§ 4.1.45 - Legge Regionale 21 dicembre 2001, n. 47.
Differimento di termini in materia di pianificazione urbanistica e di delocalizzazione degli immobili nonché disposizioni urgenti in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:21/12/2001
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'art. 43 della L.R. n. 20 del 2000.
Art. 2.  Modifiche all'art. 4 della L.R. n. 25 del 2001.
Art. 3.  Delega di funzioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Art. 4.  Modifiche all'art. 45 della L.R. n. 20 del 2000.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 4.1.45 - Legge Regionale 21 dicembre 2001, n. 47.

Differimento di termini in materia di pianificazione urbanistica e di delocalizzazione degli immobili nonché disposizioni urgenti in materia di espropriazione per pubblica utilità.

(B.U. n. 188 del 21 dicembre 2001).

 

Titolo I

Differimento di termini

 

Art. 1. Modifiche all'art. 43 della L.R. n. 20 del 2000.

     1. Il comma 6, dell'art. 43 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 recante “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”, è sostituito dai seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Modifiche all'art. 4 della L.R. n. 25 del 2001.

     1. Al comma 1 dell'art. 4 della L.R. 8 agosto 2001, n. 25 recante “Norme per la delocalizzazione degli immobili colpiti dagli eventi calamitosi dell'ottobre e novembre 2000”, le parole: “entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa”, sono sostituite dalle parole:

     (Omissis).

     2. Al comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 25 del 2001, le parole: “entro i successivi sessanta giorni”, sono sostituite dalle parole:

     (Omissis).

 

Titolo II

Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità

 

     Art. 3. Delega di funzioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. [1]

 

     Art. 4. Modifiche all'art. 45 della L.R. n. 20 del 2000. [2]

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.


[1] Articolo abrogato dall’art. 34 della L.R. 19 dicembre 2002, n. 37.

[2] Articolo abrogato dall’art. 34 della L.R. 19 dicembre 2002, n. 37.