§ 2.5.1 – R.D. 10 settembre 1923, n. 1956.
Approvazione del regolamento per l'applicazione ai lavoratori delle aziende agricole del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.5 lavoro agricolo
Data:10/09/1923
Numero:1956


Sommario
Articolo unico.      E' approvato il regolamento annesso al presente decreto e visto d'ordine nostro dal ministro proponente per l'applicazione ai lavoratori delle aziende agricole del [...]
Art. 1.      Il presente regolamento concerne le aziende agricole previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692
Art. 2.      Il regio decreto-legge ed il presente regolamento si estendono alla coltivazione della terra e dei boschi e alle lavorazioni ad essa connesse, complementari od [...]
Art. 3.      Le disposizioni del regio decreto-legge sono solo applicabili, nei modi e nei limiti indicati negli articoli seguenti, agli avventizi e ai salariati addetti ai lavori di [...]
Art. 4.      Non si considerano come lavoro effettivo e non sono compresi nella durata massima normale della giornata di lavoro prescritta dall'art. 1 del regio decreto-legge
Art. 5.      I periodi di tempo entro i quali, a norma dell'art. 4 del regio decreto-legge, è consentito di superare la media delle otto ore giornaliere o delle quarantotto ore [...]
Art. 6.      Quando per intemperie non fosse possibile eseguire durante la giornata l'orario normale, quale risulta nei diversi periodi della ripartizione di cui all'articolo [...]
Art. 7.      Quando d'accordo fra i datori di lavoro e prestatori d'opera si voglia superare il limite settimanale di dodici ore di lavoro straordinario, ciò potrà essere consentito [...]
Art. 8.      Per i lavori preparatorii e complementari e i casi di forza maggiore e di imminente pericolo, valgono, in quanto siano applicabili, le disposizioni relative del [...]
Art. 9.      Le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori, con accordi riconosciuti validi dai comitati provinciali di conciliazione a norma dell'art. 5 del presente [...]
Art. 10.      Quando sorgano controversie fra organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori e fra singoli datori di lavoro e lavoratori circa il computo della durata del lavoro [...]
Art. 11.      Contro i provvedimenti dei comitati provinciali di conciliazione è ammesso ricorso al ministro per l'economia nazionale. Il ricorso non ha effetto sospensivo
Art. 12.      La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni relative alle aziende agricole del regio decreto-legge e del presente regolamento è esercitata dagli ispettori e [...]
Art. 13.      Le violazioni al regio decreto-legge e al presente regolamento devono risultare da apposito processo verbale firmato dall'esercente l'azienda o da un suo rappresentante [...]
Art. 14. 


§ 2.5.1 – R.D. 10 settembre 1923, n. 1956.

Approvazione del regolamento per l'applicazione ai lavoratori delle aziende agricole del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura.

(G.U. 28 settembre 1923, n. 228).

 

     Articolo unico.

     E' approvato il regolamento annesso al presente decreto e visto d'ordine nostro dal ministro proponente per l'applicazione ai lavoratori delle aziende agricole del nostro decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura.

 

 

TESTO DEL REGOLAMENTO

 

          Art. 1.

     Il presente regolamento concerne le aziende agricole previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.

 

          Art. 2.

     Il regio decreto-legge ed il presente regolamento si estendono alla coltivazione della terra e dei boschi e alle lavorazioni ad essa connesse, complementari od accessorie, quali la cura delle piante, la irrigazione, la custodia, l'allevamento ed il governo di animali (esclusa la pastorizia brada), la preparazione, la conservazione, la trasformazione ed il trasporto dei prodotti agricoli, armentizi e forestali.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni del regio decreto-legge sono solo applicabili, nei modi e nei limiti indicati negli articoli seguenti, agli avventizi e ai salariati addetti ai lavori di cui all'articolo precedente, fatta eccezione per l'attività che essi prestano in lavori eseguiti in compartecipazione.

     Sono esclusi in ogni caso i mezzadri e il personale preposto, nelle grandi e medie aziende, alla direzione tecnica ed amministrativa di esse, che non concorre nemmeno occasionalmente al lavoro manuale.

     I lavori eseguiti con contratti misti di salariato e di compartecipazione ai prodotti sono definiti secondo la loro affinità o il carattere prevalente.

     Le limitazioni degli orari prescritte dal regio decreto-legge si applicano ai soci delle cooperative di produzione e lavoro che sono occupati in lavori da essi assunti, quando siano rimunerati prevalentemente con salario o quando lavorino promiscuamente con operai non appartenenti alla cooperativa.

 

          Art. 4.

     Non si considerano come lavoro effettivo e non sono compresi nella durata massima normale della giornata di lavoro prescritta dall'art. 1 del regio decreto-legge:

     1 i riposi intermedi;

     2 il tempo per l'andata al campo o al posto di lavoro e quello per il ritorno, in conformità delle consuetudini locali;

     3 il tempo necessario per le martellature della falce, salvo patto in contrario.

 

          Art. 5.

     I periodi di tempo entro i quali, a norma dell'art. 4 del regio decreto-legge, è consentito di superare la media delle otto ore giornaliere o delle quarantotto ore settimanali, non possono superare i tre mesi dell'anno.

     Salvo accordi diversi stipulati fra le parti, l'orario di lavoro non potrà superare le dieci ore al giorno o le sessanta ore alla settimana.

     Gli accordi fra le parti di cui al precitato art. 4 sono quelli stipulati fra le associazioni di datori di lavoro e quelle di lavoratori e, in mancanza di associazioni, fra i rappresentanti degli uni e degli altri.

     Essi devono essere trasmessi ai comitati provinciali di conciliazione di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 14 settembre 1919, n. 1726, costituiti secondo le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 7 aprile 1921, n. 407, che riconosceranno la validità degli accordi per la località e il tempo in cui devono essere applicati.

     Copia degli accordi riconosciuti validi dai comitati predetti saranno trasmessi, a cura del presidente, ai sindaci dei comuni interessati, che ne cureranno l'affissione per un mese all'albo pretorio, al ministero dell'economia nazionale , che dovrà pubblicarli in riassunto nel Bollettino del lavoro e al capo del circolo d'ispezione dell'industria e lavoro competente per territorio.

 

          Art. 6.

     Quando per intemperie non fosse possibile eseguire durante la giornata l'orario normale, quale risulta nei diversi periodi della ripartizione di cui all'articolo precedente, il datore di lavoro può, nei casi di retribuzione a giornata, ricuperare nella settimana il tempo perduto, elevando le giornate successive fino al limite di dieci ore, senza far luogo a remunerazione alcuna.

 

          Art. 7.

     Quando d'accordo fra i datori di lavoro e prestatori d'opera si voglia superare il limite settimanale di dodici ore di lavoro straordinario, ciò potrà essere consentito per un periodo non superiore a nove settimane consecutive, sempre che la media di lavoro straordinario nel detto periodo non superi le dodici ore settimanali.

     Gli accordi fra le parti relativi al lavoro straordinario di cui all'art. 5 del regio decreto-legge sono sottoposti alle stesse norme prescritte per gli accordi circa la ripartizione dell'orario normale in periodi ultra settimanali.

     Copia degli accordi riconosciuti validi dai comitati provinciali saranno trasmessi, a cura del presidente, ai sindaci e al ministero dell'economia nazionale, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 5, ed al capo del circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro.

 

          Art. 8.

     Per i lavori preparatorii e complementari e i casi di forza maggiore e di imminente pericolo, valgono, in quanto siano applicabili, le disposizioni relative del regolamento al regio decreto-legge per le aziende commerciali e industriali.

 

          Art. 9.

     Le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori, con accordi riconosciuti validi dai comitati provinciali di conciliazione a norma dell'art. 5 del presente regolamento, provvederanno a disciplinare l'orario di lavoro dei salariati addetti ai servizi di trasporto, ai lavori di stalla, al governo e alla mungitura del bestiame da latte e da produzione, alla sorveglianza e all'accompagnamento del bestiame durante il pascolo e i traslochi.

     In mancanza di accordi i comitati di conciliazione fisseranno le norme in conformità delle quali sarà regolato il lavoro dei salariati predetti per l'intera provincia e singole zone di essa.

     Copia della deliberazione relativa sarà trasmessa, a cura del presidente, ai sindaci dei comuni interessati e al ministero dell'economia nazionale, agli effetti dell'art. 5 del presente regolamento, e al capo circolo dell'industria e del lavoro competente per territorio.

 

          Art. 10.

     Quando sorgano controversie fra organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori e fra singoli datori di lavoro e lavoratori circa il computo della durata del lavoro agli effetti degli articoli precedenti, i comitati provinciali di cui all'art. 5 possono, su richiesta di una delle parti, intervenire per una conciliazione fra le parti stesse, redigendo apposito verbale.

     Quando le parti non si conciliino il presidente del comitato dovrà avvertire il capo circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro competente per territorio, il quale, quando ricorrano gli estremi di una contravvenzione, deferirà i contravventori all'autorità giudiziaria.

 

          Art. 11.

     Contro i provvedimenti dei comitati provinciali di conciliazione è ammesso ricorso al ministro per l'economia nazionale. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

 

          Art. 12.

     La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni relative alle aziende agricole del regio decreto-legge e del presente regolamento è esercitata dagli ispettori e aiutanti ispettori del lavoro, sotto la direzione del capo del circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro competente per territorio.

 

          Art. 13.

     Le violazioni al regio decreto-legge e al presente regolamento devono risultare da apposito processo verbale firmato dall'esercente l'azienda o da un suo rappresentante o da chi ha la direzione o la sorveglianza del lavoro [1].

     In esso dovranno essere indicati i dati di fatto costituenti le infrazioni, il numero delle persone occupate e tutte le altre informazioni necessarie per il giudizio sulla contravvenzione. Saranno pure inserite in esso le dichiarazioni che riterrà di far presente, nel proprio interesse, l'esercente o il suo rappesentante o il direttore.

     Se costoro si rifiutino di firmare il processo verbale, ne vien fatta menzione, indicandone le ragioni.

     (Omissis) [2].

 

          Art. 14. [3]

     I datori di lavoro o i loro rappresentanti sono puniti, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.


[1] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

[2] Comma abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.