§ 2.6.49 - D.L. 29 ottobre 1977, n. 797.
Disposizioni straordinarie per la commercializzazione all'estero dei concentrati di pomodoro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:29/10/1977
Numero:797


Sommario
Art. 1.      Fino al 31 luglio 1978 è ammessa la commercializzazione all'estero di concentrati di pomodoro di produzione nazionale, derivanti dalla lavorazione 1977, che non [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 2.6.49 - D.L. 29 ottobre 1977, n. 797. [1]

Disposizioni straordinarie per la commercializzazione all'estero dei concentrati di pomodoro.

(G.U. 5 novembre 1977, n. 302).

 

     Art. 1.

     Fino al 31 luglio 1978 è ammessa la commercializzazione all'estero di concentrati di pomodoro di produzione nazionale, derivanti dalla lavorazione 1977, che non presentino, in riferimento all'art. 2 della legge 10 marzo 1969, n. 96, il requisito di cui all'art. 3, primo comma, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, purchè conformi ai limiti prescritti o richiesti dai Paesi importatori.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. unico della L. 23 dicembre 1977, n. 938.