§ 5.1.65 - L.R. 18 febbraio 2002, n. 2.
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Aziende USL in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:18/02/2002
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Conferimento di funzioni alle Aziende USL.
Art. 2.  Funzioni e compiti della Regione.
Art. 3.  Procedimento.
Art. 4.  Norme finanziarie.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 5.1.65 - L.R. 18 febbraio 2002, n. 2.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Aziende USL in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni, nonché di vaccinazioni antipoliomielitiche non obbligatorie, di cui all'art. 3 della Legge 14 ottobre 1999, n. 362.

(B.U. n. 29 del 19 febbraio 2002).

 

Art. 1. Conferimento di funzioni alle Aziende USL.

     1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono conferite alle Aziende USL le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per effetto di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria, di cui all'art. 3, comma 3, della L. 14 ottobre 1999, n. 362.

 

     Art. 2. Funzioni e compiti della Regione.

     1. Al fine di assicurare l'esercizio uniforme sul territorio regionale delle funzioni conferite alle Aziende USL ai sensi dell'art. 1, la Regione Emilia-Romagna svolge:

     a) funzioni di indirizzo e coordinamento, anche attraverso la predisposizione di apposita modulistica;

     b) espressione di pareri, qualora richiesti dalle Aziende USL, su questioni rilevanti nel procedimento di concessione degli indennizzi;

     c) compiti di controllo e di monitoraggio del rispetto dei tempi di attesa fissati da ogni Azienda USL.

     2. Nei casi di persistente ed accertata inattività nell'esercizio delle funzioni conferite all'Azienda USL, la Giunta regionale invita l'Azienda inadempiente a provvedere entro trenta giorni, decorsi i quali nomina un commissario per l'adozione degli atti, in via sostitutiva.

     3. In materia di ricorsi, resta fermo quanto previsto dall'art. 123, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

 

     Art. 3. Procedimento.

     1. Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 210 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni, le Aziende USL, con proprio atto, disciplinano le modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative loro conferite dalla presente legge, prevedendo un termine per la conclusione del procedimento, i casi e le modalità di sospensione, il responsabile del procedimento stesso.

     2. Il termine per la conclusione del procedimento non dovrà superare comunque centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, oltre a non più di trenta giorni per la fase di pagamento dell'indennizzo. Detto termine è da considerarsi sospeso dal momento in cui la pratica è inviata alla Commissione Medica Ospedaliera per il giudizio sanitario di cui all'art. 4 della L. n. 210 del 1992, fino alla data in cui l'Azienda USL riceve la comunicazione dell'esito di tale giudizio da parte della suddetta Commissione.

 

     Art. 4. Norme finanziarie.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte nell'ambito delle assegnazioni statali disposte in suo favore ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Le Aziende USL anticipano agli aventi diritto il pagamento degli indennizzi, compresi gli arretrati maturati e la rivalutazione degli stessi, e rendicontano periodicamente alla Regione gli importi erogati al fine di ottenere il trasferimento delle risorse finanziarie da parte della medesima [1].

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.


[1] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 29 luglio 2016, n. 13.