§ 2.2.69 - L.R. 27 luglio 2007, n. 20.
Riordino di partecipazioni societarie regionali. Partecipazione alle Società CERMET società cons. a r.l. e NuovaQuasco società cons. a r.l.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:27/07/2007
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione a partecipare alla Società CERMET
Art. 2.  Condizioni di partecipazione
Art. 3.  Autorizzazione a partecipare alla Società NuovaQuasco
Art. 4.  Condizioni di partecipazione
Art. 5.  Attività della Società
Art. 6.  Organi sociali
Art. 7.  Bilanci delle Società
Art. 8.  Esercizio dei diritti inerenti alla qualità di socio
Art. 9.  Norma finanziaria


§ 2.2.69 - L.R. 27 luglio 2007, n. 20.

Riordino di partecipazioni societarie regionali. Partecipazione alle Società CERMET società cons. a r.l. e NuovaQuasco società cons. a r.l.

(B.U. 27 luglio 2007, n. 112)

 

CAPO I

Partecipazione alla Società CERMET Certificazione e ricerca per la qualità – CERMET soc. cons. a r.l.

 

Art. 1. Autorizzazione a partecipare alla Società CERMET

     1. La Regione Emilia-Romagna promuove la qualità e il rispetto dei requisiti di sicurezza dei prodotti e degli ambienti di lavoro, il rispetto dei requisiti di impatto ambientale dei processi di produzione e dei prodotti. Al fine di favorire lo sviluppo economico, la qualificazione delle imprese, la qualità del territorio e la qualità sociale, anche attraverso la promozione di una cultura diffusa della certificazione mediante la ricerca continua di metodologie avanzate, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare alla Società Certificazione e ricerca per la qualità – CERMET soc. cons. a r.l., d’ora in poi denominata CERMET, mediante l’acquisizione dell’intera quota, già in proprietà di ERVET S.p.a, per un importo massimo di Euro 313.000,00.

 

     Art. 2. Condizioni di partecipazione

     1. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:

     a) che la partecipazione della Regione venga acquisita mediante l’acquisto dell’intera quota già in proprietà di ERVET S.p.a.;

     b) che lo statuto della Società preveda che essa operi:

     1) con azioni per la promozione nel sistema produttivo regionale della cultura della formazione e della ricerca finalizzata a metodologie innovative per la certificazione, l’applicazione delle normative, nonché il controllo e l’accreditamento, anche promosse dalla Regione Emilia-Romagna;

     2) quale parte terza indipendente per attività di certificazione di sistemi di gestione, di prodotti e per lo svolgimento di attività ispettiva nei diversi settori di attività economica o sociale in conformità alle norme regionali, nazionali e comunitarie, sia in ambito obbligatorio che volontario.

 

CAPO II

Partecipazione alla Società NuovaQuasco

 

     Art. 3. Autorizzazione a partecipare alla Società NuovaQuasco

     1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare alla Società Qualità degli appalti e sostenibilità del costruire - soc. cons. a r.l., d’ora in poi denominata NuovaQuasco, avente ad oggetto l’esercizio delle attività di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, con una quota massima di Euro 300.000,00.

 

     Art. 4. Condizioni di partecipazione

     1. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:

     a) che la Regione Emilia-Romagna possieda la maggioranza del capitale sociale;

     b) che possano essere soci esclusivamente enti pubblici o loro associazioni;

     c) che gli enti pubblici soci svolgano sull’attività della Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture;

     d) che la Società svolga esclusivamente la produzione di servizi strumentali a quelli della Regione e degli altri enti pubblici partecipanti, ovvero funzioni amministrative ad essa demandate dalla legge regionale, anche sulla base di accordi o intese con altre Regioni;

     e) che la Società operi esclusivamente con gli enti partecipanti o affidanti, non svolga prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non partecipi ad altre società o enti.

     2. La partecipazione della Regione è subordinata altresì alla condizione che lo statuto della Società preveda che essa operi, senza fini di lucro, e secondo gli indirizzi fissati dalla Regione Emilia-Romagna, per il perseguimento del seguente oggetto:

     a) realizzazione e gestione di sistemi informativi e osservatori nei settori dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture, della sicurezza sul lavoro, delle politiche abitative e della qualità edilizia, dell’ambiente, ivi compresa la gestione dei servizi idrici e di smaltimento rifiuti;

     b) supporto tecnico alla gestione del demanio idrico;

     c) diffusione dei dati raccolti, anche attraverso la diffusione di rapporti periodici;

     d) promozione della qualità nella gestione delle procedure di appalto della Regione Emilia-Romagna e delle amministrazioni locali;

     e) attività di formazione e aggiornamento professionale sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico, degli operatori pubblici che si occupano di appalti e della gestione del territorio;

     f) favorire la partecipazione ai programmi dell’Unione europea nelle materie di attività della Società.

 

     Art. 5. Attività della Società

     1. La Giunta regionale svolge le funzioni di osservazione e monitoraggio e sostiene la qualificazione della domanda e dell’offerta nel campo degli appalti, secondo quanto previsto dall’articolo 4, tramite la stipula di apposita convenzione nella quale è indicato il programma delle attività affidate dalla Regione alla Società NuovaQuasco. La convenzione disciplina:

     a) le modalità e le procedure di conferimento alla Società dei finanziamenti connessi alle attività di cui al presente articolo, nell’ambito delle disponibilità finanziarie autorizzate dal bilancio regionale;

     b) il sistema di rendicontazione e di analisi di risultato delle attività svolte;

     c) le verifiche che la Regione può svolgere in corso d’opera e a consuntivo.

     2. La Giunta regionale approva, entro il 31 dicembre, il programma annuale di attività che la società presenta entro il 31 ottobre di ogni anno, con relativo piano finanziario, in attuazione di quanto indicato al comma 1. In allegato al programma annuale di attività sono riportate tutte le iniziative della Società prestate in favore degli altri enti partecipanti o degli enti affidanti.

     3. Il programma annualmente approvato può essere integrato o variato dalla Giunta regionale, in accordo con la Società.

     4. La Giunta regionale presenta una relazione annuale all’Assemblea legislativa sull’attività svolta dalla Società.

 

     Art. 6. Organi sociali

     1. Lo statuto deve prevedere quali organi sociali:

     a) l’assemblea dei soci;

     b) l’organo amministrativo;

     c) il revisore unico dei conti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2477, comma secondo, del codice civile.

     2. L'organismo di gestione è costituito da un amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro [1].

     2 bis. Il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale. Per i restanti componenti del consiglio d'amministrazione il compenso lordo annuale onnicomprensivo non deve essere superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro o abbia dichiarato nei tre esercizi precedenti un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro; detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo [2].

     2 ter. Salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione contabile sia monocratico [3].

     3. L’organo amministrativo può determinare la nomina di un direttore della Società.

 

CAPO III

Norme comuni

 

     Art. 7. Bilanci delle Società

     1. Il bilancio di esercizio delle Società di cui alla presente legge, corredato dalle relazioni dell’organo amministrativo e di quello di revisione, nonché dal verbale di approvazione dell’assemblea dei soci dovrà essere inviato, non appena pubblicato ai sensi dell’articolo 2435 del codice civile, alla Giunta regionale.

 

     Art. 8. Esercizio dei diritti inerenti alla qualità di socio

     1. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere, anche attraverso suo delegato, tutti gli atti necessari all’esercizio della qualità di socio nelle Società CERMET e NuovaQuasco.

 

     Art. 9. Norma finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 1 e 3 la Regione fa fronte mediante l’istituzione di apposita unità previsionale di base e appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è garantita dai fondi a tale scopo specifico accantonati, nell’ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100 e al capitolo 86350, voce n. 16 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti", elenco n. 2 del bilancio regionale per l’esercizio 2007.

     2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

     3. Agli oneri derivanti dall’attuazione di quanto disposto al comma 1 dell’articolo 5, la Regione fa fronte mediante l’istituzione di apposita unità previsionale di base e appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge regionale di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale n. 40 del 2001.


[1] L'originario comma 2 è stato così sostituito dagli attuali commi 2, 2 bis e 2 ter per effetto dell'art. 11 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 26.

[2] L'originario comma 2 è stato così sostituito dagli attuali commi 2, 2 bis e 2 ter per effetto dell'art. 11 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 26.

[3] L'originario comma 2 è stato così sostituito dagli attuali commi 2, 2 bis e 2 ter per effetto dell'art. 11 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 26.