§ 3.1.90 - L.R. 15 luglio 2011, n. 9.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 recante 'Riorganizzazione dei consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:15/07/2011
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 1996
Art. 2.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 1996
Art. 3.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 1996
Art. 4.  Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 1996
Art. 5.  Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 16 del 1996
Art. 6.  Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 1996
Art. 7.  Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 16 del 1996
Art. 8.  Norme transitorie


§ 3.1.90 - L.R. 15 luglio 2011, n. 9.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 recante 'Riorganizzazione dei consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7')

(B.U. 15 luglio 2011, n. 110)

 

Art. 1. Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 1996

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 1996 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Compiti dei Consorzi Fitosanitari Provinciali

1. I Consorzi Fitosanitari Provinciali svolgono le seguenti attività:

a) divulgazione delle norme tecniche per la difesa dalle malattie delle piante, organizzazione e vigilanza sulle operazioni di difesa adottate dai consorziati, comprese le iniziative intese a ridurre l'impatto ambientale ad esse connesso, conformemente alle direttive del Responsabile della struttura regionale competente in materia fitosanitaria;

b) esecuzione diretta delle operazioni di lotta obbligatoria in sostituzione di eventuali soggetti inadempienti e ritardatari ed a loro spese;

c) sperimentazione di campo e attività dimostrative finalizzate alla diffusione della difesa fitosanitaria, nonché divulgazione dei mezzi e dei metodi di difesa in conformità con i programmi regionali.

2. I Consorzi Fitosanitari Provinciali collaborano con la struttura organizzativa regionale competente in materia fitosanitaria e possono svolgere specifiche attività nell'ambito del settore fitosanitario commissionate da enti ed organismi pubblici o privati.".

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 1996

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 è così sostituita:

"c) il Sindaco revisore.".

2. Al comma 4 dell'articolo 3 le parole "Collegio dei revisori" sono sostituite dalle parole "Sindaco revisore".

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 1996

1. Il comma 1 dell'articolo 4 è così sostituito:

"1. I Consorzi Fitosanitari Provinciali sono amministrati da una Commissione, che dura in carica cinque anni, così composta:

a) tre rappresentanti dei consorziati designati dalle tre organizzazioni provinciali agricole maggiormente rappresentative;

b) dirigente responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia fitosanitaria;

c) dirigente responsabile della struttura organizzativa della Provincia competente in materia di agricoltura.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. La Regione e le Province comunicano ai Consorzi Fitosanitari i nominativi dei dirigenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 per l'insediamento delle Commissioni e le eventuali sostituzioni.".

3. I commi 2 e 3 dell'articolo 4 sono così sostituiti:

"2. Con deliberazione della Giunta regionale sono nominati i componenti di cui alla lettera a) del comma 1, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Vicepresidente della Commissione.

3. I Consorzi Fitosanitari si dotano di un regolamento interno, per disciplinare l'amministrazione ed il funzionamento dell'Ente. Il regolamento è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.".

 

     Art. 4. Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 1996

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 1996 è così sostituito:

"Art. 5

Revisore contabile

1. La gestione dei Consorzi Fitosanitari Provinciali è sottoposta al controllo di un revisore contabile, iscritto nel registro previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE", nominato per quattro anni con deliberazione della Giunta regionale.".

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 16 del 1996

1. La rubrica dell'articolo 6 "Direzione tecnica" è sostituita dalla seguente:"Direzione tecnico-amministrativa".

2. Il comma 1 dell'articolo 6 è così sostituito:

"1. La direzione tecnico-amministrativa dei Consorzi Fitosanitari Provinciali è affidata a un direttore, assunto a seguito di concorso pubblico indetto tra laureati in Scienze agrarie, vecchio ordinamento o in possesso di laurea magistrale, in possesso di abilitazione professionale e con comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore fitosanitario.".

3. Al comma 1 bis dell'articolo 6 dopo le parole "Il direttore" la parola "tecnico" è soppressa.

4. Il comma 2 dell'articolo 6 è così sostituito:

"2. Il direttore dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'Ente, cura l'esecuzione delle deliberazioni della Commissione amministratrice ed esercita gli altri compiti attribuiti dal Regolamento del Consorzio o affidati dalla Commissione stessa.".

5. All'articolo 6, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

"3 bis. Allo scopo di ridurre la spesa riferita al personale, alla cessazione del rapporto di lavoro del proprio direttore il Consorzio Fitosanitario Provinciale si avvale, per le funzioni di direzione tecnico-amministrativa, del direttore del Consorzio avente competenze omogenee in relazione alle produzioni agricole presenti sul territorio. Qualora vi sia l'accordo delle Commissioni amministratrici, tutti i Consorzi interessati possono avvalersi di un unico direttore. La Giunta regionale disciplina le modalità e le condizioni dell'avvalimento.

3 ter. Ai fini della razionalizzazione dei servizi e delle attività svolte dai Consorzi Fitosanitari Provinciali, nonché della riduzione dei costi, i Consorzi devono concordare l'attivazione di servizi comuni.".

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 1996

1. Il comma 3 dell'articolo 7 è così sostituito:

"3. Per la riscossione dei contributi consortili, i Consorzi Fitosanitari Provinciali possono avvalersi della procedura di riscossione mediante ruolo, come disciplinata dalle norme vigenti, o di altre modalità definite nel regolamento interno, anche attraverso una gestione comune a più Consorzi.".

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 16 del 1996

1. All'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. Il personale, già dipendente di uno dei Consorzi Fitosanitari Provinciali e attualmente iscritto all'INPDAP, ai fini del trattamento di fine servizio ha facoltà di richiedere, anticipatamente alla cessazione dal servizio, la liquidazione della somma maturata, a titolo di indennità di anzianità, a seguito di stipulazione di un contratto di assicurazione, con polizza vincolata a proprio favore, che, a richiesta del lavoratore interessato, l'ente assicuratore è tenuto a liberare, erogando la prestazione.".

 

     Art. 8. Norme transitorie

1. La durata del mandato delle Commissioni amministratrici dei Consorzi Fitosanitari Provinciali, nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 236 del 20 settembre 2005, è prorogata fino all'insediamento delle nuove Commissioni che dovrà avvenire entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

2. La durata del mandato dei Collegi dei revisori dei Consorzi Fitosanitari Provinciali, nominati con deliberazione della Giunta regionale n. 516 del 14 aprile 2008, è prorogata fino alla nomina del revisore contabile di cui all'articolo 4 che dovrà avvenire entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.