§ 2.6.6 - Legge Regionale 12 maggio 1997, n. 12.
Istituzione della struttura regionale di collegamento presso le sedi delle istituzioni dell'Unione Europea.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.6 attuazione delle disposizioni delle comunità europee
Data:12/05/1997
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Indennità.
Art. 3.  Norma finanziaria.


§ 2.6.6 - Legge Regionale 12 maggio 1997, n. 12. [1]

Istituzione della struttura regionale di collegamento presso le sedi delle istituzioni dell'Unione Europea.

(B.U. n. 48 del 16 maggio 1997).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione promuove la realizzazione di un efficace sistema di relazioni per il rapporto con le istituzioni comunitarie nelle materie di competenza regionale anche istituendo proprie strutture di collegamento presso le sedi delle istituzioni dell'Unione Europea, ai sensi del comma 4 dell'art. 58 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52. Dette strutture operano in stretto collegamento con la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione Europea esercitando compiti di raccordo organizzativo e collegamento, particolarmente in materia di interventi fruenti del sostegno finanziario dell'Unione e per favorire la conformità della legislazione regionale alla normativa comunitaria.

     2. La Regione, per sostenere, anche sul piano tecnico scientifico, lo svolgimento di tali compiti e per l'organizzazione e l'attuazione delle correlate iniziative, può convenzionarsi con organismi, enti o società specializzate dotate della necessaria esperienza operativa nel settore.

     3. Previa intesa, possono essere istituite sedi e strutture comuni con altre Regioni nonché con le Province autonome di Trento e Bolzano.

     4. I Comuni, le Province e le Comunità Montane dell'Emilia-Romagna nelle proprie relazioni con le istituzioni dell'Unione Europea possono avvalersi delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo secondo modalità da determinarsi con appositi atti convenzionali.

 

     Art. 2. Indennità.

     1. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, al personale regionale assegnato ed in servizio presso le strutture di cui al comma 1, art. 1 è corrisposta una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero. Detta indennità, da determinarsi con atto di Giunta, e ragguagliata nel massimo a quella spettante, per analoga qualifica professionale al personale statale del Ministero competente in materia di Affari esteri in servizio presso le sedi di rappresentanza all'estero.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a Lire 800.000.000 per l'esercizio 1997, la Regione Emilia- Romagna fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio che verranno dotati della necessaria disponibilità con i fondi, a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Capitolo 86400 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti normali" del Bilancio per l'esercizio 1997 e pluriennale 1997-1999 secondo l'esatta destinazione recata dalla voce n. 3 dell'elenco n. 3 allegato al progetto di legge "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1997 e del Bilancio pluriennale 1997-1999", approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 marzo 1997 e attualmente all'esame dei competenti Organi di controllo.

     2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto tutte le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1997, dopo l'entrata in vigore della legge "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1997 e del Bilancio pluriennale 1997-1999" e della presente legge ai sensi di quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Per gli esercizi successivi all'esercizio 1997, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 7 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6 con la decorrenza ivi indicata.