§ 4.4.25 - Legge Regionale 24 aprile 1995, n. 46.
Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra .


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:24/04/1995
Numero:46


Sommario
Art. 1.  Istituzione del parco regionale e finalità.
Art. 1 bis.  Obiettivi gestionali e misure di incentivazione
Art. 2.  Norme di salvaguardia
Art. 3.  Strumenti di pianificazione.
Art. 4.  Ente di gestione.
Art. 5.  Comitato tecnico-scientifico.
Art. 6.  Attuazione del parco.
Art. 7.  Convenzioni.
Art. 8.  Indennizzi.
Art. 9.  Vigilanza e sanzioni
Art. 10.  Norme transitorie e finali


§ 4.4.25 - Legge Regionale 24 aprile 1995, n. 46.

Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra [1].

(B.U. n. 80 del 27 aprile 1995).

 

Art. 1. Istituzione del parco regionale e finalità.

     1. Con la presente legge è istituito il parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma. Il perimetro ricade nell'ambito territoriale dei comuni di Monchio delle Corti, Corniglio e Tizzano Val Parma [2].

     2. Le finalità del parco sono:

a) la valorizzazione del paesaggio agricolo tradizionale di montagna connesso alle produzioni tipiche con particolare riguardo al Parmigiano-Reggiano;

b) la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni di qualità e delle attività agricole condotte secondo i criteri di sostenibilità;

c) la conservazione, la tutela e il ripristino delle caratteristiche naturali con particolare riguardo a:

- specie floristiche e faunistiche, associazioni vegetali e zoocenosi, loro habitat, specialmente se rari o in via di estinzione;

- habitat e luoghi di sosta per la fauna selvatica, specialmente sui grandi percorsi migratori della stessa;

- biotopi, formazioni geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico, didattico, paesaggistico;

d) la qualificazione e la promozione delle attività economiche e dell'occupazione locale, anche al fine di un migliore rapporto uomo-ambiente;

e) la promozione di attività educative, di formazione, di ricerca scientifica, anche di tipo interdisciplinare;

f) lo sviluppo e la valorizzazione delle attività culturali ricreative e turistiche collegate alle funzioni ambientali e compatibili con esse [3].

     3. La Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Parma, la Comunità Montana Appennino Parma Est, i Comuni di Corniglio, di Tizzano Val Parma e di Monchio delle Corti e gli enti pubblici operanti nel territorio del parco uniformano la loro azione agli obiettivi di tutela e recupero dell'ambiente naturale e di sviluppo socio-economico delle popolazioni indicate dalla presente legge [4].

 

          Art. 1 bis. Obiettivi gestionali e misure di incentivazione [5]

1. Obiettivi gestionali del parco sono:

a) coinvolgimento delle aziende agricole operanti sul territorio dell'area protetta e delle loro associazioni professionali alle scelte di programmazione, di pianificazione e di gestione del Parco nelle forme e nei modi definiti dallo Statuto dell'Ente di gestione e dall'articolo 33 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del Sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000);

b) valorizzazione dei prodotti agro-ambientali locali e sostegno alle attività agricole eco-compatibili;

c) realizzazione di un sistema integrato nel territorio della Comunità montana Appennino Parma Est per la conservazione e lo sviluppo sostenibile fra Parco nazionale, Parco regionale, paesaggio naturale e seminaturale protetto, SIC, ZPS;

d) coinvolgimento delle associazioni locali di cacciatori nella gestione faunistico-venatoria dell'area contigua di cui all'articolo 25, comma 1, lettera e), della legge regionale 6/2005;

e) monitoraggio continuo delle componenti naturali presenti nell'area con particolare riferimento alle dinamiche vegetazionali e allo status di conservazione delle specie animali e vegetali, con particolare riguardo per le specie di interesse comunitario;
f) gestione delle popolazioni faunistiche al fine di assicurare la funzionalità ecologica e la vocazione agricola del territorio.

2. Le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del Parco sono:

a) il sostegno alle produzioni tipiche e locali attraverso la valorizzazione del paesaggio del Parmigiano-Reggiano;

b) il sostegno per il recupero degli edifici storici, rurali e dei borghi;

c) il sostegno alle attività agricole tipiche;

d) la valorizzazione delle stazioni per gli sport invernali esistenti finalizzata alla promozione del turismo pluristagionale sostenibile e compatibile con le finalità del Parco.

 

     Art. 2. Norme di salvaguardia [6]

1. Al parco istituito ai sensi dell'articolo 1 si applicano le norme di salvaguardia di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Con riferimento alle zone di parco, è vietato:

a) introdurre specie vegetali e specie animali allo stato libero non caratteristiche dei luoghi, salvo i casi in cui siano attuati, d'intesa fra azienda agricola ed ente competente ad adottare il piano territoriale del parco, metodi di coltivazione biologica e di lotta biologica;

b) eseguire nuove attività edilizie ed impiantistiche.

3. Tra le attività vietate di cui alla lettera b) del comma 2 non rientrano:

1) gli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica e del disinquinamento del territorio;

2) gli eventuali interventi di adeguamento igienico-sanitario a norma della legislazione vigente;

3) gli interventi edilizi a fini abitativi e produttivi esclusivamente in funzione del recupero dell'edilizia esistente.

4. Tra le attività ammesse di cui al comma 3 sono comunque compresi gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia con ampliamenti limitati ad un massimo volumetrico del 20 per cento. Sono ammessi interventi volti all'approntamento di ricoveri stagionali precari per l'esercizio della pastorizia.

5. Con riferimento alle aree contigue di cui all'articolo 25, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 6 del 2005:

a) si applicano le norme degli strumenti urbanistici comunali vigenti;

b) sono mantenute le oasi di protezione della fauna e le zone di ripopolamento e cattura istituite ai sensi della legislazione vigente.

 

     Art. 3. Strumenti di pianificazione.

     1. [Il piano territoriale del parco è disciplinato dagli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 della legge regionale n. 6 del 2005] [7].

     2. L'articolazione in zone territoriali omogenee dovrà essere effettuata sulla base delle caratteristiche del patrimonio naturale assegnando priorità di tutela alle seguenti tipologie ambientali: laghi naturali e seminaturali, prati umidi, sorgenti e rupi ofiolitiche.

     3. [Sulla base dei parametri di cui al comma precedente il Piano territoriale del parco potrà:

     a) individuare ulteriori zone da destinarsi a parco (zone A, B o C) collocate all'interno del preparco con riguardo anche alle aree del demanio regionale;

     b) estendere l'area di parco sulla base delle previsioni dei Piani regolatori generali vigenti ai fini di una definizione coerente ed organica.

     I perimetri dovranno attenersi a limiti ben riconoscibili sul terreno] [8].

     4. Le determinazioni del piano territoriale del parco fanno salve le utilizzazioni e le destinazioni d'uso derivanti dall'esercizio di usi civici in base alla legislazione vigente in materia e ai sensi del comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale n. 6 del 2005 [9].

     5. Alle previsioni del piano territoriale si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) [10].

     6. [L'efficacia del piano territoriale del parco è disciplinata dall'articolo 31 della legge regionale n. 6 del 2005] [11].

 

     Art. 4. Ente di gestione. [12]

     1. L'Ente di gestione del Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma è un Consorzio obbligatorio costituito tra la Provincia di Parma, la Comunità montana Appennino Parma Est, i Comuni di Monchio delle Corti, Corniglio e Tizzano Val Parma e altri Comuni che abbiano interesse alla gestione del parco medesimo ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 6 del 2005 [13].

     1-bis. Il Consorzio di gestione del parco è disciplinato dal capo II della legge regionale n. 6 del 2005 [14].

     2. [Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 40/92, la Giunta regionale approva l'atto di costituzione del Consorzio di gestione del parco entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di una proposta formulata dalla Provincia di Parma, di concerto con gli altri Enti di cui al comma 1] [15].

     3. [Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 40/92 gli Enti costituenti il Consorzio provvedono all'approvazione dello statuto entro tre mesi dalla data di costituzione dell'Ente di gestione] [16].

     4. [Il Consorzio procede alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi del parco e ne garantisce la corretta gestione, attraverso i suoi organi, come identificati dagli articoli 14 bis, 14 ter, 14 quater, 14 quinquies della L.R. 11/88 come modificata e integrata dalla L.R. 40/92, fatto salvo quanto specificato nella presente legge] [17].

 

     Art. 5. Comitato tecnico-scientifico. [18]

     [1. Il Comitato tecnico-scientifico del parco è disciplinato dall'art. 15 della L.R. 11/88 come modificata e integrata dalla L.R. 40/92. Lo statuto dell'Ente di gestione ne definisce la composizione.]

 

     Art. 6. Attuazione del parco. [19]

     1. Costituiscono strumenti attuativi del Parco, ai sensi della legge regionale n. 6 del 2005:

a) gli eventuali progetti di intervento particolareggiato;

b) il Regolamento del Parco;

c) il Programma triennale di tutela e valorizzazione [20].

 

     Art. 7. Convenzioni. [21]

     1. Per la gestione dei beni di proprietà di Amministrazioni pubbliche, ovvero di proprietà o in disponibilità privata, l'Ente di gestione del parco stipula apposite convenzioni con i soggetti interessati.

     2. Le convenzioni devono prevedere le forme e le modalità di utilizzazione del bene, l'organismo che ne cura la gestione, nonché gli eventuali incentivi mediante l'erogazione dei quali ci si propone di operare il mantenimento e la valorizzazione.

     3. Convenzioni specifiche per la gestione di particolari attività del parco possono essere stipulate da parte dell'Ente di gestione con soggetti pubblici e privati.

 

     Art. 8. Indennizzi. [22]

     1. Per quanto concerne gli indennizzi si applicano le disposizioni dell'articolo 59 della legge regionale n. 6 del 2005 [23].

 

     Art. 9. Vigilanza e sanzioni [24]

1. L'attività di sorveglianza territoriale e le sanzioni sono disciplinate dagli articoli 55 e 60 della legge regionale n. 6 del 2005.

 

     Art. 10. Norme transitorie e finali [25]

1. [Fino alla costituzione del nuovo Ente di gestione del parco tutte le funzioni di competenza sui territori a parco ed area contigua sono svolte dall'attuale Consorzio] [26].

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000 [27].

 

 

Allegato A [28]

(Omissis)


[1] La denominazione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra è stata sostituita come Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma dall’art. 49 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 novembre 2009, n. 22.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 novembre 2009, n. 22.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 30 novembre 2009, n. 22.

[5] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 30 novembre 2009, n. 22.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 novembre 2009, n. 22.

[7] Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 30 novembre 2009, n. 22 e abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[8] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 30 novembre 2009, n. 22.

[9] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 30 novembre 2009, n. 22.

[10] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 30 novembre 2009, n. 22.

[11] Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 30 novembre 2009, n. 22 e abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[12] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[13] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 30 novembre 2009, n. 22.

[14] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 30 novembre 2009, n. 22.

[15] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 30 novembre 2009, n. 22.

[16] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 30 novembre 2009, n. 22.

[17] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 30 novembre 2009, n. 22.

[18] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 30 novembre 2009, n. 22.

[19] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[20] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 30 novembre 2009, n. 22.

[21] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[22] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[23] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 30 novembre 2009, n. 22.

[24] Articolo sostituito dall'art. 9 della L.R. 30 novembre 2009, n. 22 e abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[25] Articolo sostituito dall'art. 10 della L.R. 30 novembre 2009, n. 22.

[26] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[27] Comma così sostituito dall'art. 33 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.

[28] Allegato sostituito dall'art. 11 della L.R. 30 novembre 2009, n. 22 e modificato dall'art. 33 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.