§ 2.6.46 - D.L. 29 luglio 1976, n. 520.
Disposizioni straordinarie per la commercializzazione di derivati del pomodoro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:29/07/1976
Numero:520


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 2.6.46 - D.L. 29 luglio 1976, n. 520. [1]

Disposizioni straordinarie per la commercializzazione di derivati del pomodoro.

(G.U. 31 luglio 1976, n. 201).

 

     Art. 1. [2]

     Per i derivati di pomodoro, ottenuti dalla lavorazione delle produzioni anteriori a quella in corso, che non presentino le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalla legge 10 marzo 1969, n. 96, è ammessa, in deroga alle disposizioni della stessa legge, la commercializzazione all'interno ed all'estero fino al 31 dicembre 1976 per la fase dall'industria al commercio e fino al 30 giugno 1977 per la fase dal commercio al consumo.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 19 agosto 1976, n. 641.

[2] Articolo così modificato dalla L. di conversione 19 agosto 1976, n. 641.