§ 4.4.18 - Legge Regionale 30 maggio 1991, n. 13.
Disciplina delle competenze della Regione Emilia-Romagna in materia di attività industriali a rischio di incidente rilevante in attuazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:30/05/1991
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge e competenze regionali. 1. La presente legge disciplina le modalità di esercizio delle competenze attribuite alla Regione dal DPR 175/88 in materia di rischi di incidenti [...]
Art. 2.  Esercizio delle funzioni regionali. 1. La Regione esercita le funzioni ad essa attribuite in materia di rischi di incidenti rilevanti in forma diretta o mediante delega, secondo quanto di seguito [...]
Art. 3.  Strutture e modalità organizzative. 1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dell'art. 2 la Regione costituisce un apposito Ufficio denominato "Prevenzione e controllo dei rischi di [...]
Art. 4.  Compiti relativi agli impianti soggetti a dichiarazione. 1. La fase istruttoria relativa all'analisi e alla valutazione delle dichiarazioni di cui all'art. 6 del DPR 175/88, eseguita dall'Ufficio [...]
Art. 5.  Compiti relativi agli impianti soggetti a notifica. 1. La Regione, al fine di formulare osservazioni e pareri di merito nella Conferenza di servizio di cui al comma 5 dell'art. 18 del DPR 175/88 e [...]
Art. 6.  Conferenza. 1. Qualora, a seguito della fase istruttoria relativa ad un impianto soggetto a dichiarazione, emerga una situazione di particolare importanza, gravità o pericolosità, il Presidente [...]
Art. 7.  Nuove attività industriali soggette a dichiarazione. 1. Coloro che intendono costruire, ampliare, modificare, attivare impianti o attività industriali che, per le sostanze impiegate nel processo o [...]
Art. 8.  Funzioni ispettive e di vigilanza. 1. Ferme restando le competenze generali di vigilanza e controllo sull'igiene e la sicurezza del lavoro, sull'igiene ambientale, sull'omologazione di sicurezza e [...]
Art. 9.  Sanzioni. 1. Restano ferme le sanzioni indicate ai commi 1, 2, 3, 4, 5 dell'art. 21 del DPR 175/88.
Art. 10.  Informazione alla popolazione. 1. Fermo restando quanto previsto, in ordine all'informazione dei lavoratori, dall'art. 8 del DPCM 31 marzo 1989, l'informazione alla popolazione sui rischi di [...]
Art. 11.  Norma finanziaria. 1. La copertura finanziaria per l'applicazione della presente legge è garantita annualmente in fase di predisposizione del bilancio regionale.


§ 4.4.18 - Legge Regionale 30 maggio 1991, n. 13. [1]

Disciplina delle competenze della Regione Emilia-Romagna in materia di attività industriali a rischio di incidente rilevante in attuazione del DPR n. 175 del 17 maggio 1988.

(B.U. n. 50 del 22-7-1991).

 

Art. 1. Oggetto della legge e competenze regionali. 1. La presente legge disciplina le modalità di esercizio delle competenze attribuite alla Regione dal DPR 175/88 in materia di rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

     2. Sulla base di quanto previsto dal DPR 175/88 la Regione in particolare:

     a) riceve e valuta la dichiarazione di cui all'art. 6 del DPR 175/88, nonché assume gli eventuali provvedimenti di competenza;

     b) riceve copia della notifica di cui all'art. 4 del DPR 175/88 al fine di consentire la formulazione delle valutazioni di competenza nell'ambito della "Conferenza di servizio di cui al comma 5 dell'art. 18 del DPR 175/88;

     c) prescrive, per le aree definite ad elevata concentrazione di attività industriali di cui alla lettera d) del comma 3 dell'art. 12 del DPR 175/88, l'obbligo di notifica alle aziende distanti fra loro meno di 500 metri e nelle quali la somma delle sostanze impiegate o in deposito superi le soglie indicate negli allegati II e III al DPR 175/88;

     d) acquisisce le conclusioni sui rapporti di sicurezza predisposte dal Ministero dell'Ambiente di concetto con il Ministero della Sanità per gli impianti soggetti a notifica;

     e) acquisisce dal Prefetto le informazioni inerenti l'accadimento di un incidente rilevante, assume i provvedimenti e formula le raccomandazioni di competenza; procede, per quell'impianto o stabilimento, se soggetto a dichiarazione, a nuova valutazione dei rischi di incidenti rilevanti;

     f) acquisisce dal Prefetto le informazioni inerenti il piano di emergenza esterno predisposto;

     g) esercita le funzioni ispettive, di vigilanza e sanzionatorie sul rispetto delle norme e delle procedure di sicurezza e sull'adozione delle misure di cautela e di sicurezza prescritte;

     h) svolge altresì ogni altra funzione di coordinamento e indirizzo per l'esercizio delle competenze attribuite.

 

     Art. 2. Esercizio delle funzioni regionali. 1. La Regione esercita le funzioni ad essa attribuite in materia di rischi di incidenti rilevanti in forma diretta o mediante delega, secondo quanto di seguito stabilito.

     2. Sono esercitate in forma diretta le competenze di cui ai punti a), b), c), d), e), f), h) del comma 2 dell'art. 1.

     3. Le funzioni ispettive e di vigilanza sono esercitate, mediante delega ai Comuni, secondo le modalità indicate nell'art. 8.

     4. Le funzioni sanzionatorie sono esercitate secondo le modalità indicate nell'art. 9.

 

     Art. 3. Strutture e modalità organizzative. 1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dell'art. 2 la Regione costituisce un apposito Ufficio denominato "Prevenzione e controllo dei rischi di incidenti rilevanti".

     2. L'Ufficio "Prevenzione e controllo dei rischi di incidenti rilevanti" è collocato funzionalmente nel Servizio "Sicurezza e Medicina preventiva del lavoro" e svolge in particolare compiti di istruttoria tecnica e amministrativa delle documentazioni pervenute, di analisi e valutazioni dei rischi di incidenti rilevanti, di proposizione dei provvedimenti conseguenti.

     3. L'Ufficio "Prevenzione e controllo dei rischi di incidenti rilevanti" è composto da operatori di diversi profili professionali tali da garantire l'interdisciplinarietà delle analisi e delle valutazioni. L'organico dell'Ufficio è stabilito, secondo le norme regionali vigenti, entro i trenta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

     4. Nelle more della effettiva disponibilità della dotazione organica dell'Ufficio, la Giunta regionale può attivare:

     a) il comando e/o il distacco di operatori del Servizio sanitario nazionale e in particolare dei Servizi e Presidi di prevenzione delle Unità sanitarie locali;

     b) la mobilità a carattere intercompartimentale;

     c) la stipula di contratti a termine con esperti nelle materie.

     5. L'Ufficio "Prevenzione e controllo dei rischi di incidenti rilevanti" può avvalersi, per l'espletamento delle sue funzioni, di specifiche consulenze tecniche specialistiche. In tal caso la Giunta regionale adotta i provvedimenti deliberativi necessari.

 

     Art. 4. Compiti relativi agli impianti soggetti a dichiarazione. 1. La fase istruttoria relativa all'analisi e alla valutazione delle dichiarazioni di cui all'art. 6 del DPR 175/88, eseguita dall'Ufficio "Prevenzione e controllo dei rischi di incidenti rilevanti", riguarda in particolare:

     a) la ricezione e la registrazione della dichiarazione;

     b) la verifica della completezza della documentazione;

     c) la richiesta e l'acquisizione delle eventuali informazioni mancanti o insufficienti;

     d) l'eventuale verifica delle informazioni presentate con la realtà degli impianti anche attraverso specifici sopralluoghi;

     e) la valutazione tecnica dei possibili rischi di incidenti rilevanti e delle misure di sicurezza predisposte per prevenirli o per limitarne le conseguenze;

     f) la formulazione della valutazione tecnica conclusiva;

     g) l'indicazione delle ulteriori misure di sicurezza e delle cautele che si reputano necessarie.

     2. Per lo svolgimento della fase istruttoria l'Ufficio "Prevenzione e controllo dei rischi di incidenti rilevanti", anche ai fini di acquisire informazioni e conoscenze sulle situazioni pregresse, coinvolge di norma i Servizi e i Presidi di prevenzione della Unità sanitaria locale, il Dipartimento periferico dell'ISPESL, il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competenti.

     3. Il Presidente della Giunta regionale, nel corso della fase istruttoria, provvede a fornire ai Sindaci competenti per territorio informazioni di sintesi sul contenuto delle dichiarazioni pervenute.

     4. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base della istruttoria tecnica, adotta nei riguardi dei fabbricanti i provvedimenti di competenza e ne informa le autorità competenti in particolare il Sindaco e il Prefetto.

     5. Avverso i provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta regionale è ammesso ricorso in opposizione.

     6. Il Presidente della Giunta regionale può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.

 

     Art. 5. Compiti relativi agli impianti soggetti a notifica. 1. La Regione, al fine di formulare osservazioni e pareri di merito nella Conferenza di servizio di cui al comma 5 dell'art. 18 del DPR 175/88 e avvalendosi dell'Ufficio "Prevenzione e controllo dei rischi di incidenti rilevanti", effettua una analisi e una valutazione sommaria e preliminare dei rischi di incidenti rilevanti per gli impianti soggetti a notifica.

     2. Di norma in tale Conferenza la Regione è rappresentata dal responsabile dell'Ufficio "Prevenzione e controllo dei rischi di incidenti rilevanti".

 

     Art. 6. Conferenza. 1. Qualora, a seguito della fase istruttoria relativa ad un impianto soggetto a dichiarazione, emerga una situazione di particolare importanza, gravità o pericolosità, il Presidente della Giunta regionale convoca una apposita Conferenza delle autorità istituzionali, degli organismi tecnici competenti e delle parti sociali interessate.

     2. La Conferenza ha lo scopo di acquisire la valutazione dei diversi soggetti interessati e di favorire l'integrazione delle competenze e delle responsabilità di cui i soggetti medesimi sono portatori.

     3. La Conferenza è composta da:

     a) il Sindaco

     b) il Presidente della Provincia

     c) i Servizi e Presidi di prevenzione dell'Unità sanitaria locale

     d) il Comandante provinciale dei vigili del fuoco

     e) il dirigente del Dipartimento periferico dell'ISPESL rispettivamente competenti per il territorio nel quale è situato l'impianto oggetto di valutazione o nel quale si potrebbe determinare un rischio ambientale;

     f) tre rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali di livello regionale

     g) tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di livello regionale

     h) tre rappresentanti delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale.

     Qualora, l'impianto oggetto della valutazione sia localizzato in un area portuale, della Conferenza fa parte il Capitano del porto.

     4. Il Presidente della Giunta regionale stabilisce i necessari collegamenti informativi e operativi con il Prefetto anche in riferimento alla convocazione della Conferenza.

 

     Art. 7. Nuove attività industriali soggette a dichiarazione. 1. Coloro che intendono costruire, ampliare, modificare, attivare impianti o attività industriali che, per le sostanze impiegate nel processo o in deposito, rientrino nel campo di applicazione degli obblighi della dichiarazione, unitamente alle domande autorizzative previste dalle norme vigenti da inoltrare al Sindaco, devono presentare alla Regione la documentazione e le informazioni che consentano di effettuare la valutazione dei rischi di incidenti rilevanti.

     2. Della presentazione di detta documentazione alla Regione viene obbligatoriamente data, a cura del fabbricante, informazione al Sindaco.

     3. Il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione completa e sulla base delle valutazioni tecniche dell'Ufficio di cui all'art. 3, fornisce al Sindaco i risultati delle valutazioni con l'indicazione delle misure di sicurezza che il fabbricante dovrà adottare. Le indicazioni del Presidente della Giunta regionale costituiscono riferimento vincolante per l'emanazione degli atti amministrativi e autorizzativi del Sindaco. Il Sindaco deve acquisire i risultati delle valutazioni prima di emettere i provvedimenti di competenza.

     4. Dopo la realizzazione delle opere strutturali e degli impianti e prima della loro attivazione e uso, il fabbricante inoltra al Sindaco richiesta per il rilascio del certificato di agibilità; tale richiesta è corredata dalla perizia giurata di cui all'art. 9 del DPR 175/88.

     5. Copia della richiesta e della perizia giurata è inviata al Presidente della Giunta regionale il quale, avvalendosi dell'Ufficio di cui all'art. 3, verifica la realizzazione dell'impianto e l'idoneità delle misure di sicurezza adottate e fornisce, entro quarantacinque giorni, una valutazione e un parere motivato sulla verifica effettuata.

     6. Il Sindaco provvede sulla agibilità dell'impianto entro trenta giorni dal ricevimento degli esiti della verifica di cui al comma 5.

 

     Art. 8. Funzioni ispettive e di vigilanza. 1. Ferme restando le competenze generali di vigilanza e controllo sull'igiene e la sicurezza del lavoro, sull'igiene ambientale, sull'omologazione di sicurezza e sulla prevenzione incendi, così come disciplinate dalle norme vigenti, le funzioni ispettive e di vigilanza in materia di rischi di incidenti rilevanti attribuite alla Regione, ivi comprese quelle previste dal comma 2 dell'art. 3 del DPR 175/88, sono delegate ai Comuni.

     Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza i Servizi di Medicina preventiva ed Igiene del lavoro operano secondo quanto previsto dalla L.R. 22 ottobre 1979, n. 33 ed in particolare adottano il metodo di lavoro previsto dall'art. 7 della suddetta legge regionale, finalizzato alla partecipazione e ad un ampio coinvolgimento dei lavoratori direttamente interessati.

     2. I Comuni esercitano le funzioni delegate mediante i Servizi e i Presidi di prevenzione delle Unità sanitarie locali.

     3. Qualora il Sindaco adotti provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza e ispezione, ne dà immediatamente comunicazione alla Regione.

     4. I Servizi e i Presidi di prevenzione delle Unità sanitarie locali, per garantire adeguata copertura e tempestività nell'esercizio delle funzioni attribuite, assicurano turni di reperibilità.

     5. Il Presidente della Giunta regionale, avvalendosi delle strutture operative regionali e in particolare dell'Ufficio di cui all'art. 3, provvede ad esercitare ogni forma di coordinamento e indirizzo utile ad assicurare omogeneità nell'esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza.

     6. Resta ferma la facoltà della Regione di esercitare direttamente le funzioni di vigilanza avvalendosi dell'Ufficio "Prevenzione e controllo dei rischi di incidenti rilevanti". A tal fine gli operatori del suddetto Ufficio, ai sensi del comma 2 dell'art. 20 del DPR 175/88, assumono la qualifica di Ufficiali di Polizia giudiziaria ed acquisiscono il potere di accesso. Per tali operatori la qualifica di Ufficiali di Polizia giudiziaria ha validità per l'intero territorio regionale.

 

     Art. 9. Sanzioni. 1. Restano ferme le sanzioni indicate ai commi 1, 2, 3, 4, 5 dell'art. 21 del DPR 175/88.

     2. Qualora, per gli impianti soggetti a notifica, si accerti che non sono rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o non sono adottate quelle prescritte dai Ministeri dell'Ambiente e della Sanità, la Regione provvede a:

     a) diffidare il fabbricante ad adottare le necessarie misure di sicurezza dandogli un termine non superiore ai sessanta giorni prorogabili solo per comprovati motivi;

     b) ordinare la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni impartite.

     La sospensione non deve comunque superare i sei mesi;

     c) ordinare la chiusura dell'impianto o del reparto qualora siano decorsi inutilmente i termini di cui alle prescrizioni impartite anche dopo la sospensione della attività.

     3. Per gli impianti soggetti a dichiarazione, qualora si accerti che non sono rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o non sono state adottate quelle prescritte dalla Regione, il Sindaco provvede ad adottare provvedimenti cautelativi, dispositivi e sanzionatori di competenza.

 

     Art. 10. Informazione alla popolazione. 1. Fermo restando quanto previsto, in ordine all'informazione dei lavoratori, dall'art. 8 del DPCM 31 marzo 1989, l'informazione alla popolazione sui rischi di incidenti rilevanti connessi con un determinato impianto, pur garantendo la tutela del segreto industriale deve contenere:

     a) il tipo di processo produttivo;

     b) le sostanze utilizzate e/o in deposito, le loro quantità e le loro caratteristiche tossicologiche;

     c) i possibili rischi di incidenti rilevanti e le conseguenze previste in caso di accadimento;

     d) le conclusioni delle valutazioni e delle analisi sviluppate e le misure integrative di sicurezza che sono state prescritte;

     e) le cautele e i comportamenti da adottare in caso di incidente.

     2. L'informazione alla popolazione è fornita entro tre mesi dalla conclusione della fase istruttoria e valutativa a cura del Sindaco, il quale può avvalersi delle osservazioni dell'Ufficio di cui all'art. 3, nonché dei Servizi e Presidi di prevenzione della Unità sanitaria locale competente.

     3. Le informazioni di cui al punto e), essendo le cautele e i comportamenti da adottare strettamente correlati e interdipendenti con il piano di emergenza esterno, dovranno essere forniti dal Sindaco in armonia con i provvedimenti prefettizi.

 

     Art. 11. Norma finanziaria. 1. La copertura finanziaria per l'applicazione della presente legge è garantita annualmente in fase di predisposizione del bilancio regionale.

     2. La dotazione finanziaria relativa all'esercizio 1991 per l'attuazione della presente legge è di Lire 150.000.000 a carico del Cap. 51720 "Quota del Fondo sanitario impiegata direttamente dalla Regione ai sensi dell'art. 27, 5° comma, della Legge 27 dicembre 1983, n. 730, per rilevanti interventi di natura sanitaria sull'ambiente, di carattere epidemiologico informativo, nei campi della ricerca finalizzata, nonché per altri interventi di rilievo regionale" del bilancio regionale di previsione per l'esercizio in corso.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 20 della L.R. 17 dicembre 2003, n. 26.