§ 3.7.29 - R.R. 29 luglio 2004, n. 20.
Regolamento di semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio in attuazione dell'articolo 56, comma 3, della legge regionale 24 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 fiere, mercati, commercio
Data:29/07/2004
Numero:20

§ 3.7.29 - R.R. 29 luglio 2004, n. 20.

Regolamento di semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio in attuazione dell'articolo 56, comma 3, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).

(B.U. 29 luglio 2004, n. 106).

 

Art. 1. Forma semplificata per la redazione del processo verbale e del sequestro.

     1. Nei casi previsti dall’articolo 56, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università), il pubblico ufficiale che effettua il sequestro amministrativo cautelare della merce e delle attrezzature procede con le seguenti modalità semplificate:

     a) redige il processo verbale di sequestro inserendo un elenco sintetico delle cose sequestrate raggruppate secondo le seguenti tipologie e senza l’obbligo di indicarne il numero:

     1) abbigliamento, accessori per l’abbigliamento (cinture, occhiali, borse, portafogli, scarpe, e simili) e prodotti per la cura della persona;

     2) arredo e prodotti per la casa (biancheria casa, tappeti, oggettistica varia, mobili, elettrodomestici, giocattoli);

     3) bigiotteria (collane, braccialetti, anelli, orologi e simili);

     4) supporti videomusicali (musicassette, videocassette, cd, dvd e simili);

     5) altro;

     b) le cose sequestrate, se possibile, sono riposte immediatamente in un contenitore (sacco o simile) di materiale non soggetto a deterioramento, che viene sigillato con impresso il sigillo dell’organo accertatore che procede. Il contenitore deve essere dotato di un’etichetta inamovibile su cui viene riportato il numero di registro sequestri, la data e il luogo del sequestro, il luogo e l’incaricato alla custodia delle cose sequestrate, le generalità del trasgressore e le firme del pubblico ufficiale intervenuto e del trasgressore. Nel caso in cui il trasgressore rifiuti di firmare l’etichetta inamovibile, l’autorità che procede dovrà farne menzione nel verbale di sequestro. Tutte le predette operazioni devono essere compiute alla presenza del trasgressore. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare l'idoneo contenitore di cui sopra, il processo verbale deve indicare il numero dei beni sequestrati.

     2. Al momento della confisca, l’autorità che procede dovrà dare atto che le cose sequestrate sono riposte all’interno del contenitore ancora sigillato, integro e riportante la firma del trasgressore.

 

Art. 2. Devoluzione dei generi alimentari e dei prodotti deperibili.

     1. L’eventuale devoluzione in beneficenza dei generi alimentari e dei prodotti deperibili è stabilita dal Comune che individua i soggetti beneficiari e dispone le modalità di consegna, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

     a) i generi alimentari devono essere dichiarati idonei alla devoluzione dal punto di vista igienico sanitario dall’Azienda USL competente per territorio che è tenuta, a richiesta del Comune, a rilasciare idoneo parere;

     b) destinatari dei generi alimentari devoluti in beneficenza devono essere strutture appartenenti allo stesso Comune ovvero enti e associazioni senza fine di lucro presenti nel territorio comunale di competenza.

     2. Al momento del sequestro di generi alimentari e di prodotti deperibili, l’organo accertatore informa il trasgressore che le cose oggetto del sequestro saranno devolute ovvero distrutte immediatamente e che quindi è sua facoltà chiedere immediatamente di essere sentito dal dirigente o funzionario comunale competente o da persona da questi delegata. La richiesta di audizione immediata o il rifiuto di essa è inserita nel verbale di sequestro. Dell’eventuale audizione è redatto apposito verbale.

     3. La devoluzione è disposta con atto del dirigente o funzionario comunale competente, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia e l’organo accertatore che procede alla consegna della merce redige apposito verbale di devoluzione.

     4. Per la distruzione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4.

 

Art. 3. Merce abbandonata dal trasgressore.

     1. Qualora la merce posta in vendita abusiva su aree pubbliche sia abbandonata dal trasgressore che si sia dato alla fuga al momento dell’accertamento, l’organo accertatore procede redigendo un verbale di rinvenimento ove inserisce un elenco sintetico delle cose ritrovate, raggruppate secondo le tipologie indicate all’articolo 1, comma 1, lettera a), e senza l’obbligo di indicarne il numero.

     2. Le cose rinvenute saranno riposte in un contenitore con le caratteristiche indicate all’articolo 1, comma 1, lettera b), e sull’etichetta inamovibile verrà posta la firma del personale che ha effettuato il ritrovamento.

     3. Decorsi novanta giorni dal ritrovamento della merce senza alcuna richiesta di restituzione da parte di persona che si dichiara proprietario della stessa, il Comune procede alla distruzione.

     4. Nel caso in cui le cose rinvenute siano deperibili, si applica la procedura prevista all’articolo 2.

 

Art. 4. Distruzione della merce.

     1. Le operazioni di distruzione della merce posta in vendita abusiva devono avvenire, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso una discarica autorizzata dal Comune alla presenza del custode delle cose confiscate o rinvenute o di persona da questi delegata. Colui che assiste alle operazioni di distruzione compila apposito verbale dando atto delle modalità con cui si procede e del nominativo dell’operatore ecologico che provvede.

 

Art. 5. Effetti amministrativi della mancata convalida del sequestro penale.

     1. Ferme restando le disposizioni normative concernenti il sequestro penale, qualora la merce posta in vendita abusiva sia anche oggetto di reato, il sequestro amministrativo cautelare va disposto contestualmente al sequestro penale. Il procedimento previsto dall’articolo 56, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2004, resta sospeso fino alla definizione del sequestro penale.

     2. Qualora la merce posta in vendita abusiva violi un diritto di proprietà intellettuale o industriale resta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 79, 80, 81 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2004").

     3. Fatta salva la disciplina prevista dall’articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), riguardante la connessione obiettiva con un reato, nell’ipotesi in cui l’autorità giudiziaria competente non convalidi il sequestro penale, o restituisca le cose sequestrate per il proscioglimento dell’imputato, l’autorità amministrativa competente al sequestro cautelare amministrativo procede secondo le modalità previste dall’articolo 56, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2004 e dal presente regolamento.

 

Art. 6. Disposizioni finali.

     1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).