§ 5.1.94 – L.R. 3 marzo 2006, n. 2.
Modifiche all’articolo 10 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 29, in materia di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:03/03/2006
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29.
Art. 2.  Norme transitorie e di procedura.


§ 5.1.94 – L.R. 3 marzo 2006, n. 2.

Modifiche all’articolo 10 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 29, in materia di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

(B.U. 3 marzo 2006, n. 34).

 

     Art. 1. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29.

     1. L’articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

     «Art. 10. Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.

     1. Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (‘IRCCS’ o ‘Istituti’) aventi sede nel territorio regionale sono parte integrante del Ssr, nel cui ambito svolgono funzioni di alta qualificazione relativamente alle attività assistenziali, di ricerca e di formazione, partecipando altresì al sistema della ricerca nazionale ed internazionale.

     2. Sono organi degli IRCCS: il direttore generale, al quale spetta la responsabilità complessiva della gestione e della attuazione delle deliberazioni del Consiglio di indirizzo e verifica; il Consiglio di indirizzo e verifica, al quale spettano le funzioni di indirizzo e di controllo, con particolare riferimento alle scelte strategiche dell’ente ed alla gestione e valorizzazione del patrimonio, nonché alle funzioni ed alle attività di cui all’articolo 8, commi 4, 5 e 6 e all’articolo 9 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3); il Collegio sindacale, al quale spettano le funzioni di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile; il Collegio di direzione, al quale spettano le funzioni di cui all’articolo 3 commi 3 e 4 della presente legge; il direttore scientifico, cui compete la gestione delle attività di ricerca in coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all’articolo 12-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e con gli atti di programmazione regionale in materia.

     3. Gli Istituti svolgono la loro attività assistenziale e, per quanto di competenza, l’attività di ricerca nell’ambito degli indirizzi e della programmazione regionale. Agli Istituti si applicano, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, le disposizioni della presente legge. Le direttive regionali di cui all’articolo 3, comma 4, riconoscendo il ruolo peculiare degli Istituti, disciplinano in forma specifica per gli IRCCS le competenze degli organi, individuano le idonee forme di controllo ed assicurano che gli atti aziendali degli Istituti adottati dal direttore generale:

     a) disciplinino la organizzazione della ricerca;

     b) favoriscano il pieno inserimento dei medesimi nel sistema della ricerca nazionale ed internazionale e la funzionalizzazione della loro attività di ricerca e di formazione al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni e dei servizi di assistenza sanitaria.

     4. Al direttore generale, nominato dalla Regione secondo le modalità di cui all’articolo 5, comma 1, della presente legge, si applicano gli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, ai direttori amministrativo e sanitario si applicano gli articoli 3, comma 1-quinquies, e 3, commi 7 e 11, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche;

     al direttore scientifico, nominato dallo Stato sentita la Regione, spetta la responsabilità delle attività di ricerca degli Istituti.

     5. Il Consiglio di indirizzo e verifica è composto da cinque membri, dei quali tre nominati dalla Regione di cui uno con funzioni di presidente, uno dal Ministro della salute ed uno dalla competente Conferenza territoriale sociale e sanitaria. Limitatamente al Consiglio di indirizzo e verifica degli Istituti Ortopedici Rizzoli, sede ulteriore della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bologna per le attività di ricerca e di didattica connesse alla ortopedia, la Regione nomina uno dei tre componenti d’intesa con l’Università degli Studi di Bologna. I componenti del Consiglio di indirizzo e verifica devono essere scelti tra soggetti di provata competenza ed onorabilità e durano in carica cinque anni.

     6. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui tre nominati dalla Regione, uno dei quali con funzione di presidente, uno nominato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria ed uno dal Ministro della Salute.

     7. La Commissione di cui al comma 2 dell’articolo 15-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche è composta dal direttore scientifico, che la presiede, dal direttore sanitario e da un dirigente dei ruoli del personale del Servizio sanitario regionale, preposto a una struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, individuato dal Collegio di direzione.

     8. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, da altre leggi regionali e dall’atto aziendale di cui all’articolo 3 della presente legge, per quanto di competenza, all’organizzazione ed al funzionamento degli Istituti si applicano le disposizioni desumibili dai principi fondamentali contenuti nel decreto legislativo n. 288 del 2003, nonché le disposizioni statali e regionali in materia di Aziende sanitarie.

     9. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività di ricerca corrente e finalizzata degli Istituti con quelle degli analoghi Istituti aventi sede in altre regioni, la Regione promuove l’autocoordinamento fra le Regioni e la collaborazione con lo Stato.».

 

     Art. 2. Norme transitorie e di procedura.

     1. Ai fini della rapida attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, la Regione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, effettua le nomine e le designazioni di sua competenza e richiede ai soggetti ed agli enti titolari del potere di designazione di provvedere alla medesima. Qualora entro quarantacinque giorni dalla richiesta tali soggetti ed enti non abbiano provveduto, provvede direttamente la Regione.