§ 2.2.14 - Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 48. - Soppressione
dell'Istituto regionale per la sicurezza sociale «Bernardino Ramazzini» e istituzione dell'Osservatorio epidemiologico.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:07/12/1978
Numero:48


Sommario
Art. 1.  Soppressione dell'Istituto. L'Istituto regionale di studi e ricerche sulla sicurezza sociale «Bernardino Ramazzini», istituito con legge regionale 18 maggio 1974, n. 16, è soppresso
Art. 2.  Liquidazione. La Giunta regionale nomina un commissario con il compito di approvare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il conto consuntivo, per l'anno 1978, fino [...]
Art. 3.  Istituzione dell'Osservatorio epidemiologico. E' istituito l'Osservatorio epidemiologico, che promuove e incentiva la funzione dell'osservazione epidemiologica riferita ai settori nei quali si [...]
Art. 4.  Compiti dell'Osservatorio epidemiologico. L'Osservatorio epidemiologico, nell'ambito delle finalità di cui al primo comma del precedente articolo, attende all'esame del sistema informativo sanitario [...]
Art. 5.  Organizzazione. (omissis)
Art. 6.  Personale. All'Osservatorio epidemiologico è assegnato personale con specifiche competenze nel campo dell'epidemiologia, delle scienze bio-mediche, dell'organizzazione e programmazione sanitaria e [...]
Art. 7.  Comitato tecnico-scientifico. (omissis)
Art. 8.  Personale del soppresso Istituto regionale. I provvedimenti con i quali si è disposto l'invio in posizione di comando di collaboratori regionali presso l'Istituto regionale «Bernardino Ramazzini» [...]
Art. 9.  Norme finanziarie. (omissis).


§ 2.2.14 - Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 48. - Soppressione

dell'Istituto regionale per la sicurezza sociale «Bernardino Ramazzini» e istituzione dell'Osservatorio epidemiologico.

(B.U. n. 162 dell'11-12-1978).

 

Art. 1. Soppressione dell'Istituto. L'Istituto regionale di studi e ricerche sulla sicurezza sociale «Bernardino Ramazzini», istituito con legge regionale 18 maggio 1974, n. 16, è soppresso [1].

 

     Art. 2. Liquidazione. La Giunta regionale nomina un commissario con il compito di approvare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il conto consuntivo, per l'anno 1978, fino alla data di soppressione dell'Istituto, di procedere all'individuazione e all'inventario dei beni che sono trasferiti alla Regione, nonché dei rapporti giuridici relativi all'attività dell'Istituto che passano parimenti alla Regione.

     Successivamente alla ratifica del conto consuntivo da parte del Consiglio regionale, con decreto del Presidente della Giunta viene disposta l'assunzione in carico all'inventario regionale dei beni di appartenenza del soppresso Istituto e l'acquisizione al bilancio regionale delle residue disponibilità di cassa dello stesso.

 

     Art. 3. Istituzione dell'Osservatorio epidemiologico. E' istituito l'Osservatorio epidemiologico, che promuove e incentiva la funzione dell'osservazione epidemiologica riferita ai settori nei quali si articola la sicurezza sociale. Tale funzione, in particolare, si riferisce ai campi dell'epidemiologia orientata alla salute, dell'epidemiologia orientata alla malattia e dell'epidemiologia orientata alla programmazione.

     La funzione dell'osservazione epidemiologica si esplica in collaborazione, ai diversi livelli di competenza, con le Province, i Comuni e loro associazioni, le istituzioni comprensoriali e circondariali, le associazioni sindacali, gli enti e le organizzazioni sociali, con le università e con gli organismi che operano nel settore della sicurezza sociale con finalità di studio e di ricerca scientifica e tecnologica.

     L'Osservatorio epidemiologico, in attesa dell'attuazione delle riforma sanitaria e socio-assistenziale, concorre nel contempo a realizzare un servizio epidemiologico e statistico per la rilevazione e la gestione delle informazioni epidemiologiche e statistiche occorrenti per la programmazione regionale nel campo della sicurezza sociale.

     L'Osservatorio opera, in piena autonomia metodologica e scientifica, sotto la direzione di un Comitato tecnico-scientifico.

 

     Art. 4. Compiti dell'Osservatorio epidemiologico. L'Osservatorio epidemiologico, nell'ambito delle finalità di cui al primo comma del precedente articolo, attende all'esame del sistema informativo sanitario e sociale di base e promuove ricerche finalizzate:

     a) allo studio e alla documentazione dell'attività dei servizi sanitari e sociali e dell'evoluzione dei problemi epidemiologici in campo nazionale e internazionale;

     b) alla rilevazione dell'andamento di particolari fenomeni morbosi;

     c) alla rilevazione delle condizioni che incidono sulle problematiche socio-assistenziali;

     d) allo studio dei fattori di rischio a cui si trovano esposti gruppi di popolazione;

     e) alla valutazione di soluzioni tecnico-organizzative riguardanti singoli servizi o specifici programmi d'intervento socio-sanitari.

 

     Art. 5. Organizzazione. (omissis) [2].

 

     Art. 6. Personale. All'Osservatorio epidemiologico è assegnato personale con specifiche competenze nel campo dell'epidemiologia, delle scienze bio-mediche, dell'organizzazione e programmazione sanitaria e sociale, dello studio e documentazione dell'attività dei servizi sanitari e sociali e dell'evoluzione dei problemi epidemiologici a livello regionale e interregionale.

 

     Art. 7. Comitato tecnico-scientifico. (omissis) [3].

 

     Art. 8. Personale del soppresso Istituto regionale. I provvedimenti con i quali si è disposto l'invio in posizione di comando di collaboratori regionali presso l'Istituto regionale «Bernardino Ramazzini» cessano di avere effetto.

     La Regione subentra al soppresso Istituto nei contratti di diritto privato stipulati ai sensi dell'art. 7, lettera g), della legge regionale 18 maggio 1974, n. 16.

     Per le esigenze dell'Osservatorio epidemiologico ed in relazione alle esigenze di servizio, la Giunta regionale stabilisce l'utilizzazione del suddetto personale e, fermo restando il trattamento economico in godimento, può apportare modifiche ai contratti di assunzione.

 

     Art. 9. Norme finanziarie. (omissis).

 

 


[1] La L.R. 18-5-1974, n. 16, è pubblicata nel B.U. n. 61 del 20-5-1974.

[2] L'art. 5 è stato abrogato con l'art. 13 della L.R. 25 marzo 1983, n. 12, riportata al § 5.1.34.

[3] L'art. 7 è stato abrogato con l'art. 13 della L.R. 25 marzo 1983, n. 12, riportata al § 5.1.34.