§ 2.2.4 - Legge Regionale 18 dicembre 1973, n. 44.
Norme per la costituzione di una società per la valorizzazione economica del territorio.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:18/12/1973
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Natura giuridica della società. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni, a prevalente partecipazione regionale, ai sensi e per gli effetti [...]
Art. 2.  Altri soci. (Omissis)
Art. 3.  Oggetto. (Omissis)
Art. 4.  Partecipazioni. (Omissis)
Art. 5.  Gestione. (Omissis)
Art. 6.  Capitale sociale. La Regione Emilia-Romagna sottoscrive all'atto della costituzione della società la maggioranza assoluta delle azioni ed esercita il diritto d opzione allo scopo di mantenere la [...]
Art. 7.  Bilancio della società. (Omissis)
Art. 8.  Relazione previsionale. (Omissis)
Art. 9.  Contributi. (Omissis)
Art. 10.  Nomina degli amministratori. (Omissis)
Art. 11.  Esercizio dei diritti sociali. I diritti conseguenti alle azioni di proprietà della Regione saranno esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore delegato allo scopo.
Art. 12.  Commissioni consultive. (Omissis)
Art. 13.  Sottoscrizione del capitale sociale. Al momento della costituzione della società, la Regione Emilia-Romagna sottoscriverà azioni per il complessivo importo di L. 2.000.000.000 (duemilamilioni).
Art. 14.  Contributo straordinario per l'anno 1973. In considerazione degli oneri finanziari che la società assume per l'esecuzione dei programmi di intervento regionale, la Regione Emilia Romagna corrisponde [...]
Art. 15.  Autorizzazioni al Presidente della Giunta regionale. Il Presidente della Giunta regionale, o un assessore delegato allo scopo, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione [...]
Art. 16.  Variazioni di bilancio. (omissis).


§ 2.2.4 - Legge Regionale 18 dicembre 1973, n. 44.

Norme per la costituzione di una società per la valorizzazione economica del territorio.

(B.U. n. 129 del 20-12-1973).

 

 

Titolo I

NATURA GIURIDICA, FINALITA', SOCI, OGGETTO, PARTECIPAZIONI E GESTIONI DELLA

    SOCIETA' PER AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO

 

Art. 1. Natura giuridica della società. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni, a prevalente partecipazione regionale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2458 e seguenti del Codice civile.

     (Omissis) [1].

     La maggioranza assoluta delle azioni della società dovrà essere di proprietà della Regione Emilia-Romagna e il Presidente della Regione, o un assessore delegato allo scopo, ne disporranno la custodia presso la Tesoreria regionale.

 

     Art. 2. Altri soci. (Omissis) [2]

 

     Art. 3. Oggetto. (Omissis) [2]

 

     Art. 4. Partecipazioni. (Omissis) [2]

 

          Art. 5. Gestione. (Omissis) [2]

 

 

Titolo II

CAPITALE, BILANCI, CONTRIBUTI, OBBLIGAZIONI E CONTROLLO

 

     Art. 6. Capitale sociale. La Regione Emilia-Romagna sottoscrive all'atto della costituzione della società la maggioranza assoluta delle azioni ed esercita il diritto d opzione allo scopo di mantenere la maggioranza azionaria in tutti i casi di aumento del capitale.

 

     Art. 7. Bilancio della società. (Omissis) [2]

 

     Art. 8. Relazione previsionale. (Omissis) [2]

 

     Art. 9. Contributi. (Omissis) [2]

 

 

Titolo III

   ORGANI SOCIALI, ESERCIZIO DEI DIRITTI SOCIALI, COMMISSIONI CONSULTIVE

 

     Art. 10. Nomina degli amministratori. (Omissis) [2]

 

     Art. 11. Esercizio dei diritti sociali. I diritti conseguenti alle azioni di proprietà della Regione saranno esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore delegato allo scopo.

 

     Art. 12. Commissioni consultive. (Omissis) [2]

 

 

Titolo IV

SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E CONTRIBUTO INIZIALE

 

     Art. 13. Sottoscrizione del capitale sociale. Al momento della costituzione della società, la Regione Emilia-Romagna sottoscriverà azioni per il complessivo importo di L. 2.000.000.000 (duemilamilioni).

     All'onere di cui al precedente comma l'amministrazione regionale fa fronte:

     a) quanto a L. 500.000.000, mediante prelievo dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1973, secondo la esatta destinazione data a tale somma nella apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio per l'esercizio stesso;

     b) quanto a L. 500.000.000, mediante la riduzione di pari importo del fondo indiviso di cui al capitolo 75100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1972, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, secondo la esatta destinazione data a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio di quell'esercizio;

     c) quanto a L. 1.000.000.000, mediante l'iscrizione rispettivamente negli stati di previsione della spesa dei bilanci per gli esercizi 1974 e 1975 di un apposito capitolo con uno stanziamento di Lire 500.000.000 per ciascuno dei due esercizi stessi.

 

     Art. 14. Contributo straordinario per l'anno 1973. In considerazione degli oneri finanziari che la società assume per l'esecuzione dei programmi di intervento regionale, la Regione Emilia Romagna corrisponde alla società stessa, per l'esercizio finanziario 1973, la somma di L. 300.000.000 (trecento milioni).

     All'onere di cui al comma precedente l'amministrazione regionale fa fronte:

     - quanto a L. 150.000.000, mediante riduzione del fondo indiviso di cui al cap. 48100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, secondo la destinazione data a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 2 annesso al bilancio di previsione dell'esercizio stesso;

     - quanto a L. 150.000.000, mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1973, secondo la destinazione data a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 2 annesso al bilancio di previsione dell'esercizio stesso.

 

     Art. 15. Autorizzazioni al Presidente della Giunta regionale. Il Presidente della Giunta regionale, o un assessore delegato allo scopo, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione della società, nonché a sottoscrivere insieme agli altri soci le convenzioni più opportune per regolare i reciproci diritti e rapporti.

 

     Art. 16. Variazioni di bilancio. (omissis).

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 13 maggio 1993, n. 25 (B.U. n. 43 del 17-5-1993).

[2] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 13 maggio 1993, n. 25 (B.U. n. 43 del 17-5-1993).

[2] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 13 maggio 1993, n. 25 (B.U. n. 43 del 17-5-1993).

[2] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 13 maggio 1993, n. 25 (B.U. n. 43 del 17-5-1993).

[2] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 13 maggio 1993, n. 25 (B.U. n. 43 del 17-5-1993).

[2] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 13 maggio 1993, n. 25 (B.U. n. 43 del 17-5-1993).

[2] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 13 maggio 1993, n. 25 (B.U. n. 43 del 17-5-1993).

[2] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 13 maggio 1993, n. 25 (B.U. n. 43 del 17-5-1993).

[2] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 13 maggio 1993, n. 25 (B.U. n. 43 del 17-5-1993).

[2] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 13 maggio 1993, n. 25 (B.U. n. 43 del 17-5-1993).