§ 4.1.26 - L.R. 3 settembre 2002, n. 18.
Norme per l’utilizzo della carta riciclata e per la raccolta differenziata della carta di rifiuto negli uffici pubblici regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 beni ambientali e tutela dall'inquinamento
Data:03/09/2002
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Uffici destinatari e definizioni di carta riciclata.
Art. 3.  Utilizzazione della carta riciclata e adeguamento apparecchiature.
Art. 4.  Raccolta differenziata.
Art. 5.  Informazione del personale e comunicazioni annuali sull’attività svolta.
Art. 6.  Regolamento.
Art. 7.  Norma finanziaria.
Art. 8.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 4.1.26 - L.R. 3 settembre 2002, n. 18.

Norme per l’utilizzo della carta riciclata e per la raccolta differenziata della carta di rifiuto negli uffici pubblici regionali.

(B.U. n. 42 del 9 settembre 2002).

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. La presente legge, in attuazione del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, detta norme per l’utilizzo della carta riciclata nonché per la raccolta differenziata della carta di rifiuto presso gli uffici pubblici.

 

     Art. 2. Uffici destinatari e definizioni di carta riciclata.

     1. Le norme della presente legge si applicano agli uffici della Regione e delle Amministrazioni pubbliche di enti dipendenti o comunque istituiti dalla Regione con uffici operanti nel territorio della Regione Campania.

     2. Ai fini dell’applicazione della presente legge, per carta riciclata si intende carta prodotta con processi utilizzanti materiale di recupero senza utilizzo di paste di legno o di cellulose vergini.

 

     Art. 3. Utilizzazione della carta riciclata e adeguamento apparecchiature.

     1. Gli uffici di cui all’articolo 2 coprono il fabbisogno annuale di carta con una quota di carta riciclata così stabilita:

     a) almeno il 30 per cento del fabbisogno nel primo anno;

     b) almeno il 50 per cento del fabbisogno nel secondo e nel terzo anno;

     c) almeno il 60 per cento del fabbisogno a partire dal quarto anno.

     2. Gli uffici di cui all’articolo 2 provvedono a dotare i propri uffici di apparecchiature per la fotoriproduzione e la ricezione di telefax predisposte all’utilizzo di carta riciclata, in occasione di sostituzione o incremento delle apparecchiature esistenti.

 

     Art. 4. Raccolta differenziata.

     1. Le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 2 assicurano la raccolta differenziata della carta presente nei rifiuti prodotti nei medesimi uffici.

     2. La carta raccolta è conferita separatamente nei modi stabiliti dalle disposizioni del Comune nel quale ha sede ogni singolo ufficio al fine del suo recupero tecnologico.

 

     Art. 5. Informazione del personale e comunicazioni annuali sull’attività svolta.

     1. La Regione e le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 2 assumono adeguate iniziative di informazione e di sensibilizzazione del proprio personale sulle finalità dell’utilizzazione della carta riciclata e della raccolta differenziata della carta di rifiuto.

     2. Le Amministrazioni di cui al comma 1 comunicano alla Giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno e con riferimento all’anno precedente:

     a) i quantitativi di carta riciclata usati nei propri uffici operanti nella Regione Campania nonché il livello percentuale raggiunto rispetto al consumo complessivo;

     b) i quantitativi di carta di rifiuto raccolta negli stessi uffici in modo differenziato e conferita ai competenti servizi di gestione dei rifiuti.

 

     Art. 6. Regolamento.

     1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone apposito regolamento di attuazione anche con riferimento all’attività delle altre Amministrazioni pubbliche con uffici operanti nel territorio della Campania.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità di cui alla presente legge, nel corrente esercizio finanziario, si provvede con una appostazione finanziaria di euro 100.000,00 sugli stanziamenti di cui alla Unità previsionale di base 6.80.221.

 

     Art. 8. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania [1].


[1] Comma così corretto con rettifica pubblicata nel B.U. 7 ottobre 2002, n. 47.