§ 2.8.3E - Legge 26 gennaio 1973, n. 13.
Proroga della legge 15 dicembre 1967, n. 1227, relativa alla concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:26/01/1973
Numero:13


Sommario
Art. 1.      La legge 15 dicembre 1967, n. 1227, per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi, è prorogata per il biennio 1972-1973.
Art. 2.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 190 milioni, per ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973.
Art. 3.      Il contributo di cui all'art. 2, n. 5 della legge 26 febbraio 1952, n. 136, sarà determinato annualmente con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, entro il limite massimo di lire [...]
Art. 4.      All'onere di lire 190 milioni si farà fronte, per ognuno degli anni finanziari 1972 e 1973, mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 degli stati di previsione [...]
Art. 5.      Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, potrà assegnare al Commissariato generale anticoccidico gli eventuali residui dei contributi di cui alla presente legge, per [...]


§ 2.8.3E - Legge 26 gennaio 1973, n. 13. [1]

Proroga della legge 15 dicembre 1967, n. 1227, relativa alla concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi.

(G.U. 24 febbraio 1973, n. 51)

 

     Art. 1.

     La legge 15 dicembre 1967, n. 1227, per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi, è prorogata per il biennio 1972-1973.

 

          Art. 2.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 190 milioni, per ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973.

 

          Art. 3.

     Il contributo di cui all'art. 2, n. 5 della legge 26 febbraio 1952, n. 136, sarà determinato annualmente con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, entro il limite massimo di lire 30 milioni annui e graverà sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente art. 2.

 

          Art. 4.

     All'onere di lire 190 milioni si farà fronte, per ognuno degli anni finanziari 1972 e 1973, mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro, per i rispettivi anni medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, potrà assegnare al Commissariato generale anticoccidico gli eventuali residui dei contributi di cui alla presente legge, per provvedere al pagamento del debito di detto Commissariato nei confronti della Banca nazionale del lavoro.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.