§ 4.4.14 - Legge Regionale 28 novembre 1986, n. 42.
Ulteriori modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 29 gennaio 1983, n. 7, recante norme sulla disciplina degli scarichi delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:28/11/1986
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Sostituzione di norme.
Art. 2.  Soppressione di norme.
Art. 3.  Delega di funzioni.
Art. 4.  Proroga di termini.
Art. 5.  Limiti stagionali per il fosforo.
Art. 6.  Comitato consultivo per la tutela della costa adriatica.
Art. 7.  Norme di salvaguardia.
Art. 8.  Autorizzazione allo scarico delle nuove fognature.
Art. 9.  Autorizzazione agli scarichi delle fognature esistenti.
Art. 10.  Utilizzazione delle Unità sanitarie locali.
Art. 11.  Sanzioni amministrative.
Art. 12.  Variazioni di tabelle.


§ 4.4.14 - Legge Regionale 28 novembre 1986, n. 42.

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 29 gennaio 1983, n. 7, recante norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature - Provvedimenti per il contenimento dell'eutrofizzazione.

(B.U. n. 142 del 2 dicembre 1986).

 

Art. 1. Sostituzione di norme. [1]

 

     Art. 2. Soppressione di norme.

     1. Il secondo comma dell'art. 38 della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 è soppresso.

 

     Art. 3. Delega di funzioni.

     1. Sono delegate alle Amministrazioni provinciali ed al Comitato circondariale di Rimini le funzioni amministrative di competenza regionale inerenti il rilascio delle concessioni previste dalla lettera g) dell'art. 134 del RD 8 maggio 1904 n. 368 relativamente alla immissione di scarichi fognari in canali di bonifica.

     2. La concessione viene rilasciata agli enti gestori delle pubbliche fognature contestualmente alla autorizzazione prevista dai successivi articoli 8 e 9 previo parere del Servizio provinciale per la difesa del suolo, risorse idriche e forestali e sentiti gli enti di bonifica interessati.

     3. La predetta concessione deve indicare anche i quantitativi di acqua scaricabili compatibilmente con la capacità ricettiva della rete scolante interessata.

     4. L'art. 39 della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 è abrogato.

 

     Art. 4. Proroga di termini.

     1. Il termine del 13 giugno 1986, indicato alla lettera a) del primo comma dell'art. 34 e alla lettera a) del primo comma dell'art. 35 della Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, è prorogato come segue:

     a) nel caso di scarichi fognari per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in corso i lavori di realizzazione o di completamento dei relativi impianti di depurazione, sino alla attivazione degli impianti medesimi e, comunque, non oltre due anni dalla entrata in vigore della presente legge;

     b) nel caso di scarichi fognari per i quali i lavori di realizzazione dei relativi impianti di depurazione vengano appaltati entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sino alla attivazione degli impianti medesimi e, comunque, non oltre due anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto.

     2. Ai fini di cui alle lettere a) e b) del primo comma gli impianti si intendono attivati al momento della comunicazione e prevista nel terzo comma dell'art. 8.

     3. Il termine di adeguamento ai limiti di accettabilità stabiliti dalla Tabella II allegata alla Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, già fissato entro il 13 giugno 1986 dalla lettera a) del secondo comma dell'art. 34 della medesima legge, sarà stabilità dal piano regionale di risanamento di cui alla Legge regionale 1 febbraio 1983, n. 9, o da piani stralcio del medesimo. L'adeguamento dovrà comunque avere luogo entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. Limiti stagionali per il fosforo.

     1. A decorrere dal 1° giugno 1987 gli scarichi degli insediamenti civili di classe B o C nonché gli scarichi degli impianti di depurazione a servizio delle pubbliche fognature aventi portata superiore a 10.000 metri cubi/giorno riferita al periodo di massimo consumo idrico dovranno essere effettuati nel rispetto, per il parametro n. 34 - fosforo totale di cui alla Tabella III allegata alla Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 e limitatamente al periodo 1° giugno - 30 settembre di ciascun anno, del valore limite di 4 mg/litro espresso come P.

     2. Alle medesime prescrizioni sono soggetti tutti gli scarichi degli impianti di depurazione di secondo livello come definiti dall'art. 33 della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 collocati nei Comuni costieri, anche se aventi portata inferiore a quella suddetta.

     3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può ampliare il periodo stagionale di cui ai precedenti commi nonché prevedere limiti più restrittivi del parametro fosforo totale.

 

     Art. 6. Comitato consultivo per la tutela della costa adriatica.

     1. E' istituito il Comitato consultivo per la tutela della costa adriatica dell'Emilia-Romagna, composto da:

     a) il Presidente della Giunta regionale o Assessore da lui delegato con funzioni di Presidente;

     b) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente e difesa del suolo;

     c) l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura;

     d) l'Assessore regionale competente in materia di turismo;

     e) i Sindaci dei Comuni della costa adriatica o Assessori da essi delegati;

     f) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali della regione o del Comitato circondariale di Rimini o Assessori da essi delegati;

     g) sedici membri scelti fra i nominativi indicati dalle associazioni regionali del turismo, della pesca, dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato e della cooperazione;

     h) tre membri scelti tra i nominativi indicati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti;

     i) tre membri scelti tra i nominativi indicati dalle associazioni ambientalistiche e naturalistiche.

     2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale che provvede contestualmente alla scelta dei membri previsti alle lettere g), h) e i) del comma precedente.

     3. Il Comitato ha il compito di seguire permanentemente il fenomeno dell'eutrofizzazione sulla base degli elementi conoscitivi rilevati dalle strutture ed organismi di ricerca e monitoraggio e di formulare proposte in materia di tutela e valorizzazione delle acque costiere, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica locale e nazionale sui problemi connessi all'eutrofizzazione.

     4. Il Comitato adotta il regolamento relativo alle modalità di funzionamento.

 

     Art. 7. Norme di salvaguardia.

     1. Al fine di concorrere al contenimento dell'eutrofizzazione in attuazione dell'art. 12 del Decreto legge 20 novembre 1985, n. 667, convertito con modifiche nella Legge 24 gennaio 1986, n. 7, ed alla protezione delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento, il rilascio di autorizzazioni allo scarico riguardanti nuovi allevamenti suinicoli o l'aumento di potenzialità produttiva di quelli esistenti è sospeso fino all'adozione del piano di risanamento previsto dalla Legge regionale 1 febbraio 1983, n. 9 o di piani stralcio del medesimo, che dovrà avvenire non oltre il 31 dicembre 1987.

     2. La salvaguardia prevista dal primo comma non si applica ai trasferimenti o alle ristrutturazioni di allevamenti suinicoli esistenti o ai nuovi allevamenti che vengano insediati in comuni nei quali, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, abbiano luogo chiusure di allevamenti suinicoli, purché i trasferimenti, le ristrutturazioni e nuovi insediamenti abbiano capacità produttiva non superiore a quella complessiva dei cessanti. Le aree di spandimento eventualmente a servizio di tali insediamenti non devono avere caratteristiche di più alta sensibilità ambientale rispetto alle aree precedentemente utilizzate. La valutazione di tali caratteristiche sarà fatta sulla base delle direttive regionali di cui all'ottavo comma dell'art. 20 della Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, come modificato dall'art. 1 della presente legge, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per le verifiche di cui al presente comma, i titolari degli allevamenti che cessano l'attività daranno comunicazione di ciò entro trenta giorni al Comune territorialmente interessato che provvederà alla revoca delle autorizzazioni allo scarico di cui alla Legge 10 maggio 1976 n. 319 ed alla Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 e successive modificazioni, anche se tacitamente acquisite.

 

     Art. 8. Autorizzazione allo scarico delle nuove fognature.

     1. Gli enti che intendono gestire pubbliche fognature, di cui agli articoli 31 e seguenti della Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, costruite successivamente all'entrata in vigore della presente legge, debbono richiedere alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio, o al Comitato circondariale di Rimini, l'autorizzazione per i rispettivi scarichi fognari, presentando istanza, corredata dei seguenti dati e documenti, riferiti a ciascuno scarico fognario:

     a) configurazione della rete fognaria che confluisce nello scarico finale e caratteristiche strutturali della medesima;

     b) catasto degli scarichi e degli insediamenti civili e produttivi che recapitano nella rete fognaria interessata;

     c) sistemi apprestati o in via di apprestamento, per il trattamento delle acque reflue dello scarico interessato;

     d) caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico interessato;

     e) indicazioni del corpo idrico ricettore nel quale si prevede l'immissione dello scarico e l'esatta ubicazione del punto di immissione;

     f) regolamento di fognatura adottato ai sensi dell'art. 38 della Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7.

     2. Le Amministrazioni provinciali ed il Comitato circondariale di Rimini rilasciano le autorizzazioni, previa verifica che gli scarichi rispettino i limiti di accettabilità previsti dalla Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, e successive modifiche o dal piano regionale di risanamento di cui alla Legge regionale 1 febbraio 1983, n. 9, ovvero dai relativi piani stralcio.

     3. A tal fine gli enti gestori sono tenuti a dare immediata comunicazione della attivazione degli impianti e degli scarichi alle Amministrazioni provinciali ed al Comitato circondariale di Rimini.

 

     Art. 9. Autorizzazione agli scarichi delle fognature esistenti.

     1. Gli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono pubbliche fognature, devono richiedere alle autorità competenti a norma dell'art. 8 l'autorizzazione per ciascuno scarico fognario.

     2. A tale fine, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a presentare apposita istanza corredata, oltre che dai dati e dai documenti privisti dall'art. 8, anche da un programma di adeguamento dello scarico ai limiti di accettabilità ed alle prescrizioni della Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, e della presente legge o del piano regionale di risanamento di cui alla Legge regionale 1 febbraio 1983, n. 9, con l'indicazione dei tempi a tal fine presumibilmente necessari.

     3. Le Amministrazioni provinciali ed il Comitato circondariale di Rimini rilasciano le autorizzazioni in forma definitiva quando gli scarichi rispettano i limiti di accettabilità previsti dalla Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, e successive modifiche o dal piano regionale di risanamento di cui alla Legge regionale 1 febbraio 1983, n. 9, o da piani stralcio del medesimo.

     4. Prima dell'autorizzazione definitiva le autorità competenti rilasciano un'autorizzazione provvisoria allo scarico che deve prevedere, mediante idonee prescrizioni e la fissazione di tempi intermedi, l'allineamento progressivo ai limiti finali di accettabilità previsti nelle tabelle allegate alla Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, e successive modifiche, nel piano regionale di risanamento di cui alla Legge regionale 1 febbraio 1983, n. 9 o in piani stralcio del medesimo.

     5. L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro sei mesi dalla data di presentazione della relativa istanza ritualmente documentata, fermo restando il potere dell'autorità competente di revocare la autorizzazione «ope legis» e di rilasciare l'autorizzazione espressa con le prescrizioni del caso.

 

     Art. 10. Utilizzazione delle Unità sanitarie locali.

     1. Per gli accertamenti ed i controlli necessari all'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9 le Amministrazioni provinciali ed il Comitato circondariale di Rimini si avvalgono anche dei Servizi di igiene pubblica delle competenti Unità sanitarie locali nonché dei Presidi multizonali di prevenzione mediante specifiche convenzioni.

     2. Per le valutazioni e gli accertamenti tecnici connessi alla istruttoria sulle domande di autorizzazione le Province ed il Comitato circondariale di Rimini possono avvalersi anche dei Servizi provinciali della regione per la difesa del suolo, risorse idriche e forestali.

 

     Art. 11. Sanzioni amministrative.

     1. Alle violazioni della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 e della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) a carico dei titolari di scarichi civili:

     1) il pagamento di una somma da 51 Euro a 258 Euro in caso di inosservanza dell'obbligo di munirsi di autorizzazione prima di attivare gli scarichi medesimi (primo comma dell'art. 9 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7);

     2) il pagamento di una somma da 516 Euro a 5.164 Euro nei casi di:

     - mancato adeguamento ai limiti di accettabilità di cui alla Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, e successive modifiche anche se lo scarico si trovi in regime di autorizzazione tacita;

     - mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione espressa di cui all'art. 10 della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7;

     - violazione di specifiche prescrizioni e divieti contenuti nel Capo II del Titolo II e nel Titolo III della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 e successive modifiche, nonché nell'art. 5 della presente legge;

     3) il pagamento di una somma da 1.032 Euro a 10.329 Euro in caso di mantenimento dello scarico nonostante il diniego o la revoca della autorizzazione [2];

     b) a carico degli enti gestori delle pubbliche fognature:

     1) il pagamento di una somma da 51 Euro a 258 Euro nel caso di inosservanza dell'obbligo di presentare l'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 9 della presente legge;

     2) il pagamento di una somma da 516 Euro a 5.164 Euro nei casi di:

     - mancato adeguamento ai limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 e successive modifiche anche se lo scarico fognario si trovi in regime d'autorizzazione tacita ai sensi dell'art. 9;

     - mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione espressa;

     - violazione di specifiche prescrizioni e divieti contenuti nell'art. 5 della presente legge [2].

     2. Le entrate provenienti dalla applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono devolute:

     a) ai Comuni competenti per territorio per la parte derivante da infrazioni rilevate a carico dei titolari di insediamenti civili;

     b) alle Amministrazioni provinciali ed al Comitato circondariale di Rimini per la parte derivante da infrazioni rilevate a carico degli Enti gestori delle pubbliche fognature.

     3. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al primo comma compete ai Comuni territorialmente interessati per quanto riguarda le infrazioni di cui alla lettera a) ed alle Amministrazioni provinciali ed al Comitato circondariale di Rimini per quanto riguarda le infrazioni di cui alla lettera b). A tal fine gli Enti suddetti si uniformeranno alle norme della Legge regionale 28 aprile 1984 n. 21 concernente la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale nonché per quanto in essa non previsto, alle norme della Legge 24 novembre 1981 n. 689 recante modifiche al sistema penale.

 

     Art. 12. Variazioni di tabelle.

     (Omissis) [3]

 

 


[1] Modifica l'art. 20 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 7.

[2] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[2] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[3] Modifica le tabelle II e III della L.R. 29 gennaio 1983, n. 7.