§ 3.9.13/1 - Legge Regionale 25 febbraio 2000, n. 7.
Modifiche della L.R. 27 luglio 1998, n. 25 recante "Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego".


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 lavoro e formazione professionale
Data:25/02/2000
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Modifiche dell'art. 10 della L.R. 27 luglio 1998, n. 25.
Art. 2.  Norma finanziaria.
Art. 3.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.9.13/1 - Legge Regionale 25 febbraio 2000, n. 7.

Modifiche della L.R. 27 luglio 1998, n. 25 recante "Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego".

(B.U. n. 29 del 25 febbraio 2000).

 

Art. 1. Modifiche dell'art. 10 della L.R. 27 luglio 1998, n. 25.

     1. [1].

     2. [2].

 

     Art. 2. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante i trasferimenti da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e del Ministero del Tesoro di cui al comma 8 dell'art. 7 del D.Lgs. 469/97.

 

     Art. 3. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 comma 2 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

 


[1] Sostituisce il comma 5, art. 10 della L.R. 27 luglio 1998, n. 25.

[2] Aggiunge il comma 5 bis all'art. 10 della L.R. 27 luglio 1998, n. 25.