| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 2. Agricoltura |
| Capitolo: | 2.6 prodotti agricoli e colture |
| Data: | 29/07/1976 |
| Numero: | 520 |
| Sommario |
| Art. 1. |
| Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 2.6.46 - D.L. 29 luglio 1976, n. 520. [1]
Disposizioni straordinarie per la commercializzazione di derivati del pomodoro.
(G.U. 31 luglio 1976, n. 201).
Per i derivati di pomodoro, ottenuti dalla lavorazione delle produzioni anteriori a quella in corso, che non presentino le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalla
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] Articolo così modificato dalla