§ 4.1.24/1 - Regolamento Regionale 13 ottobre 1986, n. 33.
Disposizioni regolamentari concernenti le modalità di controllo delle opere nelle zone sismiche (in attuazione della L.R. 19 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:13/10/1986
Numero:33


Sommario
Art. 1.  1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalità di controllo delle opere nelle zone dichiarate sismiche e individuano le opere di rilevante interesse pubblico, a norma dell'art. [...]
Art. 2.  (Omissis)
Art. 3.  (Omissis)
Art. 4.  1. Per il deposito del progetto di cui all'art. 3 della L.R. 19 giugno 1984, n. 35, come modificata e integrata, il committente consegna al competente Servizio provinciale Difesa del suolo due [...]
Art. 5.  (Omissis)
Art. 6.  1. Per eventuali varianti in corso d'opera che modifichino sostanzialmente gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura, dovranno essere preparati nuovi elaborati di progetto seguendo le stesse [...]
Art. 7.  1. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera realizzata al progetto nonché alle sue eventuali [...]
Art. 8.  (Omissis)
Art. 9.  (Omissis).
Art. 20.  1. Al fine di specificare le modalità di controllo delle opere nelle zone sismiche, previste dall'art. 5 della L.R. 19 giugno 1984, n. 35, come modificata e integrata, le disposizioni del presente [...]
Art. 21.  1. Le opere di Rilevante interesse pubblico sono quelle per le quali il Decreto ministeriale 24 gennaio 1986 al paragrafo B.4.2 prescrive l'assunzione del valore del coefficiente di protezione [...]
Art. 22.  (Omissis)
Art. 23.  1. Fuori dai casi di opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità individuati ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) della L.R. 19 giugno 1984, n. 35, come modificata e [...]
Art. 24.  1. I controlli sul progetto vengono svolti verificando la rispondenza degli elaborati alle norme tecniche nel rispetto delle scelte progettuali adottate dal progettista delle strutture.
Art. 25.  1. Entro cinque giorni dal sorteggio, ciascuna pratica estratta viene assegnata dal responsabile del Servizio provinciale Difesa del suolo a un nucleo di valutazione, composto da almeno due tecnici [...]
Art. 26.  1. Con deliberazione di Giunta regionale è costituito, ai sensi dell'art. 13 della Legge regionale 18 agosto 1984 n. 44, un gruppo di coordinamento con il compito di indirizzare e portare a sintesi [...]


§ 4.1.24/1 - Regolamento Regionale 13 ottobre 1986, n. 33. [1]

Disposizioni regolamentari concernenti le modalità di controllo delle opere nelle zone sismiche (in attuazione della L.R. 19 giugno 1984, n. 35, come modificata e integrata) [1a].

(B.U. n. 123 del 17-10-1986).

 

 

Titolo I

FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. 1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalità di controllo delle opere nelle zone dichiarate sismiche e individuano le opere di rilevante interesse pubblico, a norma dell'art. 6, comma 1, della L.R. 19 giugno 1984, n. 35, come modificata e integrata [2].

 

     Art. 2. (Omissis) [3].

 

     Art. 3. (Omissis) [3].

 

     Art. 4. 1. Per il deposito del progetto di cui all'art. 3 della L.R. 19 giugno 1984, n. 35, come modificata e integrata, il committente consegna al competente Servizio provinciale Difesa del suolo due esemplari completi dello stesso progetto con relativi allegati, nonché una terza copia dei soli elaborati grafici del progetto architettonico da vistare da parte del Servizio provinciale Difesa del suolo e da consegnare al Comune interessato, a cura del committente, assieme alla copia della ricevuta di deposito [4].

 

     Art. 5. (Omissis) [5].

 

     Art. 6. 1. Per eventuali varianti in corso d'opera che modifichino sostanzialmente gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura, dovranno essere preparati nuovi elaborati di progetto seguendo le stesse modalità previste per i nuovi progetti, indipendentemente dalla necessità di nuova concessione o autorizzazione edilizia ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche.

     2. Per altre eventuali varianti in corso d'opera, che non modifichino sostanzialmente gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura, non è richiesto il preventivo deposito del progetto di variante: vanno però trasmessi, prima dell'ultimazione dei lavori, i relativi elaborati al Servizio provinciale Difesa del suolo.

     3. Le varianti in corso d'opera, che portino alla realizzazione di una delle opere di rilevante interesse pubblico, di cui all'articolo 5, terzo comma, della L.R. 19 giugno 1984, n. 35, come modificata e integrata, possono essere attuate soltanto a seguito dell'autorizzazione di cui agli artt. 2 e 18 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64 [6].

 

     Art. 7. 1. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera realizzata al progetto nonché alle sue eventuali varianti, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione contenute negli elaborati progettuali, della qualità dei materiali impiegati e della posa in opera di eventuali elementi prefabbricati.

     2. A tal fine il costruttore, anche attraverso la figura del direttore del cantiere, deve garantire la necessaria capacità tecnico-operativa dell'impresa esecutrice e la fedele esecuzione delle prescrizioni del direttore dei lavori, essendo di ciò responsabile anche ai sensi dell'art. 6 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche.

 

 

Titolo II [7]

ELABORATI PROGETTUALI

 

Capo I

ELENCAZIONE

 

     Art. 8. (Omissis)

Capo II

RELAZIONE TECNICA GENERALE

 

          Art. 9. (Omissis).

 

Capo III

FASCICOLO DEI CALCOLI

 

     Artt. 10. - 12. (Omissis).

 

Capo IV

RELAZIONE SULLE FONDAZIONI

 

     Artt. 13. - 16. (Omissis).

 

Capo V

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO

 

     Artt. 17. - 19. (Omissis).

 

 

Titolo III

MODALITA' DI CONTROLLO DELLE OPERE NELLE ZONE SISMICHE [8]

 

     Art. 20. 1. Al fine di specificare le modalità di controllo delle opere nelle zone sismiche, previste dall'art. 5 della L.R. 19 giugno 1984, n. 35, come modificata e integrata, le disposizioni del presente Titolo definiscono:

     a) le opere da sottoporre a controllo sistematico, in ragione del loro rilevante interesse pubblico;

     b) per le opere non rientranti nei casi di cui alla lettera a), le procedure del controllo, previsto dall'art. 5 della L.R. 19 giugno 1984, n. 35, come modificata e integrata, con il metodo del campione estratto casualmente sul campo di indagine corrispondente ai progetti depositati per i quali non sono ancora trascorsi trentacinque giorni dalla data di comunicazione di inizio lavori;

c) la frequenza del sorteggio e la dimensione del campione per il campo di indagine indicato al precedente punto b);

     d) le modalità di svolgimento dei controlli di cui ai punti precedenti, nonché di certificazione dell'esito degli stessi [9].

 

     Art. 21. 1. Le opere di Rilevante interesse pubblico sono quelle per le quali il Decreto ministeriale 24 gennaio 1986 al paragrafo B.4.2 prescrive l'assunzione del valore del coefficiente di protezione sismica:

     - I = 1.4, quando si tratta di opere la cui resistenza al sisma sia di importanza primaria per le necessità della protezione civile;

     - I = 1.2, quando si tratta di opere che presentano un particolare rischio per le loro caratteristiche d'uso.

     2. A titolo esemplificativo, costituiscono opere di rilevante interesse pubblico:

     a) quelle di importanza primaria per la direzione e per l'esecuzione degli interventi di protezione civile, e cioè:

     1) quelle destinate a sedi di Prefetture;

     2) quelle destinate a sedi comunali nonché a uffici e servizi tecnici dei Comuni e di altri enti elettivi;

     3) caserme dei Vigili del fuoco, con edifici annessi, e altre caserme;

     4) ospedali, case di cura, altri presidi sanitari locali;

     5) quelle destinate a ospitare impianti essenziali per l'esercizio delle telecomunicazioni;

     6) quelle destinate a ospitare impianti essenziali per il funzionamento delle reti dei servizi tecnologici di interesse urbano per il rifornimento energetico e idrico;

     7) altri edifici eventualmente specificati nei Piani di protezione civile;

     b) quelle che presentano un particolare rischio per le loro caratteristiche d'uso, e cioè:

     1) scuole e aule di istituti universitari;

     2) chiese aperte al culto;

     3) stazioni ferroviarie e tranviarie, autostazioni, aerostazioni, stazioni per la navigazione marittima o fluviale;

     4) locali di spettacolo, di intrattenimento e di riunione;

     5) grandi opere e costruzioni per esposizione o vendita all'ingrosso o al dettaglio;

     6) grandi opere e costruzioni turistiche ricettive o per la ristorazione;

     7) opere e costruzioni destinate al pubblico annesse a impianti per spettacoli sportivi;

     8) dighe e sbarramenti di vario tipo;

     9) ponti stradali;

     10) grandi serbatoi di stoccaggio.

     3. Alle opere individuate dal precedente comma 1 sono equiparati, ai fini del presente regolamento, gli edifici esistenti che assumano rilevante interesse pubblico a seguito di mutamento della destinazione d'uso anche non connesso a trasformazioni fisiche, di cui all'art. 2, secondo comma, della L.R. 19 giugno 1984, n. 35, come modificata e integrata. Tali edifici esistenti sono, a titolo esemplificativo, quelli che assumono le destinazioni d'uso ricomprese nel precedente comma 2 [10].

 

     Art. 22. (Omissis) [11].

 

     Art. 23. 1. Fuori dai casi di opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità individuati ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) della L.R. 19 giugno 1984, n. 35, come modificata e integrata, e di opere soggette al controllo sistematico di cui all'art. 21, le opere edilizie ricadenti nelle zone dichiarate sismiche sono sottoposte a controllo con il metodo del campione, determinato mediante estrazione casuale, sul campo di indagine definito dall'art. 5, quarto comma, della L.R. 19 giugno 1984, n. 35, come modificata e integrata [12].

     2. L'estrazione del campione avverrà di norma con l'utilizzo di un programma di calcolo per la generazione di numeri casuali, secondo una frequenza mensile di sorteggio e dimensione dello stesso campione corrispondente a un numero di pratiche pari all'uno per cento del totale dei progetti depositati nel corso dell'intero anno solare precedente quello relativo all'estrazione [12].

     2 bis. Ai fini della estrazione del campione, le varianti sostanziali di cui all'art. 3, ultimo comma, della L.R. 19 giugno 1984, n. 35, come modificata e integrata, devono intendersi come nuovi progetti che sostituiscono a tutti gli effetti quelli precedentemente depositati [13].

     3. L'estrazione del campione viene effettuata nei locali dei Servizi provinciali Difesa del suolo competenti, alla presenza del responsabile del Servizio o di un suo delegato e di almeno altri due collaboratori del Servizio [12].

     4. Delle operazioni di sorteggio è redatto processo verbale sottoscritto dal responsabile del Servizio o dal suo delegato e dai collaboratori presenti [14].

     5. Gli interessati alle pratiche estratte sono informati, mediante lettera raccomandata a cura del responsabile del Servizio competente, dell'esito dei sorteggi, anche per essere eventualmente invitati ad intervenire agli stessi controlli, secondo successive modalità fissate - caso per caso - dai tecnici incaricati del controllo.

     6. (Omissis) [15].

     7. (Omissis) [15].

 

     Art. 24. 1. I controlli sul progetto vengono svolti verificando la rispondenza degli elaborati alle norme tecniche nel rispetto delle scelte progettuali adottate dal progettista delle strutture.

     2. I controlli per le opere di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 5, terzo comma, della L.R. 19 giugno 1984, n. 35, come modificata e integrata, prevedono:

     a) il controllo sul progetto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt. 2 e 18 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64;

     b) il controllo in corso d'opera, da effettuarsi tramite una o più visite in cantiere;

     c) il controllo a lavori ultimati, ai fini del rilascio del certificato di conformità, di cui all'art. 28 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64.

     3. I controlli in corso d'opera e quelli a lavori ultimati sono effettuati sulla costruzione, anche mediante eventuali misurazioni e saggi, e sono svolti considerando in particolare i seguenti aspetti:

     a) il sostanziale rispetto, in fase esecutiva, dei disegni di progetto e delle prescrizioni in esso contenute;

     b) il rispetto delle norme tecniche e la corretta esecuzione nell'ambito di buone regole dell'arte del costruire, con riferimento anche ai particolari costruttivi.

     4. Per i controlli di cui al comma 3, il committente, il progettista, il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la propria parte, sono tenuti a rendere disponibili gli elementi e gli usuali mezzi d'opera necessari per eseguire le operazioni di controllo [16].

 

     Art. 25. 1. Entro cinque giorni dal sorteggio, ciascuna pratica estratta viene assegnata dal responsabile del Servizio provinciale Difesa del suolo a un nucleo di valutazione, composto da almeno due tecnici regionali, uno dei quali con laurea attinente alle materie di scienza e tecnica delle costruzioni. Il responsabile del Servizio provvede analogamente per le opere soggette a controllo sistematico, entro cinque giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione di cui agli artt. 2 e 18 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e dal ricevimento della comunicazione di inizio lavori [17].

     2. (Omissis) [18].

     3. Ove, per il migliore espletamento dei controlli, particolari esigenze lo rendano necessario, il responsabile del Servizio può richiedere il parere del gruppo di coordinamento di cui all'art. 26.

     4. L'esito delle operazioni di controllo va attestato, comunque, entro sessanta giorni dalla data di consegna degli atti al nucleo di valutazione incaricato.

     5. A tal fine il responsabile del Servizio provinciale difesa del suolo competente, su parere espresso dal nucleo di valutazione incaricato ovvero a seguito di processo verbale di cui al comma 6, dopo avere eventualmente sentito i soggetti interessati, con proprio provvedimento [19]:

     a) attesta l'esito positivo dei controlli;

     b) o richiede, assegnando congruo termine, le integrazioni progettuali e/o l'esecuzione dei lavori occorrenti al fine di conseguire il rispetto della normativa vigente;

     c) o attesta l'esito negativo dei controlli e procede ai successivi adempimenti di competenza previsti dal Titolo III della Legge 2 febbraio 1974 n. 64;

per i casi di cui alla lettera b), ove gli interessati non provvedano, nel termine assegnato, alle integrazioni progettuali e/o alla esecuzione dei lavori richiesti, si applica quanto previsto alla lettera c).

     6. Nel caso di controlli sulla costruzione viene redatto processo verbale [20].

     7. I responsabili dei Servizi provinciali difesa del suolo provvederanno a predisporre ed a trasmettere al gruppo di coordinamento di cui all'art. 26 la documentazione necessaria per l'utilizzo tecnico dell'esito dei controlli [21].

     8. (Omissis) [22].

 

     Art. 26. 1. Con deliberazione di Giunta regionale è costituito, ai sensi dell'art. 13 della Legge regionale 18 agosto 1984 n. 44, un gruppo di coordinamento con il compito di indirizzare e portare a sintesi tutta l'attività di controllo.

     2. Tale gruppo di coordinamento, su richieste scritte dei responsabili dei Servizi provinciali difesa del suolo, esprime pareri in ordine all'espletamento dell'attività di controllo ove particolari esigenze lo richiedano.

     3. Tale gruppo di coordinamento sarà composto da funzionari regionali dei Servizi centrali interessati e dei Servizi provinciali difesa del suolo, nonché da esperti di scienza e tecnica delle costruzioni, indicati anche dalle principali organizzazioni professionali e produttive, e dai tecnici del nucleo di valutazione di volta in volta interessati all'espressione di parere.

     4. Il gruppo di coordinamento:

     a) svolge la sua attività a diretto supporto delle strutture regionali decentrate preposte al controllo sull'attività edilizia in zona sismica;

     b) contribuisce all'aggiornamento, sulla base delle esperienze svolte, del regolamento di cui all'art. 6 della Legge regionale 19 giugno 1984 n. 35;

     c) compila periodici manuali di istruzione tecniche, ai fini di divulgazione e aggiornamento professionale.

 

 


[1] Abrogato dall'art. 23 della L.R. 30 ottobre 2008, n. 19, con la decorrenza ivi prevista.

[1a] Titolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 del regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19.

[5] Articolo abrogato dall'art. 3 del regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 4 del regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19.

[7] L'intero Titolo II è stato abrogato dall'art. 5 del regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19.

[8] Rubrica così sostituita dall'art. 6 del regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 7 del regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 8 del regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19.

[11] Articolo abrogato dall'art. 9 del regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19.

[12] Comma così sostituito dall'art. 10 del regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19.

[12] Comma così sostituito dall'art. 10 del regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19.

[13] Comma aggiunto dall'art. 10 del regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19.

[12] Comma così sostituito dall'art. 10 del regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19.

[14] Comma così modificato dall'art. 10 del regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19.

[15] Comma abrogato dall'art. 10 del regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19.

[15] Comma abrogato dall'art. 10 del regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 11 del regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19.

[17] Comma così sostituito dall'art. 12 del regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19.

[18] Comma abrogato dall'art. 12 del regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19.

[19] Comma così modificato dall'art. 12 del regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19.

[20] Comma così sostituito dall'art. 12 del regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19.

[21] Comma così modificato dall'art. 12 del regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19.

[22] Comma abrogato dall'art. 12 del regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19.