) ad assicurare la continuità dei servizi e la gestione economica e patrimoniale.

     Nel caso di impossibilità di funzionamento per qualsiasi motivo degli organi di amministrazione, il Comune nomina un Commissario con i compiti di cui al precedente comma.

 

     Art. 7. Adempimento degli organi liquidatori.

     La Commissione di liquidazione o i Commissari delle II.PP.AA.BB. effettuano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del provvedimento di cui all'art. 5, l'inventario dei beni e compilano l'elenco del personale alle dipendenze di ciascuna Istituzione. Tali operazioni sono compiute con la presenza di un rappresentante del Comune.

     Trascorso il termine di cui al precedente comma senza che vi sia adempiuto, il Comune vi provvede mediante proprio Commissario.

 

     Art. 8. Attribuzione del patrimonio delle Istituzioni soppresse.

     I beni immobili che siano strutture già direttamente utilizzate per l'erogazione dei servizi ed i beni mobili, compresi il numerario ed il titolo di credito, sono assegnati di norma in proprietà ai Comuni dove le Istituzioni medesime hanno la sede legale.

     Nel caso in cui le strutture destinate ai servizi di assistenza sociale siano ubicate in uno o più Comuni diversi da quello in cui l'Ente ha sede legale, sentiti gli Enti locali interessati, si provvede all'assegnazione in proprietà di detti beni ai medesimi.

     Tutti gli altri beni immobili, dovunque situati, sono assegnati in proprietà a singoli Comuni compresi nell'ambito della Provincia dove è la sede legale dell'Istituzione soppressa. Tale assegnazione, previa consultazione degli Enti locali interessati, avviene sulla base di un programma stabilito dalla Giunta regionale e volto a realizzare un riequilibrio territoriale delle risorse.

     Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito ai Comuni ai sensi della presente legge conserva la destinazione a servizi di assistenza sociale, anche in caso di trasformazione patrimoniale, ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 9. Attribuzione del personale.

     Il personale in servizio presso le II.PP.AA.BB. alla data del 31 dicembre 1978, di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o con rapporto allo stesso assimilabile per continuità, orario di servizio, natura della prestazione, è assegnato ai Comuni ai quali sono stati attribuiti i beni destinati all'erogazione dei servizi allo svolgimento delle funzioni, a norma del precedente art. 8.

     Con le stesse modalità, i Comuni subentrano nei rapporti di lavoro aventi natura diversa da quella indicata al primo comma.

     Sulla base di successiva legge regionale i Comuni provvedono all'inquadramento del personale - di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - già ad essi assegnato, tenuto conto della posizione giuridica ed economica dallo stesso acquisita alla data dell'assegnazione medesima.

     Fino all'inserimento nei ruoli comunali, al personale trasferito continuano ad applicarsi le norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico vigenti presso l'Ente di provenienza.

     Dalla data dell'assegnazione ai Comuni tale personale sarà iscritto, ai fini del trattamento di quiescienza, previdenza e assistenza, alla C.P.D.E.L., e all'I.N.A.D.E.L.

 

     Art. 10. Estinzione delle II.PP.AA.BB.

     La Giunta regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente, a seguito delle operazioni compiute ai sensi degli articoli precedenti, provvede a dichiarare l'estinzione dell'Ente, e ad indicare a quali Comuni è trasferito il personale e sono attribuiti i beni.

     Il Presidente della Giunta regionale emette apposito decreto, per ciascuna I.P.A.B., recante la data da cui ha effetto l'estinzione ed entro la quale il legale rappresentante della stessa effettua le consegne amministrative ai Comuni interessati.

 

Titolo III [5]

DELEGA E SUBDELEGA AI COMUNI DI FUNZIONI REGIONALI RELATIVE ALLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE OPERANTI IN MATERIA SOCIO-ASSISTENZIALE

 

     Art. 11. Subdelega ai Comuni di funzioni regionali concernenti le persone giuridiche private.

 

     Art. 12. Delega ai Consorzi per i servizi sociali e sanitari delle funzioni regionali di vigilanza sugli Istituti pubblici e privati per l'assistenza agli adulti e anziani.

 

     Art. 13. Esercizio delle funzioni delegate e subdelegate.

 

     Art. 14. Revoca delle funzioni delegate e subdelegate.

 

Titolo IV

NORME PER L'ATTRIBUZIONE DEI BENI E

DEL PERSONALE DELLE II.PP.AA.BB.

INTERREGIONALI E DEGLI ENTI NAZIONALI
OPERANTI IN MATERIA SOCIO-ASSISTENZIALE

 

     Art. 15. Attribuzioni patrimoniali.

     I beni mobili ed immobili delle II.PP.AA.BB. interregionali e degli Enti nazionali operanti in materia socio-assistenziale, trasferiti alla Regione Emilia-Romagna ai sensi del primo comma dell'art. 117 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e attinenti a funzioni attribuite agli Enti locali sono assegnati in proprietà ai Comuni dove gli stessi beni sono ubicati, con provvedimento della Giunta regionale.

     Restano di proprietà della Regione Emilia-Romagna i beni mobili ed immobili degli Enti di cui al primo comma attinenti a funzioni di competenza regionale.

     Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito ai Comuni ai sensi della presente legge conserva la destinazione a servizi di assistenza sociale, anche in caso di trasformazione patrimoniale ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 16. Attribuzione del personale. [6]

 

     Art. 17. Fondo regionale. [7]

 

     Art. 18. Variazione di bilancio. [8]

 

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 19. Modalità di controllo sulle II.PP.AA.BB. [9]

 

     Art. 20. Gestione sociale dei servizi. [10]

 

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 64 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2.

[2] Articolo abrogato dall’art. 64 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2.

[3] Articolo abrogato dall’art. 64 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2.

[4] Articolo abrogato dall’art. 64 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2.

[5] Gli articoli di questo titolo sono stati abrogati dall'art. 47 della L.R. n. 2/1985 (§ 5.2.19).

[6] Articolo abrogato dall’art. 64 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2.

[7] Articolo abrogato dall’art. 64 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2.

[8] Articolo abrogato dall’art. 64 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2.

[9] L'art. 19 è stato modificato con l'art. 1 della L.R. n. 21/1982 (B.U. n. 54/1982) e successivamente abrogato dall'art. 47 della L.R. n. 2/1985 (§ 5.2.19).

[10] Articolo abrogato dall’art. 64 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2.