§ 4.5.27 - L.R. 13 maggio 2003, n. 9.
Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:13/05/2003
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Funzioni provinciali.
Art. 3.  Commissioni provinciali per l'autotrasporto.
Art. 4.  Commissione regionale per l'autotrasporto.
Art. 5.  Controllo sull'osservanza delle tariffe a forcella.
Art. 6.  Esami per il conseguimento di idoneità professionali.
Art. 7.  Disposizioni sull'abilitazione a insegnante e istruttore di autoscuola.
Art. 8.  Corsi di formazione professionale.
Art. 9.  Scuole nautiche.
Art. 10.  Officine per la revisione auto.
Art. 11.  Sanzioni.
Art. 12.  Revisione degli allegati.
Art. 13.  Abrogazioni e disposizioni transitorie.


§ 4.5.27 - L.R. 13 maggio 2003, n. 9.

Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile.

(B.U. 15 maggio 2003, n. 71).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge detta una prima disciplina regionale per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di autotrasporto e di motorizzazione civile di cui all'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

     2. La presente legge persegue l'obiettivo della semplificazione dei procedimenti amministrativi e dell'uniformità nel trattamento degli utenti, nonché il miglioramento della qualificazione degli operatori nei settori dell'autotrasporto, della circolazione stradale e della nautica da diporto, al fine di incrementare le condizioni di sicurezza generale e di sostenibilità dello sviluppo economico e sociale.

     3. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge in merito all'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998, restano ferme le disposizioni statali in materia.

 

     Art. 2. Funzioni provinciali.

     1. Le Province esercitano le funzioni concernenti:

     a) l'iscrizione delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi negli albi provinciali di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada);

     b) la licenza per l'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto proprio, di cui all'articolo 32 della legge n. 298 del 1974;

     c) il controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nell'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui al titolo III della legge n. 298 del 1974;

     d) gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per la direzione di attività di autotrasporto di merci per conto di terzi e di persone, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali);

     e) gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale relativa all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto);

     f) gli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante e istruttore di autoscuola, di cui all'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

     g) l'autorizzazione e la vigilanza sull'attività delle autoscuole, ai sensi dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992;

     h) il riconoscimento e la vigilanza sui centri di istruzione automobilistica, costituiti dai consorzi di autoscuole di cui all'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992;

     i) l'autorizzazione e la vigilanza sull'attività delle scuole nautiche di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche);

     j) l'autorizzazione e la vigilanza amministrativa sull'attività di revisione dei veicoli esercitata dalle imprese di autoriparazione, ai sensi dell'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

     2. Le funzioni autorizzatorie e di vigilanza di cui al comma 1 comprendono le variazioni dei titoli autorizzatori, l'adozione dei provvedimenti di revoca, di sospensione, di cancellazione, previsti in relazione alla perdita di requisiti, e l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti all'accertamento di infrazioni.

     3. Le Province hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

     4. Le Province provvedono a trasmettere periodicamente alla Regione i dati e gli elementi conoscitivi relativi agli albi provinciali dell'autotrasporto per conto di terzi e alle licenze per l'autotrasporto in conto proprio, secondo quanto concordato con la direzione generale regionale competente in materia di trasporti.

 

TITOLO II

NORME SULL’AUTOTRASPORTO

 

     Art. 3. Commissioni provinciali per l'autotrasporto.

     1. Ciascuna Provincia istituisce una Commissione consultiva per l'autotrasporto composta da:

     a) il dirigente della Provincia, o un funzionario da lui delegato, competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto in conto proprio e per la tenuta dell'albo provinciale dell'autotrasporto per conto di terzi, con funzioni di presidente della Commissione;

     b) un rappresentante dell'ufficio periferico del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     c) un rappresentante della locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     d) da uno a quattro rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori, secondo il numero definito dalla Provincia con l'atto di istituzione della Commissione; i rappresentanti sono designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello locale, individuate dalla Camera di commercio e aderenti alle associazioni nazionali dell'autotrasporto;

     e) un rappresentante designato di concerto dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello locale, individuate dalla Camera di commercio e aderenti alle associazioni nazionali del movimento cooperativo nel settore dell'autotrasporto;

     f) da uno a quattro rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, secondo il numero definito dalla Provincia con l'atto di istituzione della Commissione; i rappresentanti sono designati dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello locale, individuate dalla Camera di commercio e aderenti alle associazioni nazionali dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, dell'artigianato e del movimento cooperativo.

     2. Per ciascun componente della Commissione, l'ente o l'organizzazione di appartenenza designa un rappresentante effettivo ed uno supplente.

     3. I componenti della Commissione, effettivi e supplenti, rimangono in carica tre anni dal provvedimento di nomina, adottato dalla Provincia secondo il proprio ordinamento.

     4. La Provincia nomina un segretario e il relativo supplente, e assicura quanto necessario per il funzionamento della Commissione.

     5. La Provincia può prevedere la corresponsione di gettoni di presenza ai componenti della Commissione ed al segretario. L'eventuale previsione dei gettoni di presenza deve essere conforme ai criteri definiti nell'allegato A, paragrafo 3, della presente legge.

     6. I componenti della Commissione che senza giustificato motivo non partecipino alle sedute per tre volte consecutive, decadono dalla carica e sono sostituiti, per la rimanente durata in carica della Commissione, mediante designazione e nomina di nuovi componenti.

     7. La Commissione si pronuncia, con parere non vincolante, nell'ambito dei seguenti procedimenti amministrativi:

     a) rilascio della licenza per l'autotrasporto di merci per conto proprio, per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3 mila chilogrammi;

     b) cancellazione dall'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, per accertata carenza di requisiti;

     c) radiazione o sospensione dall'albo di cui alla lettera b), a titolo di sanzione disciplinare.

     8. La Provincia può stabilire con regolamento che il parere di cui al comma 7, lettera a), non sia richiesto nei seguenti casi:

     a) istanza presentata da soggetto già titolare di licenza per il conto proprio;

     b) trasformazione di licenza provvisoria in licenza definitiva.

     9. Fino alla nomina della Commissione, la Provincia provvede all'espletamento dei procedimenti amministrativi di cui al comma 7 senza avvalersi del relativo parere.

 

     Art. 4. Commissione regionale per l'autotrasporto.

     1. E' istituita la Commissione regionale per l'autotrasporto, composta da:

     a) l'Assessore regionale ai trasporti, o suo delegato, con funzioni di presidente della Commissione;

     b) gli Assessori provinciali ai trasporti, o loro delegati;

     c) quattro rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, aderenti alle associazioni nazionali dell'autotrasporto;

     d) due rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, aderenti alle associazioni nazionali del movimento cooperativo, di cui uno del settore dell'autotrasporto;

     e) quattro rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale e aderenti, rispettivamente, alle associazioni nazionali dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato;

     f) un rappresentante del sistema camerale emiliano-romagnolo;

     g) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori o utenti maggiormente rappresentative a livello regionale.

     2. La Commissione regionale può motivatamente chiamare a partecipare alle proprie sedute un rappresentante del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante dell'Ufficio territoriale del Governo di Bologna e un rappresentante della sezione regionale dell'albo nazionale gestori rifiuti.

     3. I componenti della Commissione regionale sono nominati con determinazione del responsabile della Direzione generale della Giunta regionale competente in materia di trasporti, su designazione degli enti e delle organizzazioni indicate ai commi precedenti.

     4. La Commissione regionale provvede a:

     a) formulare indirizzi per assicurare l'omogeneità dell'azione delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 3;

     b) svolgere funzioni di concertazione e raccordo con il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui all'articolo 3 della legge n. 298 del 1974;

     c) formulare pareri sui programmi e sulle direttive elaborate dalla Regione in materia di autotrasporto;

     d) formulare proposte relative allo sviluppo delle attività di formazione, ricerca e studio nel settore dell'autotrasporto;

     e) formulare proposte relative alla predisposizione di protocolli di intesa e di forme di concertazione con le amministrazioni preposte a garantire la sicurezza della circolazione ed il rispetto delle normative di sicurezza sociale nel settore dell'autotrasporto;

     f) fornire pareri in ordine alle modifiche del contenuto dell'allegato B (esami per l'autotrasporto) della presente legge, che non costituiscano il recepimento di norme statali o dell'Unione europea;

     g) formulare proposte per la definizione dei criteri di autorizzazione degli enti di formazione che svolgono i corsi per la preparazione all'esame di idoneità professionale per la direzione di attività di autotrasporto, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a);

     h) svolgere audizioni ed altre forme di consultazione nei confronti delle associazioni dei lavoratori, degli utenti e dei consumatori, in riferimento agli interessi coinvolti nella definizione delle politiche per l'autotrasporto.

     5. La Commissione regionale è convocata dal suo presidente, anche su richiesta di una Commissione provinciale di cui all'articolo 3.

     6. La Regione assicura quanto necessario per il funzionamento della Commissione e per l'espletamento delle relative attività di segreteria.

 

     Art. 5. Controllo sull'osservanza delle tariffe a forcella.

     1. Al fine del controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nell'autotrasporto di merci per conto terzi, le imprese iscritte agli albi provinciali dell'autotrasporto sono tenute a conservare per due anni una copia delle lettere di vettura e una copia staccabile del giornale di bordo, di cui agli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56 (Norme di esecuzione relative al titolo III della l. 6 giugno 1974, n. 298, concernente istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, e successive modificazioni), esibendole o trasmettendole ad ogni richiesta della Provincia o dei relativi incaricati.

     2. L'obbligo di cui al comma 1 sostituisce l'obbligo di trasmissione dei documenti previsto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 56 del 1978.

     3. Le imprese che non ottemperano all'obbligo di conservazione dei documenti di cui al comma 1, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300. In caso di accertamento di più violazioni del medesimo obbligo si applica una sanzione massima pari a euro 900, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

     4. La prevenzione e l'accertamento degli illeciti di cui al titolo III della legge n. 298 del 1974 spettano agli addetti della Provincia incaricati del servizio di polizia stradale, alla Polizia municipale e agli altri agenti addetti ai servizi di polizia stradale, a norma dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

     5. In caso di inosservanza delle tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, la Provincia applica le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 21 della legge n. 298 del 1974.

 

TITOLO III

NORME SULLE IDONEITA’ PROFESSIONALI

 

     Art. 6. Esami per il conseguimento di idoneità professionali.

     1. La Provincia provvede alla gestione degli esami relativi:

     a) al conseguimento dell'idoneità professionale per la direzione di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e di persone, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 395 del 2000;

     b) al conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui all'articolo 5 della legge n. 264 del 1991;

     c) all'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante e istruttore di autoscuola, di cui all'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

     2. Per lo svolgimento degli esami la Provincia si avvale di commissioni composte da:

     a) un funzionario della Provincia, con funzioni di presidente;

     b) un membro esperto designato dalla Provincia;

     c) un membro esperto designato dall'ufficio periferico del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     3. Con proprio regolamento la Provincia può ampliare la composizione delle commissioni di esame.

     4. I componenti delle commissioni di esame rimangono in carica tre anni dal provvedimento di nomina, adottato dalla Provincia secondo il proprio ordinamento.

     5. La Provincia nomina un segretario e assicura quanto necessario per il funzionamento delle commissioni di esame, prevedendo in particolare la corresponsione di gettoni di presenza ai componenti della commissione ed al segretario, secondo i criteri definiti nell'allegato A, paragrafo 2, della presente legge.

     6. Per ogni componente delle commissioni di esame e per il segretario si provvede alla designazione e alla nomina di un supplente.

     7. Con proprio regolamento la Provincia determina le cadenze temporali per lo svolgimento degli esami.

     8. Le materie oggetto degli esami, le modalità di svolgimento e i requisiti di ammissione, sono definiti rispettivamente dagli allegati B, C e D della presente legge.

     9. La Provincia istituisce e riscuote appositi diritti di segreteria per la partecipazione agli esami, secondo i criteri definiti nell'allegato A, paragrafo 1, della presente legge.

     10. Le Province possono stipulare accordi tra di esse per organizzare e svolgere unitariamente gli esami, anche avvalendosi di un'unica commissione per più ambiti provinciali.

     11. Fino all'istituzione delle commissioni, l'espletamento degli esami è assicurato dalle commissioni esistenti.

     12. La Provincia provvede al rilascio degli attestati di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 264 del 1991.

 

     Art. 7. Disposizioni sull'abilitazione a insegnante e istruttore di autoscuola.

     1. L'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante e istruttore di autoscuola è automaticamente sospesa qualora il titolare subisca provvedimenti di sospensione della patente di guida, o qualora perda qualcuno dei requisiti di ammissione all'esame di abilitazione di cui all'allegato D, paragrafo 3, della presente legge.

     2. La sospensione dell'abilitazione opera fino alla cessazione delle cause determinanti, di cui al comma 1.

 

     Art. 8. Corsi di formazione professionale.

     1. La Giunta regionale definisce criteri e modalità ai quali gli enti di formazione devono attenersi nell'organizzazione e nello svolgimento dei seguenti corsi:

     a) corsi per la preparazione all'esame di idoneità professionale alla direzione di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e di persone, previsti dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 395 del 2000;

     b) corsi per la preparazione dei responsabili tecnici delle officine che svolgono attività di revisione dei veicoli, previsti all'articolo 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

     2. La Provincia sulla base dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 definisce il termine di attivazione dei corsi.

 

TITOLO IV

NORME SU SCUOLE NAUTICHE E
OFFICINE PER LA REVISIONE AUTO

 

     Art. 9. Scuole nautiche.

     1. Si definiscono “scuole nautiche” i centri per l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997.

     2. Ciascuna sede di scuola nautica è soggetta ad autorizzazione e vigilanza da parte della Provincia nel cui territorio è ubicata.

     3. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento della disponibilità e dell'idoneità dei locali, delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e mezzi nautici, del materiale didattico e dei requisiti soggettivi indicati nell'allegato E della presente legge, oltre alla verifica della disponibilità di personale idoneo alle funzioni di istruttore ed all'attività di insegnamento ai sensi degli articoli 27, comma 1, e 28, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997. L'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del parere del capo del Compartimento marittimo o del direttore dell'ufficio periferico del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall'articolo 28, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997, in ordine all'idoneità tecnica delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e mezzi nautici, del materiale didattico e dei titoli in possesso del personale docente.

     4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza tecnica sulle scuole nautiche, la Provincia può avvalersi degli organismi competenti al rilascio del parere di cui al comma 3, secondo quanto disposto dall'articolo 105, comma 6, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

     5. Le scuole nautiche curano la tenuta di un registro vidimato dalla Provincia contenente:

     a) data di iscrizione e generalità degli allievi;

     b) luogo, data e orari delle lezioni di teoria e delle esercitazioni pratiche, e relativa partecipazione degli allievi.

     6. I corsi per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti nautiche devono prevedere i minimi di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche indicati nell'allegato E della presente legge.

     7. I soggetti non autorizzati ai sensi del comma 2 non possono fregiarsi del titolo di “scuola nautica” e nella pubblicizzazione delle proprie attività non possono porre riferimenti al conseguimento delle patenti nautiche ed alla preparazione ai relativi esami.

     8. Le scuole nautiche, nella pubblicizzazione della loro attività, devono riportare gli estremi dell'autorizzazione conseguita ai sensi del comma 2.

     9. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 2500:

     a) chi esercita l'attività di scuola nautica in assenza di autorizzazione;

     b) chi viola i divieti di cui al comma 7.

     10. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 600 il titolare di scuola nautica il quale non rispetti quanto previsto dai commi 3, 5, 6 e 8.

     11. Nel caso di accertata perdita dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione, la Provincia intima al titolare la regolarizzazione entro congruo termine, comunque non superiore ai sessanta giorni, disponendo, nei casi più gravi, la sospensione dell'autorizzazione. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine, e negli eventuali ulteriori casi previsti dai regolamenti provinciali, si provvede alla revoca dell'autorizzazione.

 

     Art. 10. Officine per la revisione auto.

     1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni di veicoli di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, il titolare dell'impresa individuale, o il responsabile tecnico nei casi di cui all'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, deve aver superato il corso di formazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) della presente legge. Il requisito vale per le domande di autorizzazione presentate dopo il termine di attivazione dei corsi di formazione.

     2. I titolari o i responsabili tecnici di imprese autorizzate in data antecedente al termine di cui al comma 1, devono frequentare il corso di formazione superando la prova finale entro la seconda sessione dalla attivazione dei corsi. Il termine è prorogato alla quarta sessione dalla attivazione dei corsi, per i titolari o i responsabili tecnici di imprese autorizzate i quali abbiano già frequentato presso un ente di formazione un corso per l'esecuzione delle revisioni di veicoli. In caso di inosservanza di tali termini la Provincia provvede alla sospensione dell'autorizzazione all'impresa fino all'accertato superamento del corso di formazione da parte del titolare o del responsabile tecnico dell'impresa.

     3. Nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 8, comma 1, possono essere previsti contenuti e modalità di svolgimento dei corsi differenziati per i titolari o i responsabili tecnici i quali abbiano già frequentato presso un ente di formazione un corso per l'esecuzione delle revisioni di veicoli.

     4. Le funzioni di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate all'esecuzione delle revisioni attengono alla permanenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, alla regolare tenuta dei registri delle revisioni e alla corretta applicazione delle tariffe relative alle revisioni.

     5. La Provincia provvede in particolare a verificare, anche tramite periodica attività ispettiva:

     a) l'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) o nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato), per l'esercizio dell'attività di autoriparazione di cui all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione);

     b) l'esercizio effettivo di tutte le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 122 del 1992;

     c) il possesso di adeguata capacità finanziaria, secondo parametri prestabiliti;

     d) il possesso di idonei locali, attrezzature e strumentazioni, accertato dal competente ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     e) il possesso in capo al titolare dell'impresa o al responsabile tecnico dei requisiti personali e professionali di cui all'articolo 240, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992;

     f) la corretta tenuta dei registri, vidimati dalla Provincia, in cui sono annotate le istanze di revisione;

     g) la corretta applicazione delle tariffe relative alle revisioni fissate a norma dell'articolo 80, comma 12, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

     6. L'esercizio della vigilanza amministrativa è svolto dalla Provincia secondo la procedura di cui all'articolo 336 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. L'applicazione delle sanzioni previste può essere compiuta anche sulla base degli esiti delle verifiche effettuate dagli uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 11. Sanzioni.

     1. La Provincia ed i relativi incaricati provvedono all'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge secondo le norme di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

 

     Art. 12. Revisione degli allegati.

     1. La Giunta regionale provvede con propri atti alle modifiche del contenuto degli allegati alla presente legge. Le relative disposizioni entrano in vigore con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del nuovo testo coordinato degli allegati come modificati.

     2. Le modifiche del contenuto dell'allegato B, che non costituiscano il recepimento di norme statali o dell'Unione europea, sono compiute previo parere della Commissione regionale per l'autotrasporto, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera f).

 

     Art. 13. Abrogazioni e disposizioni transitorie.

     1. La legge regionale 10 maggio 1978, n. 14 (Subdelega alle Province dell'attività istruttoria relativa alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci) è abrogata.

     2. L'entrata in vigore della norma di cui all'articolo 6, comma 8, della presente legge, relativamente ai contenuti dell'allegato B (Esami per l'autotrasporto), è rinviata alla data dell'1 gennaio 2007. Fino a tale termine, le materie oggetto degli esami per l'autotrasporto, le modalità di svolgimento ed i requisiti di ammissione, rimangono regolati dalla normativa statale [1].

 

 

ALLEGATO A

DIRITTI DI SEGRETERIA E GETTONI DI PRESENZA

 

1 - Diritti di segreteria per la partecipazione agli esami

     La Provincia istituisce i diritti di segreteria di cui all'articolo 6, comma 9, determinandoli nella somma di euro 60 per ogni candidato.

 

2 - Gettoni di presenza per le commissioni d'esame

     La Provincia prevede i gettoni di presenza di cui all'articolo 6, comma 5, determinandoli in una somma compresa tra euro 300 ed euro 400 per ogni componente delle commissioni di esame, per il segretario ed i relativi supplenti, per ogni sessione di esame.

 

3 - Gettoni di presenza per la Commissione provinciale per l'autotrasporto

     I gettoni di presenza di cui all'articolo 3, comma 5, qualora previsti dalla Provincia, sono determinati nella somma di euro 50 per ogni componente della commissione provinciale, per il segretario ed i relativi supplenti, per ogni seduta di effettiva partecipazione.

 

 

ALLEGATO B

ESAMI PER L'AUTOTRASPORTO

 

(Materie, modalità di svolgimento e requisiti di ammissione agli esami per l'idoneità professionale alla direzione di attività di autotrasporto di merci e di viaggiatori)

 

1 - Materie di esame per l'autotrasporto di merci

     L'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale per la direzione dell'attività di autotrasporto di merci verte sulle materie che seguono:

 

1.A) - ELEMENTI DI DIRITTO CIVILE

     Il candidato deve in particolare:

     1) conoscere i contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano;

     2) essere in grado di predisporre un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per quanto riguarda le condizioni di trasporto;

     3) essere in grado di valutare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni derivanti da perdite o avarie delle merci durante il trasporto o da ritardo nella consegna, nonché gli effetti del reclamo sulla responsabilità contrattuale;

     4) conoscere le disposizioni della convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e gli obblighi da essa derivanti.

 

1.B) - ELEMENTI DI DIRITTO COMMERCIALE

     Il candidato deve in particolare:

     1) conoscere le condizioni e le formalità previste per l'esercizio di un'attività commerciale e gli obblighi generali dei commercianti (registrazioni, libri contabili, etc.), nonché le conseguenze del fallimento;

     2) possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società commerciale e delle norme che ne disciplinano la costituzione e il funzionamento.

 

1.C) - ELEMENTI DI DIRITTO SOCIALE

     Il candidato deve in particolare:

     1) conoscere il ruolo e il funzionamento dei vari soggetti ed organismi che operano nel settore dei trasporti su strada (sindacati, consigli di impresa, rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, etc.);

     2) conoscere gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale;

     3) conoscere le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato delle diverse categorie di dipendenti delle imprese di trasporto su strada (forme dei contratti, obblighi delle parti, condizioni e durata del lavoro, ferie pagate, retribuzione, risoluzione del contratto, etc.);

     4) conoscere le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, e n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e le misure pratiche per l'attuazione di tali regolamenti.

 

1.D) - ELEMENTI DI DIRITTO TRIBUTARIO

     Il candidato deve conoscere in particolare le norme relative:

     1) all'IVA per il servizio di trasporto;

     2) alla tassa di circolazione degli autoveicoli;

     3) alle imposte sugli autoveicoli utilizzati per il trasporto su strada di merci, nonché ai pedaggi ed ai diritti di utenza, riscossi per l'uso di alcune infrastrutture;

     4) ai profili essenziali delle imposte sui redditi.

 

1.E) - GESTIONE COMMERCIALE E FINANZIARIA DELL'IMPRESA

     Il candidato deve in particolare:

     1) conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all'uso degli assegni cambiari, delle carte di credito e degli altri strumenti e mezzi di pagamento;

     2) conoscere le diverse forme di crediti (bancari, documentari, fideiussioni, ipoteche, leasing, factoring, etc.), nonché gli oneri e le obbligazioni che ne derivano;

     3) sapere che cos'è un bilancio, come si presenta ed essere in grado di interpretarlo;

     4) essere in grado di leggere ed interpretare un conto dei ricavi;

     5) essere in grado di effettuare un'analisi della situazione finanziaria e della redditività dell'impresa, in particolare in base ai rapporti finanziari;

     6) essere in grado di redigere un bilancio;

     7) conoscere i vari elementi che compongono il prezzo di costo (costi fissi, costi variabili, fondi di esercizio, ammortamenti, etc.) ed essere in grado di effettuare calcoli per autoveicolo, per chilometro, per viaggio o per tonnellata;

     8) essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il personale dell'impresa, e organizzare programmi di lavoro;

     9) conoscere i principi degli studi di mercato (marketing), della promozione della vendita di servizi di trasporto, dell'elaborazione di schede clienti, della pubblicità, delle pubbliche relazioni;

     10) conoscere i vari tipi di assicurazione che si applicano ai trasporti stradali (assicurazioni di responsabilità sulle cose trasportate) nonché le garanzie e gli obblighi che ne derivano;

     11) conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada;

     12) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporto su strada di merci e conoscere il contenuto e gli effetti degli usi internazionali sui termini di consegna delle merci (Incoterms);

     13) conoscere le varie categorie dei soggetti ausiliari dei trasporti, il loro ruolo, le loro funzioni e il loro eventuale statuto.

 

1.F) - ACCESSO AL MERCATO

     Il candidato deve in particolare:

     1) conoscere la normativa per le categorie dei trasporti su strada per conto di terzi, per la locazione di autoveicoli industriali e per il subappalto, in particolare le norme relative all'organizzazione ufficiale della professione, all'accesso alla professione, all'autorizzazione per i trasporti su strada intracomunitari ed extracomunitari, ai controlli e alle sanzioni;

     2) conoscere la normativa relativa alla costituzione di un'impresa di trasporti su strada;

     3) conoscere i vari documenti necessari per l'effettuazione dei servizi di trasporto su strada ed essere in grado di procedere alle verifiche della presenza, sia all'interno dell'impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi, relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l'autoveicolo, il conducente, la merce o i bagagli;

     4) conoscere le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di merci, agli uffici noli e alla logistica;

     5) conoscere le formalità da effettuarsi in occasione del valico delle frontiere, la funzione dei documenti T e dei carnet TIR, nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dalla loro utilizzazione.

 

1.G) - NORME TECNICHE E GESTIONE TECNICA

     Il candidato deve in particolare:

     1) conoscere le norme relative ai pesi e alle dimensioni degli autoveicoli negli Stati dell'Unione europea, nonché le procedure relative ai trasporti eccezionali che derogano a tali norme;

     2) essere in grado di scegliere in funzione delle esigenze dell'impresa, gli autoveicoli e i loro elementi (telaio, motore, organi di trasmissione, sistema di frenatura, etc.);

     3) conoscere le formalità relative all'omologazione, all'immatricolazione e al controllo tecnico degli autoveicoli;

     4) essere in grado di tenere conto delle misure adottate per la lotta contro l'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore, e l'inquinamento acustico;

     5) essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica degli autoveicoli e delle apparecchiature;

     6) conoscere i diversi tipi di congegni di movimentazione delle merci a carico (sponde, container, palette, etc.) ed essere in grado di stabilire procedure e istruzioni relative alle operazioni di carico e scarico, delle merci (ripartizioni del carico, accatastamento, stivaggio, bloccaggio, etc.);

     7) conoscere le varie tecniche di trasporto combinato rotaia-strada o con navi traghetto a caricamento orizzontale;

     8) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di merci pericolose e di rifiuti, e in particolare quelle derivanti dalle direttive 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, e 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose, e dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio;

     9) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di derrate deperibili, in particolare quelle derivanti dall'accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali che vanno impiegati per tali trasporti (ATP);

     10) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di animali vivi.

 

1.H) - SICUREZZA STRADALE

     Il candidato deve in particolare:

     1) conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente, certificati medici, attestati di idoneità, etc.);

     2) essere in grado di intervenire per garantire il rispetto, da parte dei conducenti, delle norme, dei divieti e delle limitazioni alla circolazione, vigenti nei vari Stati dell'Unione europea (limiti di velocità, precedenze, fermata e sosta, uso dei proiettori, segnaletica stradale, etc.);

     3) essere in grado di elaborare istruzioni destinate a conducenti, sulla verifica delle norme di sicurezza, in materia di condizioni del materiale da trasporto, delle apparecchiature e del carico, nonché di guida prudente;

     4) essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare procedure atte ad evitare che si ripetano incidenti o gravi infrazioni;

     5) avere conoscenze elementari della geografia stradale degli Stati dell'Unione europea.

 

2 - Materie di esame per l'autotrasporto di viaggiatori

     L'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale per la direzione dell'attività di autotrasporto di persone verte sulle materie che seguono:

 

2.A) - ELEMENTI DI DIRITTO CIVILE

     Il candidato deve in particolare:

     1) conoscere i contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano;

     2) essere in grado d predisporre un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per quanto riguarda le condizioni di trasporto;

     3) essere in grado di valutare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni provocati ai passeggeri o ai loro bagagli in occasione di un incidente avvenuto durante il trasporto o relativo a danni derivanti da ritardo, nonché gli effetti di tale reclamo sulla propria responsabilità contrattuale.

 

2.B) - ELEMENTI DI DIRITTO COMMERCIALE

     Il candidato deve in particolare:

     1) conoscere le condizioni e le formalità previste per l'esercizio di un'attività commerciale e gli obblighi generali dei commercianti (registrazioni, libri contabili, etc.), nonché le conseguenze del fallimento;

     2) possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società commerciale e delle norme che ne disciplinano la costituzione e il funzionamento.

 

2.C) - ELEMENTI DI DIRITTO SOCIALE

     Il candidato deve in particolare:

     1) conoscere il ruolo e il funzionamento dei vari soggetti ed organismi che operano nel settore dei trasporti su strada (sindacati, consigli di impresa, rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, etc.);

     2) conoscere gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale;

     3) conoscere le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato delle diverse categorie di dipendenti delle imprese di trasporto su strada (forme dei contratti, obblighi delle parti, condizioni e durata del lavoro, ferie pagate, retribuzione, risoluzione del contratto, etc.);

     4) conoscere le disposizioni del reg. (CEE) 3820/85 e del reg. (CEE) 3821/85 e le misure pratiche per l'attuazione di tali regolamenti.

 

2.D) - ELEMENTI DI DIRITTO TRIBUTARIO

     Il candidato deve conoscere in particolare le norme relative:

     1) all'IVA per il servizio di trasporto;

     2) alla tassa di circolazione degli autoveicoli;

     3) alle imposte sugli autoveicoli utilizzati per il trasporto su strada di merci, nonché ai pedaggi ed ai diritti di utenza, riscossi per l'uso di alcune infrastrutture;

     4) ai profili essenziali delle imposte sui redditi.

 

2.E) - GESTIONE COMMERCIALE E FINANZIARIA DELL'IMPRESA

     Il candidato deve in particolare:

     1) conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all'uso degli assegni cambiari, delle carte di credito e degli altri strumenti e mezzi di pagamento;

     2) conoscere le diverse forme di crediti (bancari, documentari, fideiussioni, ipoteche, leasing, factoring, etc.), nonché gli oneri e le obbligazioni che ne derivano;

     3) sapere che cos'è un bilancio, come si presenta ed essere in grado di interpretarlo;

     4) essere in grado di leggere ed interpretare un conto dei ricavi;

     5) essere in grado di effettuare un'analisi della situazione finanziaria e della redditività dell'impresa, in particolare in base ai rapporti finanziari;

     6) essere in grado di redigere un bilancio;

     7) conoscere i vari elementi che compongono il prezzo di costo (costi fissi, costi variabili, fondi di esercizio, ammortamenti, etc.) ed essere in grado di effettuare calcoli per autoveicolo, per chilometro, per viaggio o per passeggero;

     8) essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il personale dell'impresa e organizzare programmi di lavoro;

     9) conoscere i principi degli studi di mercato (marketing), della promozione della vendita di servizi di trasporto, dell'elaborazione di schede clienti, della pubblicità e delle pubbliche relazioni;

     10) conoscere i vari tipi di assicurazione che si applicano ai trasporti stradali (assicurazioni di responsabilità sulle persone trasportate e sui bagagli trasportati) nonché le garanzie e gli obblighi che ne derivano;

     11) conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada;

     12) essere in grado di applicare le norme in materia di tariffazione e di formazione dei prezzi nei trasporti pubblici e privati di viaggiatori;

     13) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporti su strada di viaggiatori.

 

2.F) - ACCESSO AL MERCATO

     Il candidato deve in particolare:

     1) conoscere la normativa per le categorie dei trasporti su strada per conto di terzi, per la locazione di autoveicoli industriali e per il subappalto, in particolare le norme relative all'organizzazione ufficiale della professione, all'accesso alla professione, all'autorizzazione per i trasporti su strada intracomunitari ed extracomunitari, ai controlli e alle sanzioni;

     2) conoscere la normativa relativa alla costituzione di un'impresa di trasporti su strada;

     3) conoscere i vari documenti necessari per l'effettuazione dei servizi di trasporto su strada ed essere in grado di procedere alle verifiche della presenza, sia all'interno dell'impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi, relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l'autoveicolo, il conducente, la merce o i bagagli;

     4) conoscere le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di viaggiatori;

     5) conoscere le norme relative all'istituzione di servizi di trasporto e essere in grado di elaborare programmi di trasporto.

 

2.G) - NORME TECNICHE E GESTIONE TECNICA

     Il candidato deve in particolare:

     1) conoscere le norme relative ai pesi e alle dimensioni degli autoveicoli negli Stati dell'Unione europea;

     2) essere in grado di scegliere in funzione delle esigenze dell'impresa, gli autoveicoli e i loro elementi (telaio, motore, organi di trasmissione, sistema di frenatura, etc.);

     3) conoscere le formalità relative all'omologazione, all'immatricolazione e al controllo tecnico degli autoveicoli;

     4) essere in grado di tenere conto delle misure adottate per la lotta contro l'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore, e l'inquinamento acustico;

     5) essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica degli autoveicoli e delle apparecchiature.

 

2.H) - SICUREZZA STRADALE

     Il candidato deve in particolare:

     1) conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente, certificati medici, attestati di idoneità, etc.);

     2) essere in grado di intervenire per garantire il rispetto, da parte dei conducenti, delle norme, dei divieti e delle limitazioni alla circolazione, vigenti nei vari Stati dell'Unione europea (limiti di velocità, precedenze, fermata e sosta, uso dei proiettori, segnaletica stradale, etc.);

     3) essere in grado di elaborare istruzioni destinate a conducenti, sulla verifica delle norme di sicurezza, in materia di condizioni del materiale da trasporto, delle apparecchiature e del carico, nonché di guida prudente;

     4) essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare procedure atte ad evitare che si ripetano incidenti o gravi infrazioni;

     5) avere conoscenze elementari della geografia stradale degli Stati dell'Unione europea.

 

3 - Modalità di svolgimento degli esami

     Le prove d'esame consistono in:

     a) sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative;

     b) una esercitazione su un caso pratico.

     Per l'esecuzione di ciascuna delle prove anzidette, il candidato dispone di due ore; per la valutazione della prova di cui al punto a), sono attribuiti al massimo sessanta punti; per la prova di cui al punto b), sono attribuiti al massimo quaranta punti.

     L'esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti nella prova di cui al punto a), almeno venti punti per la prova di cui al punto b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.

     Per le persone che provino di avere maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo la direzione dell'attività nell'interesse di una o più imprese, stabilite nell'Unione europea o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo e aventi i requisiti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 395 del 2000, le quali regolarmente esercitano, o hanno esercitato, le attività di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 395 del 2000, si considera superato l'esame qualora il candidato ottenga almeno trenta punti nella prova di cui al punto a), almeno sedici punti per la prova di cui al punto b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.

     Le persone che intendono svolgere la direzione dell'attività nell'interesse di imprese che esercitano l'attività di trasporto su strada esclusivamente in ambito nazionale possono chiedere di sostenere l'esame su argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale.

 

4 - Requisiti per l'ammissione all'esame

     Possono partecipare agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale alla direzione di attività autotrasporto di merci e di viaggiatori, in campo nazionale ed internazionale, le persone maggiori di età, non interdette giudizialmente e non inabilitate che abbiano assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero il corso di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge, o altro corso di preparazione all'esame presso organismi autorizzati.

 

 

ALLEGATO C

ESAMI PER L'ATTIVITA' DI CONSULENZA

 

(Materie, modalità di svolgimento e requisiti di ammissione agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto)

 

1 - Materie di esame

     L'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto verte sulle materie che seguono:

 

A) - LA CIRCOLAZIONE STRADALE

     - Veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità

     - Nozioni di veicolo

     - Classificazione e caratteristiche dei veicoli

     - Masse e sagome limiti

     - Traino di veicoli

     - Norme costruttive e di equipaggiamento

     - Accertamenti tecnici per la circolazione

     - Destinazione ed uso dei veicoli

     - Documenti di circolazione ed immatricolazione

     - Estratto dei documenti di circolazione e di guida

     - Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici

     - Guida dei veicoli

     - Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

     - Formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario

 

B) - IL TRASPORTO DI MERCI

     - Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi

     - Comitati dell'albo e loro attribuzioni

     - Iscrizioni nell'albo, requisiti e condizioni

     - Iscrizioni delle imprese estere

     - Fusioni e trasformazioni

     - Abilitazioni per trasporti speciali

     - Variazioni dell'albo

     - Sospensioni dall'albo

     - Cancellazioni dall'albo

     - Sanzioni disciplinari

     - Effetti delle condanne penali

     - Reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi

     - Omissione di comunicazioni all'albo

     - Accesso al mercato nazionale e internazionale

     - Tariffe a forcella per i trasporti di merci

     - Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi

     - Trasporto merci in conto proprio

     - Licenze

     - Commissioni per le licenze, esame e parere

     - Elencazione delle cose trasportabili

     - Revoca delle licenze

     - Ricorsi

     - Servizi di piazza e di noleggio

     - Esenzioni nella disciplina del trasporto merci

     - Trasporti internazionali

 

C) - NAVIGAZIONE

     - Accenni sulle norme che regolano la navigazione in generale

     - Acque marittime entro ed oltre sei miglia dalla costa

     - Navi e galleggianti

     - Unità da diporto

     - Costruzione delle imbarcazioni da diporto

     - Accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi

     - Iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto

     - Rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze

     - Visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle navi

     - Collaudo e rilascio certificato d'uso dei motori

     - Competenze del Registro italiano navale (R.I.Na.)

     - Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione, trasferimento). Cancellazione dai registri

     - Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e documenti per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di documenti

     - Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione

     - Noleggio e locazione

     - Importazione ed esportazione delle imbarcazioni, delle navi e dei motori

     - Regime fiscale ed assicurativo

     - Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni

     - Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi

     - Esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori

     - Validità e revisione delle patenti nautiche

     - Norme per l'esercizio dello sci nautico

 

D) - IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.)

     - Legge del P.R.A.

     - Legge istitutiva dell'imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.)

     - Compilazione delle note

     - Iscrizioni

     - Trascrizioni

     - Annotazioni

     - Cancellazioni

 

E) - IL REGIME TRIBUTARIO

     - Le imposte dirette ed indirette in generale

     - L'IVA: classificazione delle operazioni, momento impositivo

     - Fatturazione delle operazioni

     - Fatturazione delle prestazioni professionali

     - Ricevuta fiscale: forma e contenuti

     - Il principio di territorialità dell'imposta: operazioni internazionali e intercomunitarie

     - Registri contabili IVA

     - Dichiarazione annuale IVA

     - Regimi speciali per la determinazione del reddito d'impresa e dell'IVA

     - Imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli

 

2 - Modalità di svolgimento degli esami

     La prova d'esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata, vertenti sulle materie sopra elencate.

 

3 - Requisiti di ammissione agli esami

     Possono essere ammessi a sostenere l'esame di idoneità per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

     a) avere la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente ed essere comunque stabiliti in Italia;

     b) avere raggiunto la maggiore età;

     c) non avere riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, 648 bis del codice penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione. Per i delitti sopra elencati, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

     d) non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione, previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità ), e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia);

     e) non essere interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;

     f) essere in possesso di diploma di istituto secondario di secondo grado (quinquennale o quadriennale) o titolo di studio equipollente.

     Nelle ipotesi previste dall'articolo 4, commi 6 e 7, della legge 4 gennaio 1994, n. 11 (Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi), il requisito di cui alla lettera f) può essere sostituito dal possesso di un attestato di partecipazione ad apposito corso di formazione professionale, secondo le disposizioni definite dalla deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2001, n. 542.

 

 

ALLEGATO D

ESAMI PER INSEGNANTE E ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA

 

(Materie, modalità di svolgimento e requisiti di ammissione agli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante e di istruttore di autoscuola)

 

1 - Esami per insegnante di teoria

     Per conseguire l'abilitazione ad insegnante di teoria per le autoscuole occorre superare preliminarmente una prova scritta consistente nella compilazione di due schede quiz, identiche a quelle utilizzate per il conseguimento della patente “B”.

     La prova si intende superata ed il candidato può essere ammesso a sostenere le prove successive, qualora non effettui più di tre errori complessivamente.

     Le successive prove d'esame consistono in una prova scritta e in una prova orale, come di seguito specificate:

     prova scritta, riguardante la risoluzione, con adeguato svolgimento tecnico e giuridico, di un quesito vertente sulla circolazione stradale e sulla tecnica costruttiva del veicolo e dei suoi elementi costitutivi, nonché sulle fondamentali operazioni matematico-fisiche sottese alla dinamica della circolazione stradale ed utili per una efficace prevenzione dei rischi connessi alle manovre di guida ed alla conduzione degli autoveicoli;

     prova orale, consistente in domande relative a:

     a) argomenti facenti parte del programma di esame per il conseguimento di patente delle categorie A, C, D, E, integrato con una conoscenza più approfondita di nozioni tecniche;

     b) sommarie cognizioni in merito alla portata sociale dei trasporti automobilistici: doveri sociali, giuridici e morali da adempiere nell'uso della strada e dei veicoli a trazione meccanica, nonché conseguenze delle loro violazioni; il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive; prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale, propaganda per la sicurezza stradale;

     c) nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale; cenni sui metodi sperimentali; educazione stradale;

     d) nozioni sui rischi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche prima della guida, in osservanza all'articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n. 125 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati);

     e) nozioni sulla attività e sulla normativa delle scuole guida.

 

2 - Esami per istruttore di guida

     Per conseguire l'abilitazione a istruttore di guida occorre superare preliminarmente una prova scritta consistente nella compilazione di due schede quiz, identiche a quelle utilizzate per il conseguimento della patente “B”.

     La prova si intende superata ed il candidato può essere ammesso a sostenere le prove successive, qualora non effettui più di tre errori complessivamente.

     Le successive prove d'esame consistono in una prova orale e in una prova pratica, come di seguito specificate:

     prova orale, vertente su:

     a) argomenti facenti parte del programma di esame per il conseguimento di patente di categoria B, con una conoscenza più vasta di nozioni;

     b) sommarie cognizioni in merito alla portata sociale dei trasporti automobilistici: doveri sociali, giuridici e morali da adempiere nell'uso della strada e dei veicoli a trazione meccanica, nonché conseguenze delle loro violazioni; il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive; prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale, propaganda per la sicurezza stradale;

     c) nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale; cenni sui metodi sperimentali; educazione stradale;

     d) nozioni sui rischi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche prima della guida, in osservanza all'articolo 6 della legge n. 125 del 2001;

     e) nozioni sulla attività e sulla normativa delle scuole guida;

     prova pratica, nella quale saranno effettuate le seguenti guide pratiche:

     a) per i candidati in possesso di patente di guida corrispondente, guida di un autobus per verificare l'esperienza e l'affidabilità di guida nella conduzione dell'automezzo;

     b) guida di una autovettura, simulando una esercitazione ad un allievo, per consentire la verifica delle attitudini all'istruzione alla guida;

     c) guida di un motociclo pari o superiore a 35 kw di potenza massima, per verificarne l'esperienza di guida.

 

3 - Requisiti per l'ammissione agli esami per insegnante e istruttore di autoscuola

     Possono essere ammessi a sostenere gli esami per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti ed istruttori di autoscuola coloro che risultino in possesso dei titoli e dei requisiti tecnici e di buona condotta di seguito descritti.

     Gli insegnanti di teoria devono essere in possesso dei seguenti titoli:

     a) diploma di istituto secondario di secondo grado (quinquennale o quadriennale) o titolo di studio equipollente;

     b) patente di guida, almeno della categoria B normale, oppure B speciale.

     Gli istruttori di guida devono essere in possesso dei seguenti titoli:

     a) licenza della scuola dell'obbligo;

     b) patente di guida della categoria A e DE, ovvero A e D, rispettivamente per insegnamento presso le autoscuole di tipo a) o di tipo b), come individuate dall'articolo 335, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992.

     Gli insegnanti di teoria già abilitati che intendono conseguire l'abilitazione ad istruttore di guida, sono ammessi direttamente a sostenere la prova pratica di guida, purché in possesso della patente di guida della categoria richiesta dalla normativa.

     Gli istruttori di guida che intendono conseguire anche l'idoneità ad insegnante di teoria, sono ammessi direttamente alla prova scritta, purché in possesso del titolo di studio di cui alla lettera a).

     Si considerano in possesso del requisito di buona condotta, e possono pertanto essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione alla professione di insegnante di teoria e istruttore di guida, coloro che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

     a) non essere dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

     b) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge n. 1423 del 1956, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge n. 575 del 1965;

     c) non essere stati condannati a pena detentiva superiore a tre anni, ovvero, indipendentemente dalla pena inflitta, non essere stati condannati per uno dei seguenti reati:

     - articolo 348 codice penale - Abusivo esercizio di una professione

     - articolo 432 codice penale - Attentati alla sicurezza dei trasporti

     - articolo 527 codice penale - Atti osceni

     - articolo 575 codice penale - Omicidio

     - articolo 581 codice penale - Percosse

     - articolo 589 codice penale - Omicidio colposo

     - articolo 593 codice penale - Omissione di soccorso

     - articolo 609 bis codice penale - Violenza sessuale

     - articolo 610 codice penale - Violenza privata

     - articolo 613 codice penale - Stato di incapacità procurato mediante violenza

     - articolo 624 codice penale - Furto

     - articolo 628 codice penale - Rapina

     - articolo 629 codice penale - Estorsione

     - articolo 630 codice penale - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

     - articolo 640 codice penale - Truffa

     - articolo 646 codice penale - Appropriazione indebita

     - articolo 648 codice penale - Ricettazione

     - articolo 648 bis codice penale - Riciclaggio

     - articolo 660 codice penale - Molestia o disturbo alle persone

     - articolo 686 codice penale - Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione

     - articolo 688 codice penale - Ubriachezza

     - articolo 690 codice penale - Determinazione in altri dello stato di ubriachezza

     Sono fatti comunque salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi.

     Per i reati sopra elencati, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

 

 

ALLEGATO E

REQUISITI PER LE SCUOLE NAUTICHE

 

1 - Requisiti dei locali

     I locali della scuola nautica devono comprendere:

     a) aula di almeno mq. 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;

     b) un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;

     c) servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed aerati.

     L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento urbanistico-edilizio (RUE), ovvero in via transitoria dal regolamento edilizio, vigente nel Comune in cui ha sede la scuola nautica.

     L'arredamento dell'aula di insegnamento deve comprendere:

     a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante;

     b) una lavagna delle dimensioni minime di metri 1,10 per 0,80 o lavagna luminosa;

     c) posti a sedere e tavoli da carteggio (almeno 4) per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo.

 

2 - Requisiti in attrezzature, materiali e unità da diporto

     La scuola nautica deve disporre dei seguenti strumenti:

 

A) - ATTREZZATURE

     - bussola marina;

     - barometro aneroide, termometri e orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio radio;

     - strumenti di comunicazione e strumenti di rilevamento della posizione in mare (GPS);

     - sestante (solo per le scuole che svolgono corsi per la preparazione al conseguimento della patente di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997).

 

B) - SUSSIDI

     - facsimile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;

     - carte nautiche di scala diversa, squadrette nautiche ed altri strumenti per la determinazione del punto nave;

     - carta dei simboli, abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche;

     - tavole per il calcolo delle rette d'altezza (solo per le scuole che svolgono corsi per la preparazione al conseguimento della patente di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997);

     - carte di analisi meteorologica;

     - rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste;

     - rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;

     - modello in scala di sezione di nave ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture principali di uno scafo;

     - rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di una unità a vela ovvero modello in scala;

     - rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino a combustione interna ovvero al relativo modello;

     - rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare;

     - rappresentazione grafica raffigurante i segnali previsti dal regolamento per evitare gli abbordi (diurni, notturni e sonori);

     - rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti.

     I sussidi di cui alla presente lettera, con esclusione delle carte nautiche ufficiali, possono essere sostituiti da sistemi audiovisivi interattivi o informatici.

 

C) - DOCUMENTAZIONE DIDATTICA

     - fascicolo degli avvisi ai naviganti dell'Istituto idrografico della Marina;

     - elenco dei fari e segnali da nebbia;

     - portolano del Mediterraneo;

     - leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto - codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto.

 

D) - UNITA' DA DIPORTO

     La scuola nautica deve disporre di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami, compatibile con il tipo di insegnamento da impartire, nei termini di seguito indicati:

     - per l'abilitazione al comando e alla condotta di unità da diporto (aventi lunghezza inferiore a 24 metri) con navigazione entro le 12 miglia e senza alcun limite di costa, la scuola deve disporre di una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero iscritta nei registri del Compartimento marittimo o del Dipartimento dei trasporti terrestri, ed avente l'abilitazione alla navigazione almeno corrispondente ai corsi di insegnamento che si effettuano;

     - per l'abilitazione al comando di navi da diporto (aventi lunghezza superiore a 24 metri), la scuola deve disporre di una nave da diporto (a motore o a vela, anche se con motore ausiliario), o, in alternativa, di una unità avente lunghezza fuori tutto non inferiore a 20 metri, iscritte nei registri del Compartimento marittimo ed aventi l'abilitazione alla navigazione almeno corrispondente ai corsi di insegnamento che si effettuano.

     I mezzi nautici devono essere provvisti di polizza assicurativa per eventuali danni alle persone imbarcate ed a terzi ed essere immatricolati a nome del titolare della scuola nautica o del soggetto che ne ha concesso la disponibilità.

 

3 - Requisiti soggettivi dei titolari di scuola nautica

     Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica è necessario che la persona fisica richiedente, o il legale rappresentante della persona giuridica richiedente, sia in possesso dei seguenti requisiti:

     - aver compiuto diciotto anni;

     - non essere interdetto o inabilitato;

     - non essere dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

     - non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge n. 1423 del 1956, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge n. 575 del 1965;

     - non essere stato condannato a pena detentiva superiore a 3 anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione; si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

     - non essere dichiarato fallito, e non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;

     - essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato;

     - capacità finanziaria comprovata mediante documenti attestanti la proprietà di immobili, per un valore non inferiore a euro 60 mila, liberi da gravami ipotecari, ovvero mediante attestazioni di affidamento creditizio per importo non inferiore a euro 30 mila, da parte di aziende o istituti di credito, o società finanziarie aventi capitale non inferiore a euro 3 milioni.

 

4 - Requisiti dell'attività didattica

     I corsi per la preparazione al conseguimento delle patenti nautiche devono prevedere i minimi di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche di seguito indicati:

     A) Per la preparazione al conseguimento della patente di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997 (patente per il comando e la condotta delle unità da diporto aventi una lunghezza fino a 24 metri, per la navigazione entro dodici miglia dalla costa):

     - 20 ore di teoria, su almeno 3 giorni, e 2 ore di esercitazioni pratiche, su almeno 2 giorni, per l'abilitazione limitata alle sole unità a motore;

     - 20 ore di teoria, su almeno 3 giorni, e 18 ore di esercitazioni pratiche, su almeno 3 giorni, per l'abilitazione valida anche per le unità a vela;

     B) Per la preparazione al conseguimento della patente di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997 (patente per il comando e la condotta delle unità da diporto aventi una lunghezza fino a 24 metri, per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa):

     - 32 ore di teoria, su almeno 4 giorni, e 4 ore di esercitazioni pratiche, su almeno 2 giorni, per l'abilitazione limitata alle sole unità a motore;

     - 32 ore di teoria, su almeno 4 giorni, e 24 ore di esercitazioni pratiche, su almeno 4 giorni, per l'abilitazione valida anche per le unità a vela;

     C) Per la preparazione al conseguimento della patente di cui all'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997 (patente per il comando delle unità da diporto aventi una lunghezza superiore a 24 metri):

     - 40 ore di teoria, su almeno 5 giorni, e 9 ore di esercitazioni pratiche, su almeno 3 giorni.


[1] Comma così modificato dall’art. 53 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 27, con la decorrenza stabilita dall'art. 58 della stessa L.R. 27/2004.