§ 4.1.32 - L.R. 8 febbraio 2005, n. 5.
Costituzione di una zona di riqualificazione paesistico ambientale intorno all’antica città di Velia.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 beni ambientali e tutela dall'inquinamento
Data:08/02/2005
Numero:5


Sommario
Art. 1.       1. E’ costituita una zona di riqualificazione paesistico-ambientale intorno all’antica città di Velia, sita nei comuni di Ascea e Casalvelino, provincia di Salerno la cui delimitazione è [...]
Art. 2.      1. Entro l’ambito della zona di cui all’articolo 1 è fatto divieto, fino all’approvazione del piano particolareggiato di riqualificazione, di apportare ogni modifica dell’assetto del territorio [...]
Art. 3.      1. Il piano di cui all’articolo 2, con valenza di piano particolareggiato, deve essere approvato anche in variante al vigente piano regolatore generale dei comuni di Ascea e Casalvelino e deve [...]
Art. 4.      1. Il piano deve essere redatto d’intesa tra il comune di Ascea, Casalvelino e le soprintendenze per i beni archeologici e per i beni architettonici e per il paesaggio, il patrimonio storico, [...]
Art. 5.      1. All’onere derivante dalla presente legge per la realizzazione del piano dei comuni di Ascea e Casalvelino di cui all’articolo 2 quantificato in nove milioni di euro si fa fronte con le [...]
Art. 6.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 4.1.32 - L.R. 8 febbraio 2005, n. 5.

Costituzione di una zona di riqualificazione paesistico ambientale intorno all’antica città di Velia.

(B.U. 10 febbraio 2005, n. 10 bis).

 

Art. 1.

     1. E’ costituita una zona di riqualificazione paesistico-ambientale intorno all’antica città di Velia, sita nei comuni di Ascea e Casalvelino, provincia di Salerno la cui delimitazione è indicata nell’allegato A.

 

     Art. 2.

     1. Entro l’ambito della zona di cui all’articolo 1 è fatto divieto, fino all’approvazione del piano particolareggiato di riqualificazione, di apportare ogni modifica dell’assetto del territorio o realizzare qualsiasi opera edilizia, con esclusione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici.

     2. Restano esclusi da tale divieto le opere pubbliche e di interesse pubblico, a condizione che i progetti siano approvati anche dalle competenti soprintendenze, in conformità agli obiettivi del redigendo piano particolareggiato di cui al comma 1.

 

     Art. 3.

     1. Il piano di cui all’articolo 2, con valenza di piano particolareggiato, deve essere approvato anche in variante al vigente piano regolatore generale dei comuni di Ascea e Casalvelino e deve prevedere:

     a) gli interventi per la riqualificazione degli spazi e dei percorsi pubblici, con particolare riferimento all’emergenze archeologiche ed architettoniche dell’area;

     b) gli interventi pubblici e privati per la qualificazione dell’edificato esistente compresi gli immobili abusivi oggetto di istanza di concessione in sanatoria;

     c) i nuovi interventi pubblici e privati;

     d) le aree inedificabili e la loro destinazione;

     e) le opere di urbanizzazione;

     f) la normativa di dettaglio inerente gli interventi ammessi.

 

     Art. 4.

     1. Il piano deve essere redatto d’intesa tra il comune di Ascea, Casalvelino e le soprintendenze per i beni archeologici e per i beni architettonici e per il paesaggio, il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge. Decorso tale termine la Regione Campania provvede con la nomina di un Commissario ad acta.

 

     Art. 5.

     1. All’onere derivante dalla presente legge per la realizzazione del piano dei comuni di Ascea e Casalvelino di cui all’articolo 2 quantificato in nove milioni di euro si fa fronte con le risorse finanziarie previste nei bilanci degli anni 2005, 2006 e 2007.

 

     Art. 6. Dichiarazione d’urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

ALLEGATO A

 

La zona di cui all'articolo 1 è così delimitata:

Partendo dalla foce del Fiume Alento, si risale seguendone la sinistra idrografica fino alla confluenza con il fiume Palistro. Si prosegue lungo la sinistra idrografica del Palistro fino ad incontrare la linea ferrata che si percorre, in direzione sud, fino at Km. 58,500 circa. Da questo punto si prende la strada in direzione est e si prosegue sino all'incrocio e si svolta a sinistra; oltrepassate le quote 12 e 14, si giunge all'incrocio e si svolta a destra, proseguendo sino ad incontrare la strada interpoderale pedemontana che si percorre sino al corso d'acqua denominato "la Fiumarella" e, di qui, lungo la sua destra idrografica, sino at mare. Da questo punto, lungo la battigia, si raggiunge il punto di partenza, situato alla foce del fiume Alento.