§ 5.1.16 - Legge Regionale 10 giugno 1977, n. 26. - Aumento del sussidio
giornaliero a favore degli hanseniani e delega delle relative funzioni ai Comuni.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:10/06/1977
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Integrazione del sussidio a carico della Regione. La Regione Emilia-Romagna concede un'integrazione di L. 2.500 giornaliere al sussidio a titolo di soccorso giornaliero corrisposto agli infermi [...]
Art. 2.  Deleghe. Le funzioni amministrative concernenti l'assistenza agli infermi hanseniani, trasferite alle Regioni a Statuto ordinario dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio [...]
Art. 3.  Disposizioni generali sulle deleghe. Nell'esercizio delle funzioni amministrative regionali gli enti delegati sono tenuti ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli articoli [...]
Art. 4.  Disposizioni finanziarie. Per l'erogazione dei sussidi giornalieri, a carico delle Regioni ed a carico dello Stato, la Regione determina all'inizio di ogni anno l'ammontare complessivo dei sussidi [...]
Art. 5.  (omissis)
Art. 6.  Variazioni di bilancio. (omissis)


§ 5.1.16 - Legge Regionale 10 giugno 1977, n. 26. - Aumento del sussidio

giornaliero a favore degli hanseniani e delega delle relative funzioni ai Comuni.

(B.U. n. 86 del 13-6-1977).

 

Art. 1. Integrazione del sussidio a carico della Regione. La Regione Emilia-Romagna concede un'integrazione di L. 2.500 giornaliere al sussidio a titolo di soccorso giornaliero corrisposto agli infermi hanseniani ai sensi delle leggi 6 luglio 1962, n. 921 e successive modificazioni e integrazioni, e 12 gennaio 1974, n. 4 [1].

     L'integrazione di cui al comma precedente è corrisposta agli infermi hanseniani residenti in un Comune dell'Emilia-Romagna, assistiti a domicilio o ricoverati, che hanno diritto all'erogazione del sussidio; è riassorbibile da eventuali futuri aumenti del sussidio integrativo a carico dello Stato e decorre dal 1° luglio 1976.

 

     Art. 2. Deleghe. Le funzioni amministrative concernenti l'assistenza agli infermi hanseniani, trasferite alle Regioni a Statuto ordinario dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1972, n. 4, e quelle previste dal precedente articolo sono delegate ai Comuni di residenza degli infermi.

     La delega decorre dal 1° luglio 1977.

 

     Art. 3. Disposizioni generali sulle deleghe. Nell'esercizio delle funzioni amministrative regionali gli enti delegati sono tenuti ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli articoli 59 e 60 dello Statuto regionale.

     Nel corso del rapporto di delega, il Consiglio e la Giunta regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni regionali delegate.

     Le direttive della Giunta possono contenere indicazioni vincolanti per i delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente Commissione consiliare e siano sentiti gli enti delegati.

     Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     In caso di inerzia dell'ente delegato la Giunta regionale può invitare il delegato a provvedere entro congruo termine, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta stessa.

     La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è ammessa per legge, di norma, nei confronti di tutti i soggetti delegati.

     La revoca nei confronti del singolo delegato è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.

     Gli enti delegati debbono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.

     Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.

     La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

 

     Art. 4. Disposizioni finanziarie. Per l'erogazione dei sussidi giornalieri, a carico delle Regioni ed a carico dello Stato, la Regione determina all'inizio di ogni anno l'ammontare complessivo dei sussidi dovuto ad ogni Comune sulla base del numero degli infermi residenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

     Tale somma è anticipata a ciascun Comune in due rate semestrali da pagarsi entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre di ogni anno.

     Entro il 31 gennaio di ogni anno, i Comuni presenteranno alla Regione il rendiconto dei sussidi pagati nell'anno precedente.

     Per l'anno 1977, l'ammontare complessivo dei sussidi, determinato ai sensi del primo comma, è ridotto della metà e la corrispondente somma sarà erogata entro il 30 settembre dell'anno stesso.

 

     Art. 5. (omissis) [Disposizione finanziaria]

 

     Art. 6. Variazioni di bilancio. (omissis)

 

 


[1] Con decorrenza 1° gennaio 1978 il sussidio è stato elevato a L. 4.500 con l'art. 1 della L.R. n. 5/1980 (B.U. n. 9/1980).