§ 4.5.9 – L.R. 5 marzo 1990, n. 9.
Riserva di standards urbanistici per attrezzature religiose.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 urbanistica
Data:05/03/1990
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Aree per attrezzature religiose.
Art. 2.  Finanziamento.
Art. 3.  Intervento sostitutivo.
Art. 4.  Norma finale.


§ 4.5.9 – L.R. 5 marzo 1990, n. 9.

Riserva di standards urbanistici per attrezzature religiose.

(B.U. 12 marzo 1990, n. 12).

 

Art. 1. Aree per attrezzature religiose.

     I Comuni sono obbligati ad includere negli strumenti urbanistici generali ed attuativi le previsioni necessarie per la realizzazione di attrezzature religiose.

     Le aree per attrezzature religiose sono individuate negli strumenti urbanistici generali vigenti con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti l'estensione delle aree per attrezzature religiose è comprensiva della dotazione esistente al momento dell'approvazione degli strumenti urbanistici.

     Nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti l'estensione delle aree non può essere inferiore a mq. 1 per abitante insediato o da insediare.

     Le dotazioni minime di aree di cui al presente articolo in ogni caso non possono essere inferiori a mq. 5.000.

     Sono da intendersi attrezzature religiose quelle previste dall'articolo 3, 2° comma, lettera b) del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968.

 

     Art. 2. Finanziamento.

     I finanziamenti necessari per la realizzazione delle attrezzature religiose di cui al precedente art. 1, sono reperiti nell'ambito di quelli destinati alle opere di urbanizzazione secondaria quando sono incluse nei piani di Edilizia Economica e Popolare in misura non inferiore al sette per cento.

     I finanziamenti sono concessi con l'osservanza del seguente ordine prioritario:

     a) acquisizione delle aree destinate alla costruzione di chiese ed edifici religiosi e la cessione delle stesse all'Ente religioso competente;

     b) costruzione e/o ripristino delle attrezzature religiose.

 

     Art. 3. Intervento sostitutivo.

     Il Presidente della Giunta Regionale, nel caso di mancato rispetto del termine di cui al secondo comma del precedente articolo 1, nomina di ufficio o su istanza di chiunque vi abbia interesse, con proprio decreto, un commissario ad acta che si sostituisce al Comune inadempiente per l'attuazione della presente legge.

 

          Art. 4. Norma finale.

     La quantità di aree destinate alle attrezzature religiose di cui alla presente legge, va detratta dal totale di aree per attrezzature di interesse comune determinato ai sensi del punto 1.4 del titolo II dell'allegato alla legge regionale 20 marzo 1982, n. 14.