§ 2.8.1 - Legge 7 luglio 1907, n. 526.
Portante disposizioni a favore delle piccole società cooperative agricole e delle piccole associazioni agricole di mutua assicurazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:07/07/1907
Numero:526


Sommario
Art. 1.      Le società cooperative agricole, le casse rurali e le casse agrarie costituite in forma cooperativa con capitale effettivo non superiore a lire 30 mila, finchè non superano tale limite non hanno [...]
Art. 2.      Gli atti indicati nell'articolo precedente devono essere pubblicati nel foglio degli annunzi legali dalla provincia, dove ha sede la società, ed a tale effetto devono essere trasmessi a cura [...]
Art. 3.      Le società cooperativa di cui all'art. 1, purchè siano rette coi principii e colle discipline della mutualità, nel decennio dall'atto di fondazione e finchè il capitale sociale effettivo non [...]
Art. 4.      Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano alle associazioni agricole di mutua assicurazione le quali nel loro atto costitutivo o nel loro statuto s'impegnino a non assumere, ed [...]
Art. 5.      Le società cooperative contemplate nella presente legge, il capitale delle quali venga a superare il limite delle lire 30,000 e le associazioni agricole di mutua assicurazione le quali estendono [...]
Art. 6.      Nel mese successivo ad ogni trimestre le prefetture devono inviare al Ministero di agricoltura industria e commercio un elenco delle società cooperative agricole e delle associazioni agricole di [...]
Art. 7.      Per quanto non è stabilito nella presente legge vigono le disposizioni del codice di commercio, e le penalità dell'art. 248 del codice stesso si applicano anche agli amministratori che omettono [...]
Art. 8.      Le società, associazioni e casse accennate in questa legge già costituite potranno godere dei benefici accordati nei precedenti articoli con che nel termine di tre mesi si provvedano, anche nei [...]


§ 2.8.1 - Legge 7 luglio 1907, n. 526.

Portante disposizioni a favore delle piccole società cooperative agricole e delle piccole associazioni agricole di mutua assicurazione.

(G.U. 26 luglio 1907, n. 177).

 

     Art. 1.

     Le società cooperative agricole, le casse rurali e le casse agrarie costituite in forma cooperativa con capitale effettivo non superiore a lire 30 mila, finchè non superano tale limite non hanno l'obbligo di pubblicare, nel Bollettino Ufficiale delle società per azioni gli atti, la pubblicazione dei quali è prescritta dal codice di commercio e dal regolamento per l'esecuzione del codice stesso, nè sono tenute a indicare nell'atto costitutivo i pubblici fogli designati per la pubblicazione degli atti sociali, come prescrive l'art. 220 del codice di commercio, salvo l'obbligo, prescritto dal detto articolo, d'indicare le forme di convocazione delle assemblee generali, adottando a tal fine il sistema che riterranno più opportuno.

 

          Art. 2.

     Gli atti indicati nell'articolo precedente devono essere pubblicati nel foglio degli annunzi legali dalla provincia, dove ha sede la società, ed a tale effetto devono essere trasmessi a cura degli amministratori, in carta libera, alla prefettura, entro 15 giorni dalla data del certificato di deposito, annotazione e trascrizione nei registri della cancelleria del tribunale a forma del codice di commercio.

     La pubblicazione è gratuita e deve effettuarsi entro 15 giorni dalla presentazione dei documenti.

     Per le formalità anzidette, la presentazione degli atti sia alla cancelleria del tribunale, sia alla prefettura, può aver luogo mediante invio per posta in piego raccomandato, con ricevuta di ritorno.

 

          Art. 3.

     Le società cooperativa di cui all'art. 1, purchè siano rette coi principii e colle discipline della mutualità, nel decennio dall'atto di fondazione e finchè il capitale sociale effettivo non superi le lire 30,000, godranno delle esenzioni previste dagli articoli 153, n. 3, del testo unico delle leggi sulle tasse di registro approvato con regio decreto 20 maggio 1897, n. 217 e 27, n. 9 del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo, approvato con Regio decreto 4 luglio 1897, n. 414, per gli atti relativi alle operazioni da esse compiute.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano alle associazioni agricole di mutua assicurazione le quali nel loro atto costitutivo o nel loro statuto s'impegnino a non assumere, ed affettivamente non assumano rischi per una somma complessiva superiore a lire 300,000.

     A tali associazioni si estende anche il disposto dell'articolo 228 del codice di commercio, relativo all'esenzione degli atti costitutivi e degli atti di recesso ed ammissione dei soci dalle tasse di registro e di bollo.

 

          Art. 5.

     Le società cooperative contemplate nella presente legge, il capitale delle quali venga a superare il limite delle lire 30,000 e le associazioni agricole di mutua assicurazione le quali estendono i propri impegni per rischi superiori a lire 300,000, non godranno più i vantaggi stabiliti dalla presente legge, e saranno assimilati agli altri enti della stessa specie regolati dal codice di commercio.

     La cessazione di tali vantaggi decorrerà dal giorno in cui sarà pubblicato, nel modo indicato nell'art. 1, il bilancio dal quale risulti che gli accennati limiti sono stati oltrepassati ovvero dal giorno in cui tale constatazione sarà fatta dalla autorità giudiziaria o amministrativa, e per le operazioni eseguite avrà effetto dal giorno in cui sono stati sorpassati i limiti indicati nella prima parte di questo articolo.

     Nel termine di un mese a partire dai giorni predetti, i menzionati enti dovranno rispettivamente, in conformità degli articoli 221 e 242 del codice di commercio, sotto la responsabilità dei propri amministratori, e sotto pena di vedere revocato il provvedimento emesso dal tribunale in base all'art. 91 del codice di commercio, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della società per azioni i loro atti costitutivi, i posteriori cambiamenti e l'ultimo bilancio.

 

          Art. 6.

     Nel mese successivo ad ogni trimestre le prefetture devono inviare al Ministero di agricoltura industria e commercio un elenco delle società cooperative agricole e delle associazioni agricole di mutua assicurazione costituite nelle rispettive provincie a norma della presente legge, durante il trimestre, indicando nominativamente per ognuno di tali enti la denominazione o ragione sociale, la sede, l'oggetto e la durata; e parimenti dovranno inviare un elenco degli enti stessi cessati durante il detto periodo.

     Tali elenchi saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale delle società per azioni.

     Una copia o un estratto del foglio degli annunzi legali della provincia, nel quale è pubblicato il bilancio annuale di ognuno degli accennati enti, deve essere trasmesso dalle prefetture al Ministero di agricoltura, industria e commercio, entro 15 giorni dalla data del foglio medesimo.

 

          Art. 7.

     Per quanto non è stabilito nella presente legge vigono le disposizioni del codice di commercio, e le penalità dell'art. 248 del codice stesso si applicano anche agli amministratori che omettono di far pubblicare gli atti, in conformità della presente legge.

 

          Art. 8.

     Le società, associazioni e casse accennate in questa legge già costituite potranno godere dei benefici accordati nei precedenti articoli con che nel termine di tre mesi si provvedano, anche nei riguardi ed agli effetti di questa legge, del decreto prescritto nell'art. 91 del codice di commercio.