§ 4.4.40 - L.R. 25 novembre 2002, n. 30.
Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:25/11/2002
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Procedure di localizzazione.
Art. 2.  Modificazioni alla l.r. 30/2000.
Art. 3.  Disposizioni transitorie.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 4.4.40 - L.R. 25 novembre 2002, n. 30.

Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile.

(B.U. n. 162 del 25 novembre 2002).

 

Art. 1. Procedure di localizzazione.

     1. Al fine di proteggere la salute dei cittadini, assicurare la salvaguardia del territorio e concorrere alla tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi costituzionali e dei principi fondamentali della legislazione statale in materia, le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico) si applicano anche alle infrastrutture di telecomunicazioni definite strategiche dal decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443) [1].

     2. Parimenti per la localizzazione e realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica e in materia di trasformazione edilizia [2].

     3. Le funzioni di cui all'articolo 20, comma 2, della l.r. 30/2000 sono validamente esercitate dal Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.

 

     Art. 2. Modificazioni alla l.r. 30/2000. [3]

     1. Il comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 30/2000, è così sostituito:

     (Omissis).

     2. Al comma 9 dell'articolo 8 dopo le parole ''al sistema irradiante'' sono aggiunte le seguenti

     (Omissis).

     3. Dopo il comma 9 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Disposizioni transitorie. [4]

     1. Ai procedimenti di localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni della l.r. 30/2000 secondo quanto stabilito al precedente articolo 1.

     2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la dichiarazione di asseverazione prevista all'articolo 8, comma 9, della l.r. 30/2000 è presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima. Per i medesimi procedimenti le previsioni di cui all'articolo 8, comma 9 ter, della l.r. 30/2000 trovano applicazione decorsi novanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di asseverazione.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, comma 2, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2004, n. 167 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata contro il presente comma.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2004, n. 167 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata contro il presente comma.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2004, n. 167 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata contro il presente articolo.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2004, n. 167 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata contro il presente articolo.