§ 4.6.4 - Legge Regionale 29 luglio 1983 n. 26.
Interventi per la promozione e l'impiego del volontariato nella protezione civile.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 calamità pubbliche
Data:29/07/1983
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge. La Regione Emilia-Romagna riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, [...]
Art. 2.  Definizione del volontariato di protezione civile. Si intende per volontariato, ai fini della presente legge, l'adesione libera e non retribuita delle persone all'opera di prevenzione e soccorso in [...]
Art. 3.  Piani di protezione civile e volontariato. La Regione e gli Enti locali assicurano il concorso del volontariato alla elaborazione e alla situazione degli strumenti di programmazione e operativi [...]
Art. 4.  Promozione e coordinamento. La Regione e gli Enti locali, ciascuno nell'ambito della propria competenza, coordinano la presenza e l'impiego del volontariato.
Art. 5.  Albo comunale del volontariato. Presso ogni Comune della regione è istituito l'albo del volontariato per la protezione civile al quale possono iscriversi, a domanda da indirizzare al Sindaco, [...]
Art. 6.  Elenco provinciale del volontariato. Sulla base degli albi comunali e della disponibilità dichiarata dagli interessati nella domanda presentata al Sindaco, la Provincia e il Circondario di Rimini [...]
Art. 7.  Mappa regionale del volontariato. Sulla base degli elenchi di cui al precedente art. 6 e della disponibilità dichiarata dagli interessati nella domanda presentata al Comune, la regione redige la [...]
Art. 8.  Associazioni di volontariato riconosciute da norme legislative. Le associazioni di volontariato di protezione civile riconosciute dalla legislazione vigente sono iscritte di diritto, secondo la loro [...]
Art. 9.  Doveri del volontariato. L'inclusione nell'elenco provinciale o circondariale del volontariato implica la piena disponibilità e idoneità ad intervenire nell'ambito del territorio regionale in [...]
Art. 10.  Competenze per l'impiego del volontariato. Per l'impiego del volontariato in relazione a calamità ed a catastrofi di particolare ampiezza e per le quali sia richiesto l'intervento regionale, il [...]
Art. 11.  Contributi alle associazioni del volontariato. Per favorire lo sviluppo del volontariato della protezione civile, stimolarne e garantirne l'efficiente partecipazione all'azione di prevenzione, [...]
Art. 12.  Convenzioni e accordi per interventi specialistici in caso di calamità. Per particolari campi di intervento in cui siano richieste competenze e prestazioni professionali o specialistiche, la Regione [...]
Art. 13.  Formazione-aggiornamento del volontariato. La Regione, in coerenza con i piani annuali di qualificazione e di aggiornamento professionale, può promuovere, programmare e finanziare appositi piani di [...]
Art. 14.  Coordinamento e organizzazione dei corsi. Alle Province e al Circondario di Rimini è attribuito, per quanto di competenza, il coordinamento oltre che la diretta organizzazione dei corsi di cui al [...]
Art. 15.  Copertura assicurativa dei volontari. I partecipanti ai corsi di formazione, addestramento ed aggiornamento di cui ai precedenti articoli dovranno essere assicurati contro i rischi di infortuni o di [...]
Art. 16.  Rimborsi ed equipaggiamenti. Ai volontari impegnati in attività di protezione civile non competono indennità o rimborsi, ad esclusione dei rimborsi per spese di trasporto, vitto e alloggio, sempre [...]
Art. 17.  Comitato regionale di coordinamento delle Associazioni di volontariato della Regione e degli Enti locali. E' istituito il Comitato regionale di coordinamento delle associazioni di volontariato della [...]
Art. 18.  Personale. Il personale necessario all'attuazione della presente legge è messo a disposizione dai Comuni, dalle Province, dal Circondario di Rimini e dalla Regione, secondo le rispettive competenze.


§ 4.6.4 - Legge Regionale 29 luglio 1983 n. 26. [1]

Interventi per la promozione e l'impiego del volontariato nella protezione civile.

(B.U. n. 83 dell'1-8-1983).

 

Art. 1. Finalità della legge. La Regione Emilia-Romagna riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, manifestazione di impegno civile e di pluralismo e strumento per il raggiungimento del pubblico interesse.

     All'interno dei servizi di protezione civile, previsti dalle vigenti leggi, la Regione Emilia-Romagna riconosce il volontariato, ne favorisce l'autonoma formazione, ne agevola l'impiego e lo sviluppo.

 

     Art. 2. Definizione del volontariato di protezione civile. Si intende per volontariato, ai fini della presente legge, l'adesione libera e non retribuita delle persone all'opera di prevenzione e soccorso in caso di pubbliche calamità.

     Il volontariato può essere:

     - temporaneo, quello espresso da soggetti singoli e associati che, nei modi ed alle condizioni previste dalla legge e dai programmi in caso di calamità e catastrofi, mettono temporaneamente a disposizione dei Comuni la propria attività volontaria;

     - organico, quello espresso da soggetti singoli e associati che concorrono sistematicamente e preventivamente al servizio di protezione civile mettendo a disposizione la propria attività volontaria, sulla base delle esperienze e competenze necessarie.

 

     Art. 3. Piani di protezione civile e volontariato. La Regione e gli Enti locali assicurano il concorso del volontariato alla elaborazione e alla situazione degli strumenti di programmazione e operativi della protezione civile.

     Gli albi comunali, gli elenchi provinciali e del Circondario di Rimini e la mappa regionale del volontariato per la protezione civile, istituiti e disciplinati nella presente legge, costituiscono parte integrante del piano operativo previsto dalla legge regionale in materia di protezione civile.

 

     Art. 4. Promozione e coordinamento. La Regione e gli Enti locali, ciascuno nell'ambito della propria competenza, coordinano la presenza e l'impiego del volontariato.

     In particolare:

     - agevolano l'attività del volontariato singolo e associato e ne promuovono il coordinamento;

     - favoriscono, ad integrazione di quelle esistenti, la formazione autonoma di altre forme di volontariato organico fino a coprire, nel rispetto delle compatibilità fissate dagli strumenti programmatori e operativi, le ipotizzabili necessità derivanti dagli scenari di rischio;

     - organizzano, in caso di calamità per la parte di loro competenza, le attività del volontariato organico nonché ogni altra prestazione volontaria di persone singole e associate, che si siano rese disponibili.

     Eventuali impegni del volontariato fuori del territorio regionale sono coordinati dalla Regione, d'intesa con gli organi dello Stato, delle Regioni interessate e secondo i programmi della protezione civile.

 

     Art. 5. Albo comunale del volontariato. Presso ogni Comune della regione è istituito l'albo del volontariato per la protezione civile al quale possono iscriversi, a domanda da indirizzare al Sindaco, singole persone, associazioni, gruppi organizzati ed enti, secondo le modalità fissate dal Consiglio regionale.

     L'albo, conservato presso la segreteria comunale, registra i soggetti singoli e associati che si dichiarano preventivamente disponibili a concorrere alle attività di protezione civile come indicato dall'art. 2 della presente legge.

     L'iscrizione all'albo o il suo diniego debbono essere comunicati dal Sindaco agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

     Il diniego di iscrizione o la cancellazione dall'albo sono ammissibili solo in caso di inidoneità, adeguatamente motivata, dei richiedenti e degli iscritti.

     Contro il diniego o la cancellazione è ammesso, nel termine di trenta giorni, ricorso al Presidente della Giunta regionale che decide, in via definitiva, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 17.

     Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni inviano alle rispettive Province ed al Circondario di Rimini copia dell'albo del volontariato. Con scadenza semestrale inviano i successivi aggiornamenti.

 

     Art. 6. Elenco provinciale del volontariato. Sulla base degli albi comunali e della disponibilità dichiarata dagli interessati nella domanda presentata al Sindaco, la Provincia e il Circondario di Rimini redigono l'elenco provinciale del volontariato, in conformità con i piani operativi o comunque con le prevedibili esigenze.

     Entro tre mesi dal ricevimento degli albi comunali, le Province e il Circondario di Rimini trasmettono copia dei rispettivi elenchi di volontariato alla Regione ed agli altri organi di protezione civile competenti per territorio previsti dalle vigenti leggi. Con scadenza semestrale inviano i successivi aggiornamenti.

 

     Art. 7. Mappa regionale del volontariato. Sulla base degli elenchi di cui al precedente art. 6 e della disponibilità dichiarata dagli interessati nella domanda presentata al Comune, la regione redige la mappa regionale del volontariato, in conformità con le esigenze del Piano regionale per la protezione civile.

     La mappa regionale del volontariato per la protezione civile ed i suoi aggiornamenti sono trasmessi al Comitato regionale per la protezione civile istituito a norma dell'art. 7 della legge 8 dicembre 1970 n. 996.

 

     Art. 8. Associazioni di volontariato riconosciute da norme legislative. Le associazioni di volontariato di protezione civile riconosciute dalla legislazione vigente sono iscritte di diritto, secondo la loro articolazione territoriale, negli albi comunali, negli elenchi provinciali e nella mappa regionale di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7.

 

     Art. 9. Doveri del volontariato. L'inclusione nell'elenco provinciale o circondariale del volontariato implica la piena disponibilità e idoneità ad intervenire nell'ambito del territorio regionale in relazione al carattere e dimensione dell'evento calamitoso.

     L'inclusione nella mappa regionale del volontariato comporta la piena disponibilità e idoneità ad intervenire nell'ambito del territorio regionale, in rapporto a specifiche qualificazioni e attitudini relative al carattere e dimensione dell'evento calamitoso.

     L'inclusione sia negli elenchi provinciali e circondariali che nella mappa regionale comporta:

     - la partecipazione ai corsi di preparazione, addestramento ed aggiornamento;

     - la conservazione e il mantenimento in efficienza del materiale e dell'equipaggiamento eventualmente ricevuto.

     Ulteriori adempimenti per la partecipazione agli interventi di soccorso anche in territorio extra regionale potranno essere previsti dal Consiglio regionale.

 

     Art. 10. Competenze per l'impiego del volontariato. Per l'impiego del volontariato in relazione a calamità ed a catastrofi di particolare ampiezza e per le quali sia richiesto l'intervento regionale, il Presidente della Regione, o l'Assessore delegato, si avvale della mappa regionale, degli elenchi provinciali e circondariali e degli albi comunali.

     In caso di calamità, i Sindaci, quali ufficiali di Governo e come responsabili della protezione civile per il territorio comunale, fanno riferimento all'elenco comunale del volontariato e, occorrendo, all'elenco provinciale e circondariale o alla mappa regionale.

 

     Art. 11. Contributi alle associazioni del volontariato. Per favorire lo sviluppo del volontariato della protezione civile, stimolarne e garantirne l'efficiente partecipazione all'azione di prevenzione, previsioni e soccorso, la Regione, con riferimento al Piano regionale di protezione civile, può erogare contributi per il finanziamento di corsi autogestiti, nonché fornire altre forme di supporto tecnico e organizzativo ad associazioni, enti od organizzazioni di volontariato, iscritti negli elenchi provinciali e circondariale o nella mappa regionale. In tal caso, l'erogazione è subordinata alla stipulazione di una apposita convenzione in cui, oltre ad ogni altra condizione che la Regione ritenga opportuno inserire, deve essere esplicitamente contemplata la buona manutenzione della attrezzatura, la sua immediata disponibilità quando se ne ravvisi la necessità, la rifusione dei danni da imputarsi a dolo o a colpa.

 

     Art. 12. Convenzioni e accordi per interventi specialistici in caso di calamità. Per particolari campi di intervento in cui siano richieste competenze e prestazioni professionali o specialistiche, la Regione promuove e favorisce, mediante appositi accordi e convenzioni, lo sviluppo di specifiche presenze, sempre a titolo di volontariato, nell'azione di protezione civile, sentite le organizzazioni sindacali, imprenditoriali, professionali e di categoria interessate, nonché le Università e le altre istituzioni scientifiche e di ricerca.

 

     Art. 13. Formazione-aggiornamento del volontariato. La Regione, in coerenza con i piani annuali di qualificazione e di aggiornamento professionale, può promuovere, programmare e finanziare appositi piani di formazione, addestramento ed aggiornamento rivolti a volontari della protezione civile o a personale adibito istituzionalmente alla prevenzione, al pronto intervento od al soccorso nella protezione civile.

     I piani sono articolati in appositi corsi, che possono essere attuati direttamente dalla Regione, attraverso le proprie strutture o gli enti ed istituti regionali, o da Enti locali e da altri enti pubblici o privati di interesse pubblico, oppure attraverso le associazioni del volontariato di cui all'art. 11.

     Al Presidente della Regione, o ad un suo delegato, sentito il Comitato regionale di coordinamento delle associazioni di volontariato e degli Enti locali, è affidato l'esame di congruenza tra i corsi di formazione, addestramento ed aggiornamento per i volontari ed il piano regionale per la protezione civile.

     Nell'organizzazione dei corsi la Regione si avvale del concorso degli organi ordinari di protezione civile, quali il Corpo dei Vigili del Fuoco, il Servizio sanitario, la Croce Rossa Italiana e il Corpo Forestale dello Stato, e può chiedere la collaborazione di organi statali.

 

     Art. 14. Coordinamento e organizzazione dei corsi. Alle Province e al Circondario di Rimini è attribuito, per quanto di competenza, il coordinamento oltre che la diretta organizzazione dei corsi di cui al precedente articolo.

 

     Art. 15. Copertura assicurativa dei volontari. I partecipanti ai corsi di formazione, addestramento ed aggiornamento di cui ai precedenti articoli dovranno essere assicurati contro i rischi di infortuni o di incidenti collegati allo svolgimento dei corsi. Eguale copertura assicurativa deve essere attuata per i volontari che partecipano a specifiche esercitazioni di protezione civile.

     I volontari impegnati in interventi di protezione civile devono essere assicurati con modalità tali da garantire ad essi prestazioni assicurative non inferiori a quelle previste per il personale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 7 della Legge 4 marzo 1982 n. 66. Gli oneri assicurativi sono a carico delle pubbliche amministrazioni che hanno disposto l'intervento dei volontari e possono essere anticipati dalla Regione con diritto di rivalsa.

 

     Art. 16. Rimborsi ed equipaggiamenti. Ai volontari impegnati in attività di protezione civile non competono indennità o rimborsi, ad esclusione dei rimborsi per spese di trasporto, vitto e alloggio, sempre che a tali necessità non sopperisca direttamente l'amministrazione che ha richiesto o che ha autorizzato l'intervento dei volontari.

     Le amministrazioni che richiedono e quelle che autorizzano l'intervento dei volontari provvedono, d'intesa fra di loro, a fornire l'adeguato equipaggiamento individuale e le attrezzature indispensabili per attuare gli interventi richiesti.

     La Giunta regionale delibera uno schema di convenzione per l'utilizzo di materiale o di mezzi di proprietà dei volontari o delle associazioni, organizzazioni od enti di volontariato.

 

     Art. 17. Comitato regionale di coordinamento delle Associazioni di volontariato della Regione e degli Enti locali. E' istituito il Comitato regionale di coordinamento delle associazioni di volontariato della protezione civile e degli Enti locali.

     Esso è strumento di partecipazione delle associazioni e degli enti alla formazione delle scelte regionali di promozione e sviluppo del volontariato nella protezione civile.

     Il Consiglio regionale detta le modalità per la composizione e per il primo funzionamento degli organi del Comitato.

     Il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente e la Giunta esecutiva.

     Entro sei mesi dalla costituzione, il Comitato adotta un regolamento interno per la composizione e il funzionamento dei propri organi e lo sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.

     Il Comitato regionale esprime un parere sui ricorsi per mancata accettazione o cancellazione dell'iscrizione negli albi comunali.

     Il Comitato designa due rappresentanti nel Comitato regionale per la protezione civile.

 

     Art. 18. Personale. Il personale necessario all'attuazione della presente legge è messo a disposizione dai Comuni, dalle Province, dal Circondario di Rimini e dalla Regione, secondo le rispettive competenze.

     Per i fini suddetti, gli Enti locali e la Regione possono impiegare obiettori di coscienza che prestano servizio civile alternativo ai sensi della Legge 15 dicembre 1972 n. 772.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 26 della L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.